Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50331/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 30 marzo 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di evasione e di false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale e, ritenuto il vincolo della continuazione e la contestata recidiva reiterata e specifica, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del vizio di motivazione circa la rideterminazione dell'aumento della pena per la continuazione, ritenendo l'aumento operato in primo grado come eccessivo, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza della Corte di appello in cui si afferma che i numerosi precedenti penali dell'imputata non consentono la concessione delle invocate attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 30 marzo 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di evasione e di false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale e, ritenuto il vincolo della continuazione e la contestata recidiva reiterata e specifica, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del vizio di motivazione circa la rideterminazione dell'aumento della pena per la continuazione, ritenendo l'aumento operato in primo grado come eccessivo, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza della Corte di appello in cui si afferma che i numerosi precedenti penali dell'imputata non consentono la concessione delle invocate attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 50331/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris