CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06644/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; letta la memoria del difensore; rilevato che: non risulta essere stata proposta con l'atto di appello la doglianza dell'imputato, attinente alla presenza sull'arma per la quale si procede del numero di matricola apposto nel Paese di provenienza e alla impossibilità di ritenere clandestina l'arma per la mancanza di punzonatura da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Prova; pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'innpugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); d'altro canto, la censura è manifestamente infondata se solo si considera che «la mancanza anche di uno solo dei quattro elementi prescritti dall'art. 11 della legge n. 110 del 1975 (sigla o marchio del produttore, numero di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi, numero progressivo di matricola e contrassegno speciale del Banco nazionale di prova di [OSCURATO:PERSONA]) rende le armi prodotte in Italia clandestine. (Fattispecie relativa ad una rivoltella cal. 357 magnum recante il numero di catalogo abraso)» (Sez. 1, n. 18778 del 27/03/2013, Reccia, Rv. 256014 richiamata e ribadita dalla recente Sez. 1, n. 1215 del 17/10/2023, dep. 2024, Mangiovini, n.m.); considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.