CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 02614/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 2 3 GEN 2023 SENTENZA .• sul ricorso proposto da: • PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte di cassazione annulli la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia limitatamente alle statuizioni sulla confisca. Lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] rimette sul ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del 14 febbraio 2022 del Tribunale di Brescia che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, omettendo, in violazione di legge, di disporre, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca diretta, o in subordine per equivalente, del profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Brescia, pur avendo affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ha omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 12-bis dello stesso decreto, diretta, o in via subordinata per equivalente, che è prevista per il profitto del reato tributario, in caso di condanna o applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo. 1.1. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, trattandosi di sentenza appellabile. 1.2. La confisca, diretta o per equivalente, non può essere disposta ex art.620 cod. proc. pen. dalla Corte di cassazione, poiché richiede accertamenti di merito relativi all'entità del profitto, al suo rinvenimento o alla possibilità di procedere alla confisca per equivalente. Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637 - 02. 1.3. Poiché l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, ma il rinvio concerne esclusivamente l'omessa confisca, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla confisca, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.