CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 1936
Cassazione n. 37697/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/04/1936 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condannata per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta qualifica dell'imputato quale amministratore di fatto — e il secondo motivo — con cui si deducono l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla sua affermazione (segnatamente per i fatti distrattivi) —, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno reiterato il medesimo ordine di doglianze prospettate con l'atto di appello (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01) e e disattese dalla Corte territoriale che, con una motivazione congrua e logica (rispetto alla quale non è stato prospettato il travisamento della prova; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01), ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto che il ricorrente ricoprisse il ruolo di amministratore anche dopo la formale cessazione dalla carica e gli ha attribuito la responsabilità delle condotte in imputazione (cfr. spec. p. 5 s. della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso — con cui si adducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), richiamando il precedente specifico dell'imputato e il ruolo centrale da lui svolto nella vicenda, e tale appressamento non può essere qui utilmente censurato prospettando elementi di fatto ad avviso della difesa meritevoli di favorevole apprezzamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent ..al pagamento delle spese ye processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa di é e ammende. , Co