CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 41113/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/05/2024 della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA]) 1. La Corte di appello di Catania con decreto del 6/5/2024, decidendo in sede di annullamento con rinvio, confermava il decreto della Corte di appello di Catania del 6/4/2022, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati, relativo alla confisca dell'immobile sito in Augusta alla via delle Saline n. 2, formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore di fiducia, hanno interposto ricorso per cassazione e successivamente quest'ultimo, munito di procura speciale, ha rinunciato ai ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili a seguito della rinuncia avanzata nei termini di legge dal difensore dei ricorrenti, munito di apposita procura speciale. Invero, la dichiarazione di rinuncia al ricorso è pervenuta prima dell'odierna udienza camerale dal difensore che ha proposto l'impugnazione, secondo la previsione dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e, per l'effetto, va disposta l'esecuzione del provvedimento impugnato. 2. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 592, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro millecinquecento ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 13 settembre 2024.