CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che - in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, rideterminato il trattamento sanzionatorio - ha confermato la condanna dell'imputato per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, nn. 3, 5 e 7, 61, n. 5, cod. pen. (capo a), porto di armi od oggetti atti ad offendere di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4, comma 2, I. n. 110/1975 (capo b), furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 1, 3 e 7, 61, n. 5, cod. pen. (capo C), porto di armi od oggetti atti ad offendere di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4, comma 2, I. n. 110/1975 (capo d), resistenza a un pubblico ufficiale di cui agli artt. 81 cpv., 337 cod. pen. (capo f) e porto di armi od oggetti atti ad offendere di cui all'artt. 4 I. n. 110/1975 (capo g); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 ) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Il igliere es Il Sezione VII Penale gl [OSCURATO:PERSONA] no 27 GO 2026 1 L' ASSISTENTF Iu P MARIO , Dott.ssa K niente