CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 32662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22537/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avv. D. Rossi elettivamente dom.ta presso gli uffici dell'avvocatura capitolina in via del tempio di Giove 21 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con domicilio eletto in Roma via Parioli n. 79 ([OSCURATO:TELEFONO] PEC: [OSCURATO:EMAIL] -) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 227,2018 0(.9,..5, rz)- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 novembre 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, formulando un solo motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Regionale respingeva il gravame dal Comune sul rilievo della sussistenza dei presupposti per godere dell'esenzioni Ici, trattandosi di abitazione principale pur se appartenente alla categoria A/10. La contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 2.Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale il contribuente dà atto di aver presentato a [OSCURATO:PERSONA] in data 13 maggio 2019 domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di aver provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; che, [OSCURATO:PERSONA] con Deliberazione dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 28 del 29 marzo 2019 ha recepito il comma 16 dell'art. 6 del DL n. 119/2018 ha stabilito che entro il 31 maggio 2019 s poteva aderire alle previsioni di tali disposizioni di legge e, quinci, applicare le disposizioni normative in esame alle controversie in cui è parti; che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto per l'intervenuta definizione agevolata della lite; che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.i. n. 119 del a 2018, che, pertanto, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente; Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.10.2022