Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02988/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata, parte indosso e parte all'interno di un garage, è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame confutata con argomenti logici dalla Corte di merito che ha evidenziato come deponesse per la destinazione a terzi il possesso della sostanza suddivisa in dosi (nove) all'atto di fuoriuscire dal garage e l'ulteriore quantità, sempre suddivisa in dosi (dodici) rinvenuta, unitamente a materiale per il confezionamento, occultato secondo medesime modalità e contenente ritagli di plastica di identica fattura rispetto a quella utilizzata per il confezionamento delle dosi rinvenute, elementi che smentivano la differente titolarità di detto materiale rispetto allo stupefacente rinvenuto e che rendeva irrilevante l'allegazione a mente della quale, sulla base di analisi effettuate in costanza della condotta contestata, il ricorrente fosse positivo alla cocaina; osservato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura la mancata conversione ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309/90, avendo la Corte di merito messo in risalto le ragioni che precludevano un'applicazione automatica dell'istituto, tenuto conto della modalità del fatto, adeguatamente apprezzato, e la personalità del ricorrente, gravato da un precedente specifico, motivazione in fatto logica e completa non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che manifestamente infondata e generica risulta la censura rivolta alla parte della decisione che ha ritenuto di non concedere la sospensione condizionale della pena in ragione delle plurime condanne a pene detentive superiori a due anni, motivazione che il ricorrente tenta di confutare attraverso l'inconferente deduzione secondo cui la pena relativa ad una delle condanne fosse stata completamente eseguita, circostanza che non incide sui presupposti di applicazione del richiesto beneficio ma semmai ne palesa la manifesta infondatezza in ragione del precedente diniego; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata, parte indosso e parte all'interno di un garage, è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame confutata con argomenti logici dalla Corte di merito che ha evidenziato come deponesse per la destinazione a terzi il possesso della sostanza suddivisa in dosi (nove) all'atto di fuoriuscire dal garage e l'ulteriore quantità, sempre suddivisa in dosi (dodici) rinvenuta, unitamente a materiale per il confezionamento, occultato secondo medesime modalità e contenente ritagli di plastica di identica fattura rispetto a quella utilizzata per il confezionamento delle dosi rinvenute, elementi che smentivano la differente titolarità di detto materiale rispetto allo stupefacente rinvenuto e che rendeva irrilevante l'allegazione a mente della quale, sulla base di analisi effettuate in costanza della condotta contestata, il ricorrente fosse positivo alla cocaina; osservato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura la mancata conversione ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309/90, avendo la Corte di merito messo in risalto le ragioni che precludevano un'applicazione automatica dell'istituto, tenuto conto della modalità del fatto, adeguatamente apprezzato, e la personalità del ricorrente, gravato da un precedente specifico, motivazione in fatto logica e completa non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che manifestamente infondata e generica risulta la censura rivolta alla parte della decisione che ha ritenuto di non concedere la sospensione condizionale della pena in ragione delle plurime condanne a pene detentive superiori a due anni, motivazione che il ricorrente tenta di confutare attraverso l'inconferente deduzione secondo cui la pena relativa ad una delle condanne fosse stata completamente eseguita, circostanza che non incide sui presupposti di applicazione del richiesto beneficio ma semmai ne palesa la manifesta infondatezza in ragione del precedente diniego; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 02988/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris