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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 15899/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’appello di Torino, in accoglimento del reclamo proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e volte ad ottenere l’accertamento della nullità e dell’illegittimità del provvedimento di destituzione dal servizio adottato dal Ministero in data 20.9.2019, nonché la condanna del Ministero a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli l’indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dal giorno della destituzione.

2. Riguardo all’addebito relativo all’episodio del 10 luglio 2019 la Corte territoriale rilevava che il reclamato, macchinista sull’aliscafo Freccia dei Giardini, aveva confessoriamente riconosciuto di avere deliberatamente disattivato l’allarme antincendio e scollegato le batterie tampone 24V,violando platealmente il dovere di contribuire al buon funzionamento degli impianti di bordo, come previsto dall’art.1.4 del regolamento di esercizio; riteneva inoltre che tale condotta integrasse gli estremi dell’art.45 n.13 dell’allegato A R.D. n.148/1931.

3. Considerava irrilevante sotto il profilo disciplinare la mancata causazione di un danno ed evidenziava che la condotta attiva del dipendente era stata aggravata dalla sua successiva condotta omissiva, posta in essere in violazione del paragrafo 1.3 del regolamento di esercizio, e consistita nel non avere informato del dist acco della centralina il comandante ed il responsabile di esercizio, come confessoriamente riconosciuto dallo stesso Houldey.

4. Ai fini della valutazione della gravità della condotta del reclamato, riteneva irrilevante l’argomentazione secondo cui il comandante doveva necessariamente essersi accorto dell’allarme continuo e della sua improvvisa cessazione, potendosi configurare una responsabilità concorrente.

5. Riteneva inoltre provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del reclamato rispetto all’illecito del 17 luglio 2019, consistito nell’avere omesso ogni controllo del livello del combustibile nel locale casse, conla conseguenza che la cassa rigurgiti si era riempita a rifiuto; ravvisava una relazione causale diretta tra l’omesso controllo di Houldey e la fuoriuscita del gasolio, irrilevante la condotta fattiva dal medesimo posta in essere dopo il verificarsi della fuoriuscita.

6. Per la cassazione della sentenza di appelloKevin Houldey ha prospettato quattromotivi di ricorso.

7. Il Ministero ha resistito con controricorso, assistito da memoria.

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Rispetto all’episodio del 10 luglio sull’[OSCURATO:PERSONA] dei Giardini, lamenta che la sentenza impugnata ha considerato punibile con la sanzione massima la sua condotta, pur avendo ritenuto configurabile una responsabilità concorrente del Comandante, nei confronti del quale non era mai stata elevata una sanzione, ed in assenza di un danno concreto.

Ritiene sproporzionata per eccesso la sanzione comminata rispetto al fatto addebitato e considera irrilevante, ai fini della destituzione, il giudizio della Corte relativo alla sua sintomatica insofferenza alle gerarchie, essendo dirimente la gravità della condotta.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Rispetto all’episodio del 17 luglio sulla motonave Zeda, lamenta che la Corte territoriale ha apoditticamente ritenuto il suo colpevole disinteresse agli allarmi sonori che indicavano il livello della cassa gasolio e rigurgiti e al pericolo di sversamento del combustibile, senza tenere in considerazione la condotta in sé, l’assenza di conseguenze in concreto e la sua condotta fattiva che aveva permesso di evitare lo sversamento del carburante in acqua.

Sostiene che la valutazione della proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione della destituzione (comminata anche rispetto a tale episodio) non sia avvenuta nel rispetto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Argomenta che,a fronte di dinamiche di contestazione pressoché identiche, riguardo alla prima sanzione disciplinare a lui comminata per i fatti del 15 marzo 2019 sull’[OSCURATO:PERSONA] dei Giardini (relativi ad una condotta non diligente nel proprio ufficio e danno al servizio per fuoriuscita acqua da una valvola meccanica), la Corte territoriale aveva adottato una decisione di segno contrario ritenendo diligente la sua condotta, consistita nell’informare prontamente il Comandante del problema tecnico e nel tentativo di risolvere il problema.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Evidenzia la totale assenza di conseguenze penali rispetto ai fatti del 10 luglio 2019, rimarcando che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verbania aveva chiesto l’archiviazione dell’esposto dell’ente per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, non avendo ravvisato alcun pericolo concreto per la sicurezza della navigazione, e che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione in esito all’opposizione dell’ente.

5. Il ricorso è inammissibile.

Ancorché dedotto con le censura di cui all’art. 360 n.3 cod. proc. civ., il motivo ad ottenere una rivisitazione del fatto e contesta, senza argomenti convincenti, la ricostruzione della Corte territoriale.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (si vedanoper tutte: Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

6. Con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione, questa Corte ha ripetutamente affermato che per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento occorre accertare in concreto se –in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d’opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava – la specifica mancanza com messa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro (Cass. n. 12031/2020; Cass. n. 12798 del 2018); rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito la verifica della sussistenza della giusta causa, anche con riferimento alla scala valoriale recepita dal contratto collettivo, che può costituire uno dei parametricui fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all’art. 2119 cod. civ., attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione sotto i profili oggettivo e soggettivo (Cass. n. 12031/2020; Cass. 9396 del 2018).

La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, evidenziandoche la condotta posta in essere d a l ricorrente in data 10 luglio 2019 e consistita nella disattivazione dell’allarme lede il vincolo fiduciario anche in assenza di un pregiudizio concreto, in quantorilevante per la sussunzione nel n.13 dell’art.45 allegato A R.D. n.148/1931;ha inoltre rimarcato l’aggravamento, da parte del ricorrente, della sua condotta commissiva attraverso la condotta omissiva consistita nell’avere omesso di avvisare il Comandante, pur essendo tenuto a farlo ai sensi del paragrafo 1.3 del regolamento di esercizio.

Il ricorrente non ha contestato la propria responsabilità per i fatti a lui addebitati, masi è limitato ad evidenziare l’insussistenza di un danno concreto, senza tuttavia censurare la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la mancata causazione di un danno, di sicuro rilievo nella valutazione penalistica del fatto, è del tutto irrilevante dal punto di vista disciplinare, per la sussunzione della fattispecie nel n.13 dell’art.45 allegato A R.D. n.148/1931.

A fronte della responsabilità del ricorrente e della gravità della sua condotta, deve ritenersi del tutto irrilevante che non sia stata elevata alcuna sanzione nei confronti del Comandante.

La dedotta assenza di conseguenze penali per il ricorrente in relazione ai fatti del 10 luglio 2019 è del tutto irrilevante, essendo il giudizio disciplinare indipendente da quello penale e vertente su norme diverse; la sentenza impugnata ha peraltro evidenziato che il n.13 dell’art.45 allegato A R.D. n.148/1931 sanziona la potenzialità del danno, con la conseguenza che la condotta trasgressiva di per sé sola lede il vincolo fiduciario.

Anche rispetto all’episodio del 17 luglio 2019 la Corte territoriale si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte in ordine alla lesione dell’elemento fiduciario,valorizzando sia il contenuto obiettivo della mancanza che la portata soggettiva della medesima; ha infatti evidenziato l’omessa verifica del locale casse da parte del ricorrente, l’alto livello degli allarmi specificamente indicato nella sentenza impugnata, a relazione causale diretta tra l’omesso controllo del ricorrente ela fuoriuscita di gasolio e il colpevole disinteresse del motorista per gli allarmi.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha valutatoanche i comportamenti fattivi del ricorrente , ritenendoli irrilevanti , in quanto lacollaborazione del dipendente finalizzata a contenere i danni non ne elide la responsabilità per la condotta colposa che ha reso possibile l’evento potenzialmente lesivo;tali statuizioni non sono state peraltro censurate.

Il richiamo all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è poi del tutto inconferente, non essendo il fatto contestato (“condotta non diligente nel proprio ufficio e danno al servizio per fuoriuscita acqua da una valvola meccanica”), sovrapponibile a quelli del 10 e del17 luglio 2019, atteso che la fuoriuscita di acqua da una valvola meccanica, per come descritta, non sembra un guasto ascrivibile ad una condotta attiva od omissiva di [OSCURATO:PERSONA].

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

8. L e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’appello di Torino, in accoglimento del reclamo proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e volte ad ottenere l’accertamento della nullità e dell’illegittimità del provvedimento di destituzione dal servizio adottato dal Ministero in data 20.9.2019, nonché la condanna del Ministero a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli l’indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dal giorno della destituzione. 2. Riguardo all’addebito relativo all’episodio del 10 luglio 2019 la Corte territoriale rilevava che il reclamato, macchinista sull’aliscafo Freccia dei Giardini, aveva confessoriamente riconosciuto di avere deliberatamente disattivato l’allarme antincendio e scollegato le batterie tampone 24V,violando platealmente il dovere di contribuire al buon funzionamento degli impianti di bordo, come previsto dall’art.1.4 del regolamento di esercizio; riteneva inoltre che tale condotta integrasse gli estremi dell’art.45 n.13 dell’allegato A R.D. n.148/1931. 3. Considerava irrilevante sotto il profilo disciplinare la mancata causazione di un danno ed evidenziava che la condotta attiva del dipendente era stata aggravata dalla sua successiva condotta omissiva, posta in essere in violazione del paragrafo 1.3 del regolamento di esercizio, e consistita nel non avere informato del dist acco della centralina il comandante ed il responsabile di esercizio, come confessoriamente riconosciuto dallo stesso Houldey. 4. Ai fini della valutazione della gravità della condotta del reclamato, riteneva irrilevante l’argomentazione secondo cui il comandante doveva necessariamente essersi accorto dell’allarme continuo e della sua improvvisa cessazione, potendosi configurare una responsabilità concorrente. 5. Riteneva inoltre provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del reclamato rispetto all’illecito del 17 luglio 2019, consistito nell’avere omesso ogni controllo del livello del combustibile nel locale casse, conla conseguenza che la cassa rigurgiti si era riempita a rifiuto; ravvisava una relazione causale diretta tra l’omesso controllo di Houldey e la fuoriuscita del gasolio, irrilevante la condotta fattiva dal medesimo posta in essere dopo il verificarsi della fuoriuscita. 6. Per la cassazione della sentenza di appelloKevin Houldey ha prospettato quattromotivi di ricorso. 7. Il Ministero ha resistito con controricorso, assistito da memoria. DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Rispetto all’episodio del 10 luglio sull’[OSCURATO:PERSONA] dei Giardini, lamenta che la sentenza impugnata ha considerato punibile con la sanzione massima la sua condotta, pur avendo ritenuto configurabile una responsabilità concorrente del Comandante, nei confronti del quale non era mai stata elevata una sanzione, ed in assenza di un danno concreto. Ritiene sproporzionata per eccesso la sanzione comminata rispetto al fatto addebitato e considera irrilevante, ai fini della destituzione, il giudizio della Corte relativo alla sua sintomatica insofferenza alle gerarchie, essendo dirimente la gravità della condotta. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Rispetto all’episodio del 17 luglio sulla motonave Zeda, lamenta che la Corte territoriale ha apoditticamente ritenuto il suo colpevole disinteresse agli allarmi sonori che indicavano il livello della cassa gasolio e rigurgiti e al pericolo di sversamento del combustibile, senza tenere in considerazione la condotta in sé, l’assenza di conseguenze in concreto e la sua condotta fattiva che aveva permesso di evitare lo sversamento del carburante in acqua. Sostiene che la valutazione della proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione della destituzione (comminata anche rispetto a tale episodio) non sia avvenuta nel rispetto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Argomenta che,a fronte di dinamiche di contestazione pressoché identiche, riguardo alla prima sanzione disciplinare a lui comminata per i fatti del 15 marzo 2019 sull’[OSCURATO:PERSONA] dei Giardini (relativi ad una condotta non diligente nel proprio ufficio e danno al servizio per fuoriuscita acqua da una valvola meccanica), la Corte territoriale aveva adottato una decisione di segno contrario ritenendo diligente la sua condotta, consistita nell’informare prontamente il Comandante del problema tecnico e nel tentativo di risolvere il problema. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Evidenzia la totale assenza di conseguenze penali rispetto ai fatti del 10 luglio 2019, rimarcando che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verbania aveva chiesto l’archiviazione dell’esposto dell’ente per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, non avendo ravvisato alcun pericolo concreto per la sicurezza della navigazione, e che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione in esito all’opposizione dell’ente. 5. Il ricorso è inammissibile. Ancorché dedotto con le censura di cui all’art. 360 n.3 cod. proc. civ., il motivo ad ottenere una rivisitazione del fatto e contesta, senza argomenti convincenti, la ricostruzione della Corte territoriale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (si vedanoper tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). 6. Con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione, questa Corte ha ripetutamente affermato che per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento occorre accertare in concreto se –in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d’opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava – la specifica mancanza com messa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro (Cass. n. 12031/2020; Cass. n. 12798 del 2018); rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito la verifica della sussistenza della giusta causa, anche con riferimento alla scala valoriale recepita dal contratto collettivo, che può costituire uno dei parametricui fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all’art. 2119 cod. civ., attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione sotto i profili oggettivo e soggettivo (Cass. n. 12031/2020; Cass. 9396 del 2018). La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, evidenziandoche la condotta posta in essere d a l ricorrente in data 10 luglio 2019 e consistita nella disattivazione dell’allarme lede il vincolo fiduciario anche in assenza di un pregiudizio concreto, in quantorilevante per la sussunzione nel n.13 dell’art.45 allegato A R.D. n.148/1931;ha inoltre rimarcato l’aggravamento, da parte del ricorrente, della sua condotta commissiva attraverso la condotta omissiva consistita nell’avere omesso di avvisare il Comandante, pur essendo tenuto a farlo ai sensi del paragrafo 1.3 del regolamento di esercizio. Il ricorrente non ha contestato la propria responsabilità per i fatti a lui addebitati, masi è limitato ad evidenziare l’insussistenza di un danno concreto, senza tuttavia censurare la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la mancata causazione di un danno, di sicuro rilievo nella valutazione penalistica del fatto, è del tutto irrilevante dal punto di vista disciplinare, per la sussunzione della fattispecie nel n.13 dell’art.45 allegato A R.D. n.148/1931. A fronte della responsabilità del ricorrente e della gravità della sua condotta, deve ritenersi del tutto irrilevante che non sia stata elevata alcuna sanzione nei confronti del Comandante. La dedotta assenza di conseguenze penali per il ricorrente in relazione ai fatti del 10 luglio 2019 è del tutto irrilevante, essendo il giudizio disciplinare indipendente da quello penale e vertente su norme diverse; la sentenza impugnata ha peraltro evidenziato che il n.13 dell’art.45 allegato A R.D. n.148/1931 sanziona la potenzialità del danno, con la conseguenza che la condotta trasgressiva di per sé sola lede il vincolo fiduciario. Anche rispetto all’episodio del 17 luglio 2019 la Corte territoriale si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte in ordine alla lesione dell’elemento fiduciario,valorizzando sia il contenuto obiettivo della mancanza che la portata soggettiva della medesima; ha infatti evidenziato l’omessa verifica del locale casse da parte del ricorrente, l’alto livello degli allarmi specificamente indicato nella sentenza impugnata, a relazione causale diretta tra l’omesso controllo del ricorrente ela fuoriuscita di gasolio e il colpevole disinteresse del motorista per gli allarmi. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha valutatoanche i comportamenti fattivi del ricorrente , ritenendoli irrilevanti , in quanto lacollaborazione del dipendente finalizzata a contenere i danni non ne elide la responsabilità per la condotta colposa che ha reso possibile l’evento potenzialmente lesivo;tali statuizioni non sono state peraltro censurate. Il richiamo all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è poi del tutto inconferente, non essendo il fatto contestato (“condotta non diligente nel proprio ufficio e danno al servizio per fuoriuscita acqua da una valvola meccanica”), sovrapponibile a quelli del 10 e del17 luglio 2019, atteso che la fuoriuscita di acqua da una valvola meccanica, per come descritta, non sembra un guasto ascrivibile ad una condotta attiva od omissiva di [OSCURATO:PERSONA]. 7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 8. L e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versa
Sentenza Cassazione n. 15899/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris