CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21247/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 1762/2023 R.G. proposto da ”[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].“, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di soci della predetta società e della ”[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. - AGENZIA SARA“, elettivamente domiciliati in Roma alla via Cicerone n. 44 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti principali- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA n. 698/2022 depositata il 7 giugno 2022 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].“, svolgente attività di richiesta di certificati e di disbrigo di pratiche, e della ”[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. – Agenzia Sara“, operante nel settore assicurativo, due distinti avvisi di accertamento mediante i quali rideterminava il reddito d’impresa dalle stesse dichiarato in relazione all’anno 2010, disconoscendo, fra l’altro, la deducibilità dei costi derivanti dai rimborsi chilometrici erogati in favore dei due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Indi, con due ulteriori avvisi di accertamento, il medesimo Ufficio imputava per trasparenza ai sunnominati soci, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, pari al 50% «pro capite», il maggior reddito rideterminato in capo agli enti collettivi, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF. [OSCURATO:PERSONA] e il Monteleone impugnavano gli atti impositivi personali e quello emesso a carico della s.a.s. proponendo tre autonomi ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara, la quale, riuniti i procedimenti e ritenute solo in parte fondate le ragioni addotte dai contribuenti, così statuiva: «riconosce il diritto al recupero dei rimborsi per l’ammontare di euro 3.116,00 e conseguentemente ridetermina il reddito di impresa della [OSCURATO:PERSONA] in euro 37.985,00, imputabile per euro 18.993 a ciascun socio. Ridetermina il reddito di partecipazione complessivo di ciascuno dei ricorrenti in euro 58.775,00…». La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, che con sentenza n. 698/2022 del 7 giugno 2022 respingeva l’appello delle parti private. Contro questa sentenza la ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].“, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di soci della predetta società e della ”[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. - Agenzia Sara“, hanno proposto ricorso per cassazione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, secondo periodo, del predetto articolo il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Mauro, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è affidato a un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con il quale sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.. 1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente affermato che, ai fini della deducibilità delle spese per l’utilizzo di autoveicoli personali dei soci, determinate forfettariamente secondo le tabelle ACI, non era sufficiente allegare le note spese e le schede mensili contenenti l’indicazione del luogo di destinazione e dei chilometri percorsi per ogni singola trasferta, essendo invece necessaria l’analitica documentazione dei costi sopportati per pedaggi autostradali, carburante, vitto e alloggio, ecc.. 2. Anche il ricorso incidentale condizionato consta di un unico motivo, introdotto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., mediante il quale è lamentata la violazione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 2.1 Si sostiene che nel giudizio d’appello sarebbe stato illegittimamente ampliato il «petitum» originario, avendo il Cerini e il Monteleone per la prima volta chiesto in quella sede l’integrale annullamento degli avvisi di accertamento personali, laddove in precedenza essi si erano limitati a contestare solo in parte le riprese fiscali conseguenti alla rideterminazione del reddito d’impresa della ”[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. - Agenzia Sara“, imputato «pro quota» a ciascuno di loro ai sensi dell’art. 5, comma 1, del TUIR. 2.2 Avrebbe, dunque, errato la Commissione regionale nel non dichiarare inammissibile tale domanda in ragione della sua novità. 3. Lo scrutinio dei motivi di impugnazione «hinc et inde» proposti rimane precluso dalle considerazioni che seguono. 3.1 Dall’esame del fascicolo processuale emerge che nelle more del presente giudizio sono state presentate due separate domande di definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 203, della L. n. 197 del 2022 relative agli avvisi di accertamento emessi a carico del Monteleone e del Cerini. 3.2 Prima di proseguire il discorso appena avviato , conviene riportare in appresso il testo dei commi del citato articolo che qui vengono in rilievo: «186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a sèguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 192. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a)le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; b)le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023 (…) Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. (…) Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 200. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali (…)». 3.3 Così delineato il quadro normativo di riferimento, va osservato che: (a)le vertenze di cui ora trattasi sono attribuite alla giurisdizione tributaria e non rientrano fra quelle escluse dalla definizione agevolata a mente del comma 193 dell’art. 1 della L. n. 197 del 2022; (b)di entrambe è parte l’Agenzia delle Entrate; (c)i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado, poi riuniti, sono stati notificati alla controparte entro il 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge citata; (d)le domande di definizione agevolata sono state presentate entro il 30 settembre 2023 e a quel tempo il processo era ancora pendente; (e)non essendovi importi da versare, la definizione deve intendersi perfezionata con la sola presentazione delle domande; (f)non è stato notificato ai contribuenti l’eventuale provvedimento di diniego della definizione agevolata entro il 30 settembre 2024. 3.4 Acclarata, quindi, la sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’accesso alla definizione agevolata delle liti pendenti, va dichiarata, per questa parte, l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 198, primo periodo, della L. n. 197 del 2022 (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019). 3.5 Sempre dall’esame del fascicolo processuale si evince, altresì, che in data 20 giugno 2025 la ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].“ ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione. 3.6 Tale rinuncia è stata validamente espressa con atto sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della prefata società e dai suoi avvocati, secondo quanto previsto dall’art. 390, comma 2, c.p.c.. 3.7 Essa, inoltre, è intervenuta anteriormente alla data fissata per l’adunanza camerale, in osservanza del termine di cui al comma 1 del medesimo articolo. 3.8 L’Agenzia delle Entrate vi ha espressamente aderito, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c., a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende «ope legis». 3.9 Va, pertanto, dichiarata anche «in parte qua» l’estinzione del processo. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate: quelle relative alle controversie oggetto di definizione agevolata in virtù del disposto dell’art. 1, comma 198, secondo periodo, della L. n. 197 del 2022; quelle inerenti alla vertenza fra la ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].“ e l’Agenzia delle Entrate in forza dell’esplicito accordo intercorso sul punto fra le parti con gli atti di rinuncia e adesione dianzi richiamati. 5. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma (originaria inammissibilità, improcedibilità o i ntegrale rigetto del ricorso). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo, per le ragioni esposte