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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03019/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha condannato l'imputato alla pena di 4 anni di reclusione ritenendolo responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la mancata assunzione di una prova decisiva, la cui acquisizione era stata richiesta dalla difesa anche nel corso della istruttoria dibattimentale e che, con il secondo, il ricorso censura la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato; ritenuto che essi non siano consentiti dalla legge, stante la preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai Giudici di merito, i quali, nella specie, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato e dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, le pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha condannato l'imputato alla pena di 4 anni di reclusione ritenendolo responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la mancata assunzione di una prova decisiva, la cui acquisizione era stata richiesta dalla difesa anche nel corso della istruttoria dibattimentale e che, con il secondo, il ricorso censura la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato; ritenuto che essi non siano consentiti dalla legge, stante la preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai Giudici di merito, i quali, nella specie, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato e dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, le pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 03019/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris