CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 424 cod. pen., perché, allo scopo di danneggiare un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, gli dava fuoco, in Bologna l'8 gennaio 2015. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all'affermazione di responsabilità e sull'attendibilità delle dichiarazioni del testimone Bonvicini; rilevato che il ricorrente adduce, in discontinuità con le doglianze di appello, che non è stata considerata la situazione di ubriachezza in cui versava al momento del fatto, e non si vede come, a prescindere dalla mancata deduzione con l'atto di appello, possa ciò costituire indice di inadeguatezza della motivazione; rilevata la genericità delle deduzioni in punto di giudizio di attendibilità del testimone; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il cnsigiere estensore Il pres