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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03234/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di un anno di reclusione.

Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita rilevanza della recidiva e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, ma le doglianze si rivelano inammissibili, afferendo al trattamento punitivo che risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione e preceduto da adeguato esame delle deduzioni difensive (pag. 2 motiv. sent.).

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 nove bre 2021 Il consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].E!,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di un anno di reclusione. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita rilevanza della recidiva e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, ma le doglianze si rivelano inammissibili, afferendo al trattamento punitivo che risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione e preceduto da adeguato esame delle deduzioni difensive (pag. 2 motiv. sent.). Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 nove bre 2021 Il consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].E!,
Sentenza Cassazione n. 03234/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris