CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 31242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc pen., l'applicazione della pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Giudice illegittimamente tratto il processo senza accogliere l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, impegnato in data concomitante per una udienza fissata precedentemente. Erroneamente era stato negato il rinvio sulla base del presupposto che si trattava di procedimento per il quale non sarebbe stata prevista la presenza delle parti. La decisione impugnata era contraddittoria, perché comunque il processo era stato trattato alla presenza del difensore, nonostante la deduzione del legittimo impedimento. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. E' noto come, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.103, sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, solo laddove sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, se tale errore sia manifesto e risulti evidente dal testo del provvedimento impugnato; se si deducano vizi attinenti alla formazione della volontà dell'imputato; nelle ipotesi di illegalità della pena o della misura di sicurezza applicate o in caso di difetto di correlazione tra accusa e sentenza. 3. Il vizio lamentato non è previsto tra le ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.(Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018,Rv. 272014Sez. 6, Sentenza n. 103 2 del 07/11/2019, Rv. 27833, Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761). Né è ravvisabile una ipotesi dli difetto di contraddittorio, atteso che il difensore era presente alla udienza di trattazione del processo. 4. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 giugno 2023 Il Consigliere este