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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24207/2026

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pore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro30/32, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 17 – n. 2004/2019, depositata il 9maggio 2019;B) Ricorso n. 38414/2019 R.G.:Numero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), con sede in Cormano (MI), via Prealpi nn.30/32, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 17 – n. 2003/2019, depositata il 9maggio 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del2 luglio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero nel giudizio n.38414/2019 R.G., in persona del sost. proc. gen. dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delsecondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli altri;1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Monza-Brianza notificava, in data 1° dicembre 2015, alla societàValbart s.r.l. (soggetto successivamente estinto, in quantoincorporato nella società controllante [OSCURATO:SOCIETA].), qualesocietà consolidata, ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale societàcontrollante in regime di consolidato fiscale, avviso diaccertamento n.

T950EIK03851/2015, con il quale venivanorecuperati a tassazione, per l’anno 2011, costi non inerenti pariad € 299.328,08 (rilievo non impugnato, e quindi divenutoR.G.

NN. 38412/2019 – 38414/2019 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026definitivo), nonché interessi passivi ritenuti indeducibili per €6.266.626,80 (di cui € 95.380,28 eccedenti il valore normale ecorrisposti a [OSCURATO:PERSONA]CV, € 3.699.553,52 in quantonon corrisposti ed € 2.471.693,00 riguardanti Interest RateSwap), con conseguente rideterminazione delle imposte IRES,IRAP ed IVA.1.1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso diaccertamento in questione dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Milano la quale, con sentenza n. 640/2018,depositata il 14 febbraio 2018, accoglieva parzialmente ilricorso, annullando l’avviso di accertamento limitatamente alrecupero a tassazione degli interessi passivi pari ad €3.699.553,52 e confermando, invece, l’accertamentorelativamente al recupero degli interessi passivi per € 95.380,28(l’accertamento relativo agli interessi passivi IRS per €2.471.693,00 era stato invece oggetto di definizione peradesione); spese compensate.1.2.

Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia – sez. n. 17, con sentenza n.2004/2019, pronunciata il 17 aprile 2019, e depositata insegreteria il 9 maggio 2019, rigettava l’appello, confermando lasentenza di primo grado e condannando l’appellante allarifusione delle spese di lite.1.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di cinque motivi (ricorso n.38412/2019 R.G., notificato il 9 dicembre 2019).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]2.

Avverso lo stesso avviso di accertamento n.T950EIK03851/2015 proponeva separato ricorso dinanzi allaR.G.

NN. 38412/2019 – 38414/2019 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026Commissione Tributaria Provinciale di Milano anche la Valbarts.r.l., quale società consolidata.2.1.

La C.T.P. adita, con sentenza n. 641/2018, depositata il14 febbraio 2018, accoglieva parzialmente il ricorso, annullandol’avviso di accertamento limitatamente al recupero a tassazionedegli interessi passivi pari ad € 3.699.553,52 e confermando,invece, l’accertamento relativamente al recupero degli interessipassivi per € 95.380,28 (l’accertamento relativo agli interessipassivi IRS per € 2.471.693,00 era stato invece oggetto didefinizione per adesione); spese compensate.2.2.

Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia – sez. n. 17, con sentenza n.2003/2019, pronunciata il 17 aprile 2019, e depositata insegreteria il 9 maggio 2019, rigettava l’appello, confermando lasentenza di primo grado e condannando l’appellante allarifusione delle spese di lite.2.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di cinque motivi (ricorso n.38414/2019 R.G., notificato il 9 dicembre 2019).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., qualeincorporante (e già consolidante fiscale) la [OSCURATO:SOCIETA]3.

Con decreti presidenziali del 20 marzo 2026 è stata fissataper la discussione dei ricorsi l’adunanza in camera di consigliodel 2 luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1c.p.c.E’ intervenuto, nel ricorso n. 38414/2019 R.G., il PubblicoMinistero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo diricorso, rigettato il primo motivo ed assorbiti i restanti.[OSCURATO:PERSONA].G.

NN. 38412/2019 – 38414/2019 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/20261.

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione deiricorsi nn. 38412/2019 R.G. e 38414/2019 R.G., per evidentiragioni di connessione oggettiva (trattasi del medesimo avvisodi accertamento) e soggettiva (la debitrice controricorrente è lamedesima, in veste sia di consolidante che di incorporante lasocietà consolidata [OSCURATO:SOCIETA].)2.

Stante la sostanziale identità dei ricorsi, può procedersi alladescrizione ed al loro esame in maniera unitaria.2.1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce lanullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, inviolazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), e 61 d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, 132 e 384, comma 2, c.p.c. e 111 Cost.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata era “perplessaed inintelligibile”, in quanto, pur confermando l’inesistenza delleoperazioni poste in essere dalla società contribuente e deirelativi costi per interessi, aveva comunque ritenuto deducibiligli interessi passivi in oggetto in quanto tale componentenegativa dedotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era stata specularmentedichiarata come ricavo dalla [OSCURATO:SOCIETA] (consolidante) nell’anno2011.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita laviolazione del combinato disposto degli artt. 96 e 109, nonchédell’art. 117, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva ritenutodeducibili gli interessi passivi, nonostante fosse pacifico chedetti interessi non fossero stati pagati dalla consolidata Valbarts.r.l. per rinuncia al credito da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., nonavendo rilevanza alcuna la circostanza che tale componenteR.G.

NN. 38412/2019 – 38414/2019 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026negativa fosse stata specularmente dichiarata come ricavo dallaconsolidante [OSCURATO:SOCIETA]., stante l’autonomia soggettivadelle due società.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, invece, laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), dello stesso codice di rito.Sostiene l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva esaminatoil profilo attinente all’economicità/antieconomicitàdell’operazione, con riferimento all’operazioni di finanziamentoinfragruppo ed all’entità degli interessi passivi dedotti,incorrendo così del vizio di ultrapetizione, posto chel’accertamento non era fondato con riferimento alla disciplinasui prezzi di trasferimento di cui all’at. 110, comma 7, d.P.R. n.917/1986.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n.917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Osserva l’Ufficio che la C.T.R. aveva escluso la verifica delrequisito dell’inerenza per la deducibilità degli interessi passivi,senza considerare, tuttavia, che ciò non escludeva la possibilitàdi una valutazione in termini di antieconomicità-congruità e,quindi, di inerenza “quantitativa”.2.5.

Con il quinto motivo, infine, si lamenta la violazione degliartt. 2467 e 2697, comma 2, c.c., nonché dell’art. 109, comma5, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Deduce la ricorrente che la C.T.R. aveva erroneamentevalutato come l’opzione della [OSCURATO:SOCIETA]. di ricorrere ad unfinanziamento infragruppo più oneroso rispetto a quellobancario fosse comunque conveniente, in considerazione dellaR.G.

NN. 38412/2019 – 38414/2019 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026postergazione del credito dei soci finanziatori, tenuto conto delfatto che tale finanziamento, ad un tasso più che doppio rispettoal tasso di mercato, aveva comunque contribuito ad aumentarelo squilibrio finanziario della società.3.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.3.1.

Il primo motivo è infondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimocostituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo dellasentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5),c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2012, n. 134], non è più consentito censurarein sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza dellamotivazione, essendo evidente che ammettere, in sede dilegittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità dellamotivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbeconsentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidereespresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorieR.G.

NN. 38412/2019 – 38414/2019 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026sottoposte al vaglio del giudice del merito (tra le altre, Cass. 28aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano invizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processo tributario,all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanzaassoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa odincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera«insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass.18 agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, tale minimo costituzionale apparecomunque raggiunto, in quanto la C.T.R., sia pur conmotivazione concisa, ha spiegato che la deduzione degliinteressi passivi per un credito non più esistente - in quanto lacreditrice [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rinunciato a tale credito - eracomunque ininfluente, dato che tale deduzione era statacomunque compensata dall’indicazione di corrispondenti ricavida parte della stessa consolidante [OSCURATO:SOCIETA]La sentenza, quindi, è sul punto comunque motivata.3.2.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essereesaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, esono fondati.La C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, nellaparte in cui ha ritenuto illegittimo il recupero degli interessipassivi corrisposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla consolidante Flowserves.r.l. (che ha poi incorporato la stessa [OSCURATO:SOCIETA].), sulla basedi due considerazioni: a) non rileva il giudizio di inerenza nellaR.G.

NN. 38412/2019 – 38414/2019 8Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026deduzione degli interessi passivi; b) trattandosi di consolidatofiscale, la componente negativa dedotta da [OSCURATO:SOCIETA]. è stataspecularmente dichiarata come ricavo da [OSCURATO:SOCIETA]Deve tuttavia rilevarsi che l’Amministrazione finanziaria nonha recuperato a tassazione tali interessi passivi in quanto noninerenti, ma perché inesistenti, posto che la [OSCURATO:SOCIETA]aveva rinunciato al credito nei confronti dellaconsolidata/controllata [OSCURATO:SOCIETA], per cui comunque la Valbartnon avrebbe potuto dedurre alcunché.Inoltre, a nulla rileva che il costo in questione, pur inesistente,fosse stato indicato come ricavo dalla consolidante, in quanto,vertendosi in ipotesi di consolidato fiscale, le regole per laredazione delle singole dichiarazioni erano comunqueimmutate.Invero, la tassazione su base consolidata non fa assumere allafiscal unit la qualifica di autonomo soggetto d’imposta, purcomportando la formazione di un’unica base imponibile digruppo; inoltre, la tassazione su base consolidata non prevede,in via generale, alcuna deroga all’obbligo per ciascuna società,facente parte del consolidamento, di determinare il proprioreddito individuale secondo le regole ordinare contenute nelcapo II del Titolo II del d.P.R. n. 917/1986, che definisconocondizioni e limiti per la determinazione del reddito d’impresa.Il consolidato fiscale, inoltre, è radicalmente diverso dalbilancio consolidato civilistico.

Quest’ultimo, infatti, è un bilancionel quale la pluralità delle società è rappresentata come unsoggetto unitario, per cui le poste relative ai rapporti interni digruppo sono reciprocamente elise ed i patrimoni netti integrati;nel consolidato fiscale, invece, le diverse società conservano laloro autonomia, e si opera esclusivamente la sommatoriaR.G.

NN. 38412/2019 – 38414/2019 9Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026algebrica dei risultati fiscali conseguiti da ciascuna società, equindi il reddito complessivo globale, che è il risultato dellasomma dei redditi complessivi di ciascuna società.Pertanto, anche in presenza di un consolidato fiscale l’Ufficioha il potere/dovere di recuperare a tassazione i componentinegativi di redditi insussistenti anche se, specularmente, detticomponenti sono indicati come positivi in capo al soggetto cheavrebbe erogato la prestazione o ceduto il bene.Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di affermare che«in tema di determinazione del reddito di impresa, l'utileeconomico rilevante è solo quello effettivamente ritratto dalcontribuente e non pure quello ricavato da altri soggetti di cuiquello si sia avvalso per realizzare un'operazione economica,dovendosi escludere che la partecipazione societaria di unsoggetto ad un altro consenta di annullare, neppure a fini fiscali,la soggettività del partecipato e, quindi, di contestarel'attribuzione allo stesso (e non già al partecipante) dei risultatieconomici prodotti dall'attività imprenditoriale posta in esseredal partecipato medesimo» (Cass. 13 maggio 2009, n. 10981).Deve considerarsi, inoltre, che l’imputazione a titolo diinteressi attivi in capo alla consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. non“azzera” l’effetto della deduzione degli stessi in capo allaconsolidata [OSCURATO:SOCIETA]., perché non necessariamente sitraduce in un maggior reddito imponibile della prima, e quindiin una maggiore imposta.

Invero, proprio in virtù delleparticolari norme di tassazione degli interessi, l’imputazione diun maggior importo a titolo di interessi attivi può averedeterminato per la stessa il beneficio di un incremento del limitequantitativo di deduzione dei propri interessi passivi, giacché gliinteressi passivi sono deducibili in misura corrispondente agliR.G.

NN. 38412/2019 – 38414/2019 10Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/202696 d.P.R. n. 917/1986).Ne consegue che possono essere oggetto di deduzione solo icosti e le spese effettivamente sostenuti, e non è quindipossibile ritenere che il mancato pagamento di un componentenegativo possa diventare ininfluente, allorché il corrispondentericavo sia stato dichiarato e tassato dal creditore (consolidante)della prestazione.Deve escludersi, infine, che nella specie possa ritenersisussistente un’ipotesi di doppia imposizione, in quanto l’Ufficioha assoggettato a tassazione una sola volta il presuppostoimpositivo (consistente nell’inesistenza dei costi per interessipassivi) e, tutt’al più, la società consolidante avrebbe potutosolo dedurre l’importo oggetto di rinuncia, laddove in presenzadelle giustificazioni previste dalla legge (art. 101, comma 5,d.P.R. n. 917/1986).Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto:«nel consolidato fiscale, il gruppo di società non assume laqualifica di autonomo soggetto d’imposta, per cui la tassazionesu base consolidata non prevede alcuna deroga all’obbligo, perciascuna società facente parte del consolidato, di determinare ilproprio reddito secondo le regole ordinarie».3.3.

Il quarto ed il quinto motivo restano assorbiti, perchédegli interessi pattuiti con la consolidante.4.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, inrelazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, la quale procederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.R.G.

NN. 38412/2019 – 38414/2019 11Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026 P.Q.MLa Corte dispone la riunione del ricorso n. 38414/2019 R.G. alricorso n. 38412/2019 R.G.Accoglie, con riferimento ad entrambi i ricorsi, il secondo e terzomotivo; rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti il quarto equinto motivo.Cassa le sentenze impugnate, in relazione ai motivi accolti, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

NN. 38412/2019 – 38414/2019 12Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro30/32, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 17 – n. 2004/2019, depositata il 9maggio 2019;B) Ricorso n. 38414/2019 R.G.:Numero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), con sede in Cormano (MI), via Prealpi nn.30/32, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 17 – n. 2003/2019, depositata il 9maggio 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del2 luglio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero nel giudizio n.38414/2019 R.G., in persona del sost. proc. gen. dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delsecondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli altri;1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Monza-Brianza notificava, in data 1° dicembre 2015, alla societàValbart s.r.l. (soggetto successivamente estinto, in quantoincorporato nella società controllante [OSCURATO:SOCIETA].), qualesocietà consolidata, ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale societàcontrollante in regime di consolidato fiscale, avviso diaccertamento n. T950EIK03851/2015, con il quale venivanorecuperati a tassazione, per l’anno 2011, costi non inerenti pariad € 299.328,08 (rilievo non impugnato, e quindi divenutoR.G. NN. 38412/2019 – 38414/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026definitivo), nonché interessi passivi ritenuti indeducibili per €6.266.626,80 (di cui € 95.380,28 eccedenti il valore normale ecorrisposti a [OSCURATO:PERSONA]CV, € 3.699.553,52 in quantonon corrisposti ed € 2.471.693,00 riguardanti Interest RateSwap), con conseguente rideterminazione delle imposte IRES,IRAP ed IVA.1.1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso diaccertamento in questione dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Milano la quale, con sentenza n. 640/2018,depositata il 14 febbraio 2018, accoglieva parzialmente ilricorso, annullando l’avviso di accertamento limitatamente alrecupero a tassazione degli interessi passivi pari ad €3.699.553,52 e confermando, invece, l’accertamentorelativamente al recupero degli interessi passivi per € 95.380,28(l’accertamento relativo agli interessi passivi IRS per €2.471.693,00 era stato invece oggetto di definizione peradesione); spese compensate.1.2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia – sez. n. 17, con sentenza n.2004/2019, pronunciata il 17 aprile 2019, e depositata insegreteria il 9 maggio 2019, rigettava l’appello, confermando lasentenza di primo grado e condannando l’appellante allarifusione delle spese di lite.1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di cinque motivi (ricorso n.38412/2019 R.G., notificato il 9 dicembre 2019).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]2. Avverso lo stesso avviso di accertamento n.T950EIK03851/2015 proponeva separato ricorso dinanzi allaR.G. NN. 38412/2019 – 38414/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026Commissione Tributaria Provinciale di Milano anche la Valbarts.r.l., quale società consolidata.2.1. La C.T.P. adita, con sentenza n. 641/2018, depositata il14 febbraio 2018, accoglieva parzialmente il ricorso, annullandol’avviso di accertamento limitatamente al recupero a tassazionedegli interessi passivi pari ad € 3.699.553,52 e confermando,invece, l’accertamento relativamente al recupero degli interessipassivi per € 95.380,28 (l’accertamento relativo agli interessipassivi IRS per € 2.471.693,00 era stato invece oggetto didefinizione per adesione); spese compensate.2.2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia – sez. n. 17, con sentenza n.2003/2019, pronunciata il 17 aprile 2019, e depositata insegreteria il 9 maggio 2019, rigettava l’appello, confermando lasentenza di primo grado e condannando l’appellante allarifusione delle spese di lite.2.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di cinque motivi (ricorso n.38414/2019 R.G., notificato il 9 dicembre 2019).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., qualeincorporante (e già consolidante fiscale) la [OSCURATO:SOCIETA]3. Con decreti presidenziali del 20 marzo 2026 è stata fissataper la discussione dei ricorsi l’adunanza in camera di consigliodel 2 luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1c.p.c.E’ intervenuto, nel ricorso n. 38414/2019 R.G., il PubblicoMinistero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo diricorso, rigettato il primo motivo ed assorbiti i restanti.[OSCURATO:PERSONA].G. NN. 38412/2019 – 38414/2019 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/20261. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione deiricorsi nn. 38412/2019 R.G. e 38414/2019 R.G., per evidentiragioni di connessione oggettiva (trattasi del medesimo avvisodi accertamento) e soggettiva (la debitrice controricorrente è lamedesima, in veste sia di consolidante che di incorporante lasocietà consolidata [OSCURATO:SOCIETA].)2. Stante la sostanziale identità dei ricorsi, può procedersi alladescrizione ed al loro esame in maniera unitaria.2.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce lanullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, inviolazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), e 61 d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, 132 e 384, comma 2, c.p.c. e 111 Cost.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata era “perplessaed inintelligibile”, in quanto, pur confermando l’inesistenza delleoperazioni poste in essere dalla società contribuente e deirelativi costi per interessi, aveva comunque ritenuto deducibiligli interessi passivi in oggetto in quanto tale componentenegativa dedotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era stata specularmentedichiarata come ricavo dalla [OSCURATO:SOCIETA] (consolidante) nell’anno2011.2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita laviolazione del combinato disposto degli artt. 96 e 109, nonchédell’art. 117, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva ritenutodeducibili gli interessi passivi, nonostante fosse pacifico chedetti interessi non fossero stati pagati dalla consolidata Valbarts.r.l. per rinuncia al credito da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., nonavendo rilevanza alcuna la circostanza che tale componenteR.G. NN. 38412/2019 – 38414/2019 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026negativa fosse stata specularmente dichiarata come ricavo dallaconsolidante [OSCURATO:SOCIETA]., stante l’autonomia soggettivadelle due società.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, invece, laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), dello stesso codice di rito.Sostiene l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva esaminatoil profilo attinente all’economicità/antieconomicitàdell’operazione, con riferimento all’operazioni di finanziamentoinfragruppo ed all’entità degli interessi passivi dedotti,incorrendo così del vizio di ultrapetizione, posto chel’accertamento non era fondato con riferimento alla disciplinasui prezzi di trasferimento di cui all’at. 110, comma 7, d.P.R. n.917/1986.2.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n.917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Osserva l’Ufficio che la C.T.R. aveva escluso la verifica delrequisito dell’inerenza per la deducibilità degli interessi passivi,senza considerare, tuttavia, che ciò non escludeva la possibilitàdi una valutazione in termini di antieconomicità-congruità e,quindi, di inerenza “quantitativa”.2.5. Con il quinto motivo, infine, si lamenta la violazione degliartt. 2467 e 2697, comma 2, c.c., nonché dell’art. 109, comma5, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Deduce la ricorrente che la C.T.R. aveva erroneamentevalutato come l’opzione della [OSCURATO:SOCIETA]. di ricorrere ad unfinanziamento infragruppo più oneroso rispetto a quellobancario fosse comunque conveniente, in considerazione dellaR.G. NN. 38412/2019 – 38414/2019 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026postergazione del credito dei soci finanziatori, tenuto conto delfatto che tale finanziamento, ad un tasso più che doppio rispettoal tasso di mercato, aveva comunque contribuito ad aumentarelo squilibrio finanziario della società.3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.3.1. Il primo motivo è infondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimocostituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo dellasentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5),c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2012, n. 134], non è più consentito censurarein sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza dellamotivazione, essendo evidente che ammettere, in sede dilegittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità dellamotivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbeconsentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidereespresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorieR.G. NN. 38412/2019 – 38414/2019 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026sottoposte al vaglio del giudice del merito (tra le altre, Cass. 28aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano invizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processo tributario,all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanzaassoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa odincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera«insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass.18 agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, tale minimo costituzionale apparecomunque raggiunto, in quanto la C.T.R., sia pur conmotivazione concisa, ha spiegato che la deduzione degliinteressi passivi per un credito non più esistente - in quanto lacreditrice [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rinunciato a tale credito - eracomunque ininfluente, dato che tale deduzione era statacomunque compensata dall’indicazione di corrispondenti ricavida parte della stessa consolidante [OSCURATO:SOCIETA]La sentenza, quindi, è sul punto comunque motivata.3.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essereesaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, esono fondati.La C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, nellaparte in cui ha ritenuto illegittimo il recupero degli interessipassivi corrisposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla consolidante Flowserves.r.l. (che ha poi incorporato la stessa [OSCURATO:SOCIETA].), sulla basedi due considerazioni: a) non rileva il giudizio di inerenza nellaR.G. NN. 38412/2019 – 38414/2019 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026deduzione degli interessi passivi; b) trattandosi di consolidatofiscale, la componente negativa dedotta da [OSCURATO:SOCIETA]. è stataspecularmente dichiarata come ricavo da [OSCURATO:SOCIETA]Deve tuttavia rilevarsi che l’Amministrazione finanziaria nonha recuperato a tassazione tali interessi passivi in quanto noninerenti, ma perché inesistenti, posto che la [OSCURATO:SOCIETA]aveva rinunciato al credito nei confronti dellaconsolidata/controllata [OSCURATO:SOCIETA], per cui comunque la Valbartnon avrebbe potuto dedurre alcunché.Inoltre, a nulla rileva che il costo in questione, pur inesistente,fosse stato indicato come ricavo dalla consolidante, in quanto,vertendosi in ipotesi di consolidato fiscale, le regole per laredazione delle singole dichiarazioni erano comunqueimmutate.Invero, la tassazione su base consolidata non fa assumere allafiscal unit la qualifica di autonomo soggetto d’imposta, purcomportando la formazione di un’unica base imponibile digruppo; inoltre, la tassazione su base consolidata non prevede,in via generale, alcuna deroga all’obbligo per ciascuna società,facente parte del consolidamento, di determinare il proprioreddito individuale secondo le regole ordinare contenute nelcapo II del Titolo II del d.P.R. n. 917/1986, che definisconocondizioni e limiti per la determinazione del reddito d’impresa.Il consolidato fiscale, inoltre, è radicalmente diverso dalbilancio consolidato civilistico. Quest’ultimo, infatti, è un bilancionel quale la pluralità delle società è rappresentata come unsoggetto unitario, per cui le poste relative ai rapporti interni digruppo sono reciprocamente elise ed i patrimoni netti integrati;nel consolidato fiscale, invece, le diverse società conservano laloro autonomia, e si opera esclusivamente la sommatoriaR.G. NN. 38412/2019 – 38414/2019 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026algebrica dei risultati fiscali conseguiti da ciascuna società, equindi il reddito complessivo globale, che è il risultato dellasomma dei redditi complessivi di ciascuna società.Pertanto, anche in presenza di un consolidato fiscale l’Ufficioha il potere/dovere di recuperare a tassazione i componentinegativi di redditi insussistenti anche se, specularmente, detticomponenti sono indicati come positivi in capo al soggetto cheavrebbe erogato la prestazione o ceduto il bene.Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di affermare che«in tema di determinazione del reddito di impresa, l'utileeconomico rilevante è solo quello effettivamente ritratto dalcontribuente e non pure quello ricavato da altri soggetti di cuiquello si sia avvalso per realizzare un'operazione economica,dovendosi escludere che la partecipazione societaria di unsoggetto ad un altro consenta di annullare, neppure a fini fiscali,la soggettività del partecipato e, quindi, di contestarel'attribuzione allo stesso (e non già al partecipante) dei risultatieconomici prodotti dall'attività imprenditoriale posta in esseredal partecipato medesimo» (Cass. 13 maggio 2009, n. 10981).Deve considerarsi, inoltre, che l’imputazione a titolo diinteressi attivi in capo alla consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. non“azzera” l’effetto della deduzione degli stessi in capo allaconsolidata [OSCURATO:SOCIETA]., perché non necessariamente sitraduce in un maggior reddito imponibile della prima, e quindiin una maggiore imposta. Invero, proprio in virtù delleparticolari norme di tassazione degli interessi, l’imputazione diun maggior importo a titolo di interessi attivi può averedeterminato per la stessa il beneficio di un incremento del limitequantitativo di deduzione dei propri interessi passivi, giacché gliinteressi passivi sono deducibili in misura corrispondente agliR.G. NN. 38412/2019 – 38414/2019 10Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/202696 d.P.R. n. 917/1986).Ne consegue che possono essere oggetto di deduzione solo icosti e le spese effettivamente sostenuti, e non è quindipossibile ritenere che il mancato pagamento di un componentenegativo possa diventare ininfluente, allorché il corrispondentericavo sia stato dichiarato e tassato dal creditore (consolidante)della prestazione.Deve escludersi, infine, che nella specie possa ritenersisussistente un’ipotesi di doppia imposizione, in quanto l’Ufficioha assoggettato a tassazione una sola volta il presuppostoimpositivo (consistente nell’inesistenza dei costi per interessipassivi) e, tutt’al più, la società consolidante avrebbe potutosolo dedurre l’importo oggetto di rinuncia, laddove in presenzadelle giustificazioni previste dalla legge (art. 101, comma 5,d.P.R. n. 917/1986).Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto:«nel consolidato fiscale, il gruppo di società non assume laqualifica di autonomo soggetto d’imposta, per cui la tassazionesu base consolidata non prevede alcuna deroga all’obbligo, perciascuna società facente parte del consolidato, di determinare ilproprio reddito secondo le regole ordinarie».3.3. Il quarto ed il quinto motivo restano assorbiti, perchédegli interessi pattuiti con la consolidante.4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, inrelazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, la quale procederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.R.G. NN. 38412/2019 – 38414/2019 11Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38412/2019Numero sezionale 5297/2026Numero di raccolta generale 24207/2026Data pubblicazione 29/07/2026 P.Q.MLa Corte dispone la riunione del ricorso n. 38414/2019 R.G. alricorso n. 38412/2019 R.G.Accoglie, con riferimento ad entrambi i ricorsi, il secondo e terzomotivo; rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti il quarto equinto motivo.Cassa le sentenze impugnate, in relazione ai motivi accolti, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. NN. 38412/2019 – 38414/2019 12Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris