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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00444/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2020 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG -k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex artt. 444 e ss. cos. proc. pen. del 24/4/2020 il GUP del Tribunale di Venezia, applicava a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, qualificati i fatti ai sensi dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 e unificati i due reati in contestazione sotto il vincolo della continuazione, con la diminuente del rito, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 2200 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente e delle altre cose in se- questro, nonché con confisca del danaro in sequestro.

2. [OSCURATO:PERSONA] i, a mezzo del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..

Con un primo motivo lamenta l'illegalità della pena per difetto di correla- zione tra la richiesta e la sentenza ex art. 448 co. 2bis cod. proc. pen.

Il difensore ricorrente non disconosce, come riportato in sentenza, che al- la richiesta di applicazione della pena fosse stata accompagnata quella di conce- dere all'imputato la sospensione condizionale della pena, pur non subordinando tale ultima richiesta a quella di patteggiamento, ma ritiene che, una volta deciso di non concedere la sospensione condizionale della pena, il giudice del patteg- giamento avrebbe dovuto, prima di pronunciare sentenza, nuovamente interlo- quire con le parti, che avrebbero potuto anche modificare la propria richiesta di pena.

Con un secondo motivo lamenta carenza e contraddittorietà della motiva- zione con cui si è ritenuto di confiscare la somma di danaro rinvenuta nel pos- sesso dell'imputato ritenendola provento di spaccio.

Chiede, pertanto, che questa Corte annulli senza rinvio, limitatamente al capo concernente la confisca del denaro e dei telefoni cellulari, la sentenza im- pugnata

3. In data 1/7/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte il P.G. pres- so questa Corte, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile.

5. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cas- sazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348).

E' stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio di cassazione, l'illega- lità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la misura di sicurezza della confisca del denaro irrogata in una fattispecie quale quella della detenzione a fini di spaccio ex art. 73 co. 5 Dpr. 309/90- è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884, in una fattispecie di annullamento della sentenza impugnata quanto alla confisca del denaro illegal- mente disposta, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 e rispetto al quale detta misura non poteva trovare applicazione).

6. Orbene, è di palmare evidenza la manifesta infondatezza del primo moti- vo.

L'avere precisato le parti che la richiesta di patteggiamento avanzata non era subordinata alla sospensione condizionale della pena, pur richiesta, serviva proprio ad evitare che il giudice, una volta ritenuta la non concedibilità del bene- ficio, fosse costretto a rigettare la richiesta di applicazione della pena, rientrando il beneficio stesso nel patto.

Viceversa, posta nei termini di cui sopra, la richiesta di sospensione condi- zionale della pena si poneva come sollecitazione al giudice a valutarla e, come ha fatto, a dare conto in motivazione di tale valutazione, ma lo lasciava libero di ap- plicare la pena richiesta, se ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto e la pena congrua, senza alcuna necessità di dover nuovamente interloquire con le parti.

7. Quanto al motivo afferente alla confisca del danaro, l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costi- tuito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indi- rettamente, dalla commissione del reato (Sez.

Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707).

È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacente.

Nel caso in esame all'odierno ricorrente è contestata non solo la detenzione a fini di spaccio, presso la propria abitazione, di un centinaio di grammi di eroina, ma anche di avere ceduto a [OSCURATO:PERSONA], in una decina di occasioni, dosi nell'ordine di un grammo di tale sostanza stupefacente.Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di patteggia- mento per il delitto di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il dena- ro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (cfr. ex multis Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Annibaldi, Rv. 262399; conf.

Sez. 6, n. 13049 del 5/3/2013, Spinelli, Rv. 254881).

Orbene, nel caso in esame il giudice del patteggiamento, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, ha adempiuto a tale obbligo, rilevando che il danaro sequestrato, alla luce delle circostanze concrete del caso, costituisce senza dubbio provento dell'attività di spaccio e come tale va confisca- to.

Va evidenziato, peraltro, che, in sede di interrogatorio di garanzia, l'imputato ha ammesso gli addebiti.

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2021 Il 2onsigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2020 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG -k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex artt. 444 e ss. cos. proc. pen. del 24/4/2020 il GUP del Tribunale di Venezia, applicava a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, qualificati i fatti ai sensi dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 e unificati i due reati in contestazione sotto il vincolo della continuazione, con la diminuente del rito, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 2200 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente e delle altre cose in se- questro, nonché con confisca del danaro in sequestro. 2. [OSCURATO:PERSONA] i, a mezzo del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.. Con un primo motivo lamenta l'illegalità della pena per difetto di correla- zione tra la richiesta e la sentenza ex art. 448 co. 2bis cod. proc. pen. Il difensore ricorrente non disconosce, come riportato in sentenza, che al- la richiesta di applicazione della pena fosse stata accompagnata quella di conce- dere all'imputato la sospensione condizionale della pena, pur non subordinando tale ultima richiesta a quella di patteggiamento, ma ritiene che, una volta deciso di non concedere la sospensione condizionale della pena, il giudice del patteg- giamento avrebbe dovuto, prima di pronunciare sentenza, nuovamente interlo- quire con le parti, che avrebbero potuto anche modificare la propria richiesta di pena. Con un secondo motivo lamenta carenza e contraddittorietà della motiva- zione con cui si è ritenuto di confiscare la somma di danaro rinvenuta nel pos- sesso dell'imputato ritenendola provento di spaccio. Chiede, pertanto, che questa Corte annulli senza rinvio, limitatamente al capo concernente la confisca del denaro e dei telefoni cellulari, la sentenza im- pugnata 3. In data 1/7/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte il P.G. pres- so questa Corte, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile. 5. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cas- sazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). E' stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio di cassazione, l'illega- lità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la misura di sicurezza della confisca del denaro irrogata in una fattispecie quale quella della detenzione a fini di spaccio ex art. 73 co. 5 Dpr. 309/90- è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884, in una fattispecie di annullamento della sentenza impugnata quanto alla confisca del denaro illegal- mente disposta, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 e rispetto al quale detta misura non poteva trovare applicazione). 6. Orbene, è di palmare evidenza la manifesta infondatezza del primo moti- vo. L'avere precisato le parti che la richiesta di patteggiamento avanzata non era subordinata alla sospensione condizionale della pena, pur richiesta, serviva proprio ad evitare che il giudice, una volta ritenuta la non concedibilità del bene- ficio, fosse costretto a rigettare la richiesta di applicazione della pena, rientrando il beneficio stesso nel patto. Viceversa, posta nei termini di cui sopra, la richiesta di sospensione condi- zionale della pena si poneva come sollecitazione al giudice a valutarla e, come ha fatto, a dare conto in motivazione di tale valutazione, ma lo lasciava libero di ap- plicare la pena richiesta, se ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto e la pena congrua, senza alcuna necessità di dover nuovamente interloquire con le parti. 7. Quanto al motivo afferente alla confisca del danaro, l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costi- tuito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indi- rettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacente. Nel caso in esame all'odierno ricorrente è contestata non solo la detenzione a fini di spaccio, presso la propria abitazione, di un centinaio di grammi di eroina, ma anche di avere ceduto a [OSCURATO:PERSONA], in una decina di occasioni, dosi nell'ordine di un grammo di tale sostanza stupefacente.Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di patteggia- mento per il delitto di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il dena- ro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (cfr. ex multis Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Annibaldi, Rv. 262399; conf. Sez. 6, n. 13049 del 5/3/2013, Spinelli, Rv. 254881). Orbene, nel caso in esame il giudice del patteggiamento, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, ha adempiuto a tale obbligo, rilevando che il danaro sequestrato, alla luce delle circostanze concrete del caso, costituisce senza dubbio provento dell'attività di spaccio e come tale va confisca- to. Va evidenziato, peraltro, che, in sede di interrogatorio di garanzia, l'imputato ha ammesso gli addebiti. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 25 novembre 2021 Il 2onsigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA]