CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 23512/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15162/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA] valorizzazione e promozione immobiliare, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] R GI O VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1950/2018 depositata il 14/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della “[OSCURATO:PERSONA] valorizzazione e promozione immobiliare”, convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito anche soltanto “[OSCURATO:SOCIETA]”), alla quale aveva affidato la gestione contabile, fiscale e tributaria della propria impresa, per sentirla condannare, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni (quantificati in euro 20.244,49) patiti in seguito ad un accertamento eseguito dalla Guardia di finanza (anche GdF) relativamente ad una nota di credito dell’anno 2007 –emessa in suo favore dalla [OSCURATO:SOCIETA] e che gli aveva consentito il recupero dell’Iva versata (per euro 16.298,18) in riferimento a fatture annullate -, all’esito del quale [in ragione della articolata contestazione secondo cui: “nella nota di credito non erano riportati gli estremi delle fatture a cui la nota stessa si riferiva”; “le fatture emesse erano di importo inferiore a quello della nota di credito”; “la data della nota di credito era di oltre un anno (18 mesi) posteriore a quella delle fatture”] veniva emessa una cartella esattoriale per euro 20.244,49 (pari all’importo dell’IVA, oltre sanzioni ed interessi), che esso attore aveva pagato il 30 novembre 2007. 1.1. – Con sentenza del novembre 2017, l ’ adito Tribunale di Alessandria rigettò la domanda attorea, reputando che la “decisione tecnico professionale” di emettere la nota di credito non potesse imputarsi allo studio [OSCURATO:SOCIETA]. 2. – Su impugnazione del soccombente So ro, la Corte di appello di Torino, con sentenza resa pubblica 14 novembre 2018, accoglieva parzialmente l’appello e condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, a titolo di risarcimento danni per responsabilità professionale in favore dell’attore appellante, della somma di euro 3.9946,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 30 ottobre 2010 al saldo, nonché ad un quinto del totale delle spese processuali dei due gradi di giudizio, compensando i restanti quattro quinti di dette spese. 2.1. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto interessa in questa sede), osservava che: a) il [OSCURATO:PERSONA], in base a quanto contestatogli dalla GdF con il verbale di verifica, aveva imputato alla [OSCURATO:SOCIETA] “tre violazioni inerenti alla nota di credito n. 1/07: la data di oltre 18 mesi successivo a quelle delle fatture di riferimento, la mancata specificazione di queste ultime e l’indicazione di un valore superiore a quello delle stesse fatture”; b) la condotta omissiva nell’indicazione delle fatture di riferimento e quella di emetterle con importo maggiore di quello recato dalle fatture stesse poteva “essere solo riferita alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”; c) l’esito delle risultanze istruttorie non era “univoco e convincente sulla dedotta carenza di responsabilità” della [OSCURATO:SOCIETA] «e, segnatamente, sulla circostanza per cui l’emissione tanto “ritardata” della nota di credito fosse stata ordinata dall’attore»; d) il “quadro istruttorio, dunque, non consent(iva) in alcun modo di escludere la responsabilità professionale della società appellata”; e) tuttavia, tale responsabilità non poteva “essere estesa per intero all’importo preteso dall’appellante”, non avendo questi “adeguatamente e specificamente dimostrato che l’operazione contabile avrebbe certamente consentito il recupero dell’I.V.A. di euro 16.298,18 se la nota di credito non fosse stata viziata”; e.1.) tale prova non poteva evincersi dalle “apodittiche affermazioni di pag. 12 dell ’ atto d’appello, né tantomeno dalla nota tecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA] …, ove nulla si afferma(va) in merito”; e.2) peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] – “che, per di più, avrebbe dovuto produrre a tal fine tutta la contabilità I.V.A. del periodo di riferimento - neppure (aveva) reiterato nelle conclusioni d’appello la richiesta di eventuale c.t.u. contabile”; f) la [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, doveva essere condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, “della minor somma di euro 3.946,22 (al netto, cioè, dell’importo a titolo di I.V.A.)”,oltre accessori. 3. –Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare della “[OSCURATO:PERSONA] valorizzazione e promozione immobiliare”, affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha anche depositato memoria exart. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1. –Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111, comma sesto, Cost. e 132 c.p.c. e, quindi, la nullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà della motivazione. La Corte territoriale, “pur avendo correttamente riconosciuto ed accertato la sussistenza di tutti i presupposti per la responsabilità professionale della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’intero danno subito” da esso [OSCURATO:PERSONA], “non lo ha poi liquidato per intero” e ciò – come “emerge immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” –in contraddizione irriducibile con la premessa, poiché “il contribuente non sarebbe stato soggetto all’obbligo di pagamento dell’IVA (oltre che della sanzione) nel caso in cui la nota di credito non fosse stata affetta dai vizi (di mera forma) riscontrati dalla Guardia di finanza”. 2. –Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché 1218, 1176 e 2697 c.c. La Corte territoriale avrebbe violato, anzitutto, le disposizioni di cui agli artt. 26 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, giacché, in base a quanto previsto dalla citata normativa, non ha tenuto conto «che se la nota di credito fosse stata corretta, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe certamente dovuto pagare le somme per cui è causa, posto che l’accertamento della Guardia di Finanza in esito al quale è stata comminata la sanzione [“doc. 5 fascicolo di primo grado”], non ha avuto ad oggetto la legittimità delle operazioni sottese alle fatture “annullate” con la nota di credito, né la loro “annullabilità”, ma solamente il modo e i tempi nei quali la [OSCURATO:SOCIETA] ha proceduto alla compilazione e al deposito della nota». Inoltre, il giudice di appello avrebbe operato, in violazione delle anzidette norme del codice civile, una “inammissibile inversione dell’onere della prova” in materia di inesatto adempimento di obbligazione professionale, addossando ad esso [OSCURATO:PERSONA] «la prova della “misura” dell’inadempimento contestato alla IVALDI». 3. –I motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono infondati. Le censure di parte ricorrente non colgono, infatti, nel segno, in quanto la sentenza impugnata fonda la decisione su ragioni giustificative sorrette da motivazione non affatto contraddittoria, bensì rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” imposto dall’art.111 Cost. (cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014), nonché in armonia con i principi che governano la responsabilità contrattuale, nel cui alveo è da ricondurre la pretesa risarcitoria azionata dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. –La sentenza della Corte territoriale dà conto, anzitutto, dei fatti allegati dallo stesso attore a fondamento della domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità professionale della [OSCURATO:SOCIETA]; ossia i fatti coincidenti con le contestazione di vizi risultanti dal verbale ispettivo della Guardia di Finanza del maggio/ottobre 2010 e cioè le “tre violazioni inerenti alla nota di credito n. 1/07: la data di oltre 18 mesi successivo a quelle delle fatture di riferimento, la mancata specificazione di queste ultime e l’indicazione di un valore superiore a quello delle stesse fatture” (p. 2 della sentenza). Tali violazioni –oggetto, come detto, delle allegazioni attoree -sono state dal giudice di appello ascritte alla condotta, omissiva e commissiva, della [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, ritenute comportamenti sufficienti ad integrare l’inadempimento della stessa società agli obblighi contrattuali assunti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], tanto da fondarne la responsabilità ai sensi dell’art. 1218 c.c. Tuttavia, la prova dell’inadempimento della società convenuta non sollevava l’attore dal dover provare il danno conseguente, nei termini indicati dall’art. 1223 c.c., quale perdita effettivamente subita (nella specie soltanto rilevante, non venendo in rilievo, in base alla concreta azione esercitata dal [OSCURATO:PERSONA], un profilo di mancato guadagno). E’, difatti, principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore; l’art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, infatti, non modifica l’onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l’accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l’esistenza del danno (Cass. n. 5960/2005; Cass. n. 21140/2007). La Corte territoriale, ben lungi dall’aver invertito nel caso in esame il riparto dell’onere probatorio, ha, quindi, correttamente posto a carico dell’attore l’onere di dimostrare la esistenza per intero del danno risarcibile (dunque, an e quantum debeatur ), quale conseguenza effettiva del riscontrato inadempimento contrattuale. Orbene, il giudice del merito ha ritenuto che soltanto il pagamento di sanzioni e interessi (per complessivi euro 3.946,22) – e non quindi anche l’I.V.A. oggetto di recupero in base alla nota di credito n. 1/07 -integrasse gli estremi della perdita subita (ossia del danno exart. 1223 c.c.) derivante dall’inadempimento imputato alla [OSCURATO:SOCIETA], giacché conseguenza immediata e diretta di quelle violazioni c.d. formali, contestate nel verbale ispettivo della GdF, in assenza delle quali l’anzidetto pagamento non vi sarebbe stato. Il ragionamento della Corte territoriale si sottrae alle critiche di parte ricorrente, giacché rispettoso dei diversi piani di indagine che, come innanzi ricordato, impone l’azione di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, avendo il giudice di merito ritenuto che, in difetto di prova da parte dell’attore a ciò onerato, la correttezza formale della nota di credito n. 1/07 (depurata, pertanto, dei vizi contestati) non potesse costituire, di per sé, elemento dimostrativo del diritto al recupero dell’I.V.A. relativa a precedenti fatture e, dunque, del danno effettivamente subito per intero dal [OSCURATO:PERSONA] per aver dovuto corrispondere anche l’imposta già portata in detrazione. Né, a tal fine, è concludente la difesa di parte ricorrente che evoca a sostegno delle proprie ragioni il tenore contenutistico del verbale ispettivo della GdF, assumendo che l’accertamento effettuato non avrebbe ad oggetto la «legittimità delle operazioni sottese alle fatture “annullate”», poiché tale deduzione non dà comunque evidenza all’esistenza di una prova positiva sul diritto al recupero dell’I.V.A. da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, di detto verbale il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato in sintesi solo alcuni stralci, decontestualizzati, pur correttamente localizzandolo processualmente (doc. n. 5 del fascicolo di primo grado di parte attrice, depositato in questa sede), nel rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. I generici richiami di parte ricorrente al verbale ispettivo anzidetto non danno contezza, infatti, della sua complessiva e specifica portata, su cui parte ricorrente non si sofferma, omettendo anche di evidenziare che in esso (foglio 14) si dà atto, “(d)all’esame della contabilità, nonché delle dichiarazioni annuali I.V.A.”, anche di indebite detrazioni di imposta, quali violazioni formalizzate «nel comparto “[OSCURATO:PERSONA]” del p.v. di constatazione che sarà redatto al termine delle presente attività ispettiva»; comparto nel quale si afferma che avrebbero trovato rilievo anche le violazioni emerse in riferimento alla nota di variazione n. 1 del 20.09.2007 (tra cui, ulteriormente a quelle imputate come condotta inadempiente della [OSCURATO:SOCIETA], un errato computo nella dichiarazione annuale I.V.A. tradottosi nella indicazione di un volume di affari negativo per euro 24.672,00). 4. –Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d