CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 34629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 11/11/1963 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 481 cod. pen. e rideterminato la pena; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen. è manifestamente infondato: come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 - 01), è principio pacifico che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216258 - 01; a seguito di esse, tra le tante, da ultimo, Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992 - 01). L'accertamento di cui all'art. 143 cod. proc. pen. circa la conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l'autorità giudiziaria, in quanto trattasi di una verifica di qualità e circostanze (tra le tante, Sez. 2, n. 7913 del 31/01/2017, Mejri, Rv. 269505 - 01), che può anche basarsi su elementi risultanti da atti di polizia giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (ex multis, Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479 -01; Sez. 5, n. 52245 del 09/10/2014, Viharev, Rv. 262101 - 01). Nel caso in esame, la conoscenza - da parte dell'imputato - della lingua italiana è stata ritratta non solo dall'interlocuzione con gli operanti, all'atto della sottoscrizione del Verbale di elezione di domicilio e di nomina del difensore, ma anche dall'attività commerciale dal medesimo svolta sin dal 2012 e dalla redazione di un atto notarile; elementi che, lungi dal fondare una mera presunzione, rendono del tutto ragionevole - e perciò insindacabile - la motivazione dei giudici del merito; -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che deduce vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessionedelle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M