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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:C:2000:632
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61998J0294 - IT Avis juridique important | 61998J0294 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 novembre 2000. - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], UPM-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Responsabilità solidale per il pagamento dell'ammenda. - [OSCURATO:PERSONA]294/98 P. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-10065 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave

1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Requisiti di forma - Prova del regolare conferimento del mandato ad un avvocato da parte di un rappresentante a ciò legittimato - Esclusione [Regolamento di procedura della Corte, artt. 38, n. 5, lett. b), e 112, n. 1]

2. Concorrenza - Norme comunitarie - Violazione commessa da un'impresa - Imputazione ad un'altra impresa in considerazione dei vincoli economici e giuridici esistenti tra loro - Presupposti [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

[OSCURATO:PERSONA]

1. L'art. 38, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura della Corte, ai sensi del quale una persona giuridica di diritto privato deve allegare al ricorso «la prova che il mandato all'avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato», non è applicabile in sede d'impugnazione in forza dell'art. 112, n. 1, dello stesso regolamento, il quale rinvia soltanto ai nn. 2 e 3 dell'art. 38. ( v. punto 15 )

2. Il comportamento anticoncorrenziale di un'impresa può essere imputato ad un'altra allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele da quest'ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che esistevano tra loro. ( v. punto 27 ) [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-294/98 P, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], con sede in Espoo (Finlandia), UPM-[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], con sede in Helsinki (Finlandia), [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], con sede in Tampere (Finlandia), [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], con sede in Tampere, rappresentate dagli avv.ti H. Hellmann, del foro di Colonia, e H.-J.

Hellmann, del foro di Mannheim, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, ricorrenti, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998 nelle cause riunite da T-339/94 a T-342/94, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1727), procedimento in cui l'altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv.

D. Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori A. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O.

Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1998, le società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], UPM-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, cause riunite da T-339/94 a T-342/94, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1727; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto i ricorsi proposti avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»).

Fatti 2 Con tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato ammende a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, avendo accertato a loro carico violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE). 3 Emerge dalla sentenza impugnata che la decisione aveva fatto seguito alle denunce informali inoltrate nel 1990 dalla [OSCURATO:PERSONA], organizzazione di categoria rappresentativa della maggior parte dei produttori di cartone stampato nel [OSCURATO:PERSONA], e dalla Fédération française du cartonnage, nonché ai sopralluoghi effettuati senza preavviso nell'aprile 1991 da agenti della [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino. 4 Gli elementi acquisiti nell'ambito di tali accertamenti e in seguito a richieste di informazioni e di documenti avevano indotto la [OSCURATO:PERSONA] a concludere che le imprese in questione, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

Di conseguenza, essa aveva deciso di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione e, con lettera 21 dicembre 1992, aveva notificato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate, le quali vi avevano tutte risposto per iscritto.

Nove imprese avevano chiesto di essere sentite oralmente. 5 Al termine di tale procedimento la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore: «Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Cascades SA, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] - the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AB, Gruber & Weber GmbH & Co.

KG, [OSCURATO:PERSONA] NV (con denominazione commerciale BPB de [OSCURATO:PERSONA]), NV [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA] NV), [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG, [OSCURATO:PERSONA] AB (MoDo), Mayr-[OSCURATO:PERSONA] mbH, Papeteries de Lancey SA, [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:SOCIETA], SCA [OSCURATO:PERSONA] [ex [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd], [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] SA (ex [OSCURATO:PERSONA] SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co.

KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato: - nel caso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990, - nel caso di [OSCURATO:PERSONA] almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991, - nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990, - negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991, ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità: - hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza; - hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale; - hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità; - hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali); - hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo; - hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra. (...) Articolo 3 Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1: (...)

v) [OSCURATO:PERSONA] - the [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 20 000 000 di ECU per la quale [OSCURATO:PERSONA] AB è responsabile in solido con [OSCURATO:PERSONA] per la somma di 3 000 000 di ECU, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per la somma di 7 000 000 di ECU, [OSCURATO:PERSONA]. per la somma di 5 000 000 di ECU e [OSCURATO:PERSONA] per la somma di 5 000 000 di ECU; (...)». 6 Dall'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata risulta inoltre quanto segue: «9 Le società ricorrenti, destinatarie della decisione, sono produttori finlandesi di cartoncino.

Esse smerciano i loro prodotti nella Comunità nonché su altri mercati tramite il [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]"). [OSCURATO:PERSONA] è un'associazione di categoria di diritto finlandese che nel 1991 contava sei membri, tra cui le società ricorrenti. 10 Risulta dal punto 174 del preambolo della decisione che la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto un'ammenda al [OSCURATO:PERSONA] in quanto era quest'ultimo, e non le società ricorrenti, che aveva preso parte attivamente e direttamente all'intesa.

Tuttavia essa ha ritenuto le società ricorrenti responsabili in solido con il [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della parte dell'ammenda approssimativamente corrispondente alle vendite di cartoncino realizzate per conto di ciascuna di esse dal [OSCURATO:PERSONA]». 7 La decisione forma oggetto di altri diciassette ricorsi (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94), proposti da tutte le altre sue destinatarie, ad eccezione di due.

La causa T-301/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996 a seguito della rinuncia agli atti da parte della ricorrente.

La sentenza impugnata Sulla domanda di annullamento della decisione 8 Dinanzi al Tribunale le ricorrenti avevano sollevato un motivo unico vertente sulla violazione degli artt. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e 85, n. 1, del Trattato. 9 Esse facevano valere, in sostanza, che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non autorizzava la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare una decisione che imponesse ad un'impresa la responsabilità del pagamento di un'ammenda alla quale era stata condannata un'altra impresa.

Questa disposizione permetterebbe soltanto di infliggere ammende alle imprese che abbiano esse stesse commesso l'infrazione alle regole di concorrenza.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ravvisato una responsabilità per fatto altrui, nozione distinta dalla responsabilità per fatto personale. 10 Le ricorrenti contestavano inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto considerarle solidalmente responsabili per il pagamento dell'ammenda dimostrando l'esistenza di un'unica entità economica e che avesse potuto sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito «come alter ego e nell'interesse» delle ricorrenti. 11 In proposito, il Tribunale ha dichiarato quanto segue: «42 [L'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17] non precisa espressamente se un'impresa che non sia direttamente e formalmente considerata responsabile per il comportamento illecito accertato dalla [OSCURATO:PERSONA] possa essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa, autrice del comportamento illecito accertato e a tale titolo sanzionata, per il pagamento di un'ammenda irrogata a quest'ultima. 43 Tuttavia, si deve ritenere che la summenzionata disposizione dev'essere interpretata nel senso che un'impresa può essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa per il pagamento di un'ammenda inflitta a quest'ultima, per aver commesso un'infrazione intenzionalmente o per negligenza, a condizione che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri, nello stesso atto, che questa infrazione avrebbe potuto parimenti essere accertata a carico dell'impresa solidalmente responsabile per l'ammenda. 44 Nella fattispecie, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] sia l'impresa direttamente e formalmente considerata responsabile della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (art. 1 della decisione) e ad esso sia conseguentemente inflitta l'ammenda prevista dall'art. 3, punto v), della decisione, ciascuna delle ricorrenti viene tuttavia dichiarata responsabile in solido con il [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di parte di quest'ammenda, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito alla stregua di un loro "alter ego" e nel loro interesse (punto 174, secondo comma, del preambolo della decisione). 45 Occorre pertanto esaminare se esistessero tra il [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti vincoli giuridici tali che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto considerare ciascuna delle ricorrenti come direttamente e formalmente responsabili dell'infrazione. 46 Al riguardo, emerge dalla decisione che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto le ricorrenti responsabili degli atti del [OSCURATO:PERSONA] (punto 174, secondo comma, dianzi richiamato). 47 Per valutare la correttezza di tale affermazione, occorre prendere in considerazione le principali informazioni, quali risultano dal fascicolo e, in particolare, dalla risposta delle ricorrenti ai quesiti scritti del Tribunale, relative alle modalità di funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] e ai rapporti giuridici e di fatto che il [OSCURATO:PERSONA] intratteneva con le società ad esso aderenti, in particolare con le ricorrenti. 48 In forza del suo statuto del 1° gennaio 1987 (paragrafo 2), il [OSCURATO:PERSONA] è un'associazione che smercia il cartoncino prodotto dalle ricorrenti, nonché prodotti del settore cartario fabbricati da altri membri. 49 Ai sensi dei paragrafi 10 e 11 del detto statuto, ciascun membro nomina un rappresentante in seno al "[OSCURATO:PERSONA] of Directors", incaricato in particolare di adottare le norme di condotta delle operazioni dell'associazione, di approvare il bilancio, il piano di finanziamento e i principi della ripartizione delle spese tra le società aderenti e di nominare il "[OSCURATO:PERSONA]". 50 Il paragrafo 20 dello statuto recita: "I membri sono congiuntamente e solidalmente responsabili per gli impegni assunti a nome dell'associazione, come se li avessero contratti a titolo personale.

L'obbligazione relativa ai debiti e agli impegni è ripartita proporzionalmente al fatturato netto dei membri relativo all'esercizio in corso e ai due esercizi precedenti". 51 Per quanto riguarda lo smercio dei prodotti di cartoncino, emerge dalla risposta delle ricorrenti ai quesiti scritti del Tribunale che esse avevano dato mandato al [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti, per effettuare il complesso delle loro vendite di cartoncino, con l'unica eccezione delle vendite interne al gruppo di ciascuna società aderente e delle vendite di modesta entità a clienti occasionali in Finlandia (v. altresì paragrafo 14 dello statuto del [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] fissava e annunciava tariffe identiche per le ricorrenti. 52 Le ricorrenti precisano del pari che, all'atto delle singole vendite, i clienti inviavano al [OSCURATO:PERSONA] i loro ordinativi, indicando in genere il produttore preferito, e che tali preferenze si spiegavano in particolare con differenze di qualità tra i prodotti di ciascuna delle ricorrenti.

Nei casi in cui nessuna preferenza veniva espressa, gli ordinativi erano ripartiti tra i membri del [OSCURATO:PERSONA], in conformità del paragrafo 15 dello statuto, ai cui termini: "Gli ordini in arrivo vanno ripartiti in modo equo e paritario ai fini della produzione da parte dei membri, tenuto conto della capacità produttiva di ciascuno di essi nonché dei criteri di ripartizione stabiliti dal consiglio di amministrazione". 53 [OSCURATO:PERSONA] era autorizzato a trattare le condizioni di vendita, compreso il prezzo, con ciascun potenziale cliente, poiché le ricorrenti avevano stabilito direttive generali relative a queste trattative individuali.

Ciascun ordine andava tuttavia sottoposto alla società ricorrente interessata, che decideva di accettarlo o no. 54 Lo svolgimento delle singole vendite e i relativi principi contabili sono descritti in una dichiarazione del 4 giugno 1997 del perito contabile del [OSCURATO:PERSONA]: "[OSCURATO:PERSONA] agisce in veste di commissionario per i suoi committenti, fatturando a nome proprio e per conto di ciascun committente.

1. Ogni ordinativo è confermato dallo stabilimento del committente.

2. All'atto della spedizione, lo stabilimento invia una fattura iniziale al [OSCURATO:PERSONA] (Mill invoice). La fattura è iscritta nel conto committenti come credito e nel registro degli acquisti del [OSCURATO:PERSONA] come debito verso lo stabilimento.

3. La fattura emessa dallo stabilimento (previa deduzione dei costi stimati di trasporto, magazzinaggio, consegna e finanziamento) è predisposta dal [OSCURATO:PERSONA] entro il termine convenuto (10 giorni nel 1990/1991). [OSCURATO:PERSONA] finanzia quindi le scorte straniere e i crediti clienti dello stabilimento senza divenire proprietario delle merci spedite.

4. All'atto della consegna al cliente, il [OSCURATO:PERSONA] emette una fattura al cliente per conto dello stabilimento. La fattura è registrata come vendita nel conto committenti, come credito nel registro delle vendite del [OSCURATO:PERSONA].

5. I pagamenti effettuati dai clienti sono iscritti nei conti committenti e gli eventuali divari tra i prezzi e i costi stimati e i prezzi e i costi reali (v. punto 3) sono compensati dal conto committenti". 55 Risulta quindi, in primo luogo, che anche se il [OSCURATO:PERSONA] era autorizzato a trattare con i clienti finali e nel rispetto delle direttive stabilite dalle ricorrenti i prezzi e le altre condizioni di vendita, nessuna vendita poteva aver luogo senza la previa approvazione del prezzo e le altre condizioni di vendita da parte della società ricorrente interessata. 56 In secondo luogo, è pacifico che la trasmissione della proprietà avveniva direttamente tra la società ricorrente interessata e il cliente finale. 57 Infine il Tribunale constata che le commissioni riscosse dal [OSCURATO:PERSONA], le quali figurano come fatturato nei suoi conti annuali, riguardano solo le spese connesse alle vendite da esso effettuate per conto delle società ad esso aderenti, come le spese di trasporto o di finanziamento.

Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse economico diretto a prender parte alla collusione sui prezzi, in quanto l'aumento dei prezzi annunciati e posti in atto dalle imprese riunite in seno agli organismi del PG Paperboard non poteva dar luogo ad alcun utile per esso.

Per contro, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a questa collusione rivestiva un interesse economico diretto per le ricorrenti. 58 Nelle circostanze del caso di specie, i vincoli economici e giuridici esistenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e ciascuna delle ricorrenti erano quindi tali che il [OSCURATO:PERSONA], smerciando il cartoncino per conto delle ricorrenti, agiva solo come organismo ausiliario di ciascuna di queste società.

Avuto riguardo a questi vincoli e al fatto che esso era tenuto ad attenersi alle direttive emanate dalle singole ricorrenti senza poter adottare sul mercato un comportamento indipendente da ciascuna di esse, il [OSCURATO:PERSONA] costituiva in realtà un'unica entità economica con ciascuna delle società produttrici di cartoncino ad essa aderenti (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 538-540). 59 Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente considerato le ricorrenti, nella motivazione della decisione, come responsabili dei comportamenti anticoncorrenziali del [OSCURATO:PERSONA], cosicché sarebbe stato possibile accertare, a carico di ciascuna di esse, una violazione intenzionale dell'art. 85, n. 1 del Trattato.

Anziché infliggere un'ammenda direttamente a ciascuna delle società ricorrenti, essa ha dunque potuto scegliere di dichiarare la responsabilità in solido di ciascuna di esse con il [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di parte dell'ammenda inflitta a questa associazione di categoria. 60 Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo dev'essere respinto».

Sulle domande di riduzione dell'importo dell'ammenda 12 Il Tribunale ha dichiarato irricevibili le domande di riduzione dell'importo dell'ammenda proposte dalle ricorrenti, in quanto queste ultime non avevano dedotto alcun motivo a sostegno di tali domande. 13 In conclusione, il Tribunale ha respinto i ricorsi.

Ricorso contro la sentenza del Tribunale Sulla regolarità della presentazione del ricorso 14 [OSCURATO:PERSONA] s'interroga preliminarmente sulla ricevibilità del ricorso constatando che, fatto salvo il caso della società [OSCURATO:PERSONA], gli estratti del registro del commercio sono stati prodotti unicamente sotto forma di traduzione, che la procura della [OSCURATO:PERSONA] reca, tra le altre firme, quella di una persona che, stando all'estratto del registro di commercio prodotto, non sarebbe autorizzata a firmare e che l'altro firmatario della procura non avrebbe i poteri di rappresentare da solo la società. 15 In proposito è sufficiente rilevare che l'art. 38, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura della Corte, ai sensi del quale una persona giuridica di diritto privato deve allegare al ricorso «la prova che il mandato all'avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentate a ciò legittimato», non è applicabile in sede d'impugnazione in forza dell'art. 112, n. 1, dello stesso regolamento, il quale rinvia soltanto ai nn. 2 e 3 dell'art. 38. 16 Pertanto, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] va respinta.

Nel merito 17 A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono due motivi.

In primo luogo, contestano al Tribunale di non aver dichiarato che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non poteva servire da fondamento giuridico di una loro responsabilità in solido per il pagamento di un'ammenda inflitta a un'altra impresa.

In secondo luogo, esse ritengono che a torto il Tribunale abbia fatto riferimento ai principi elaborati dalla Corte per la determinazione di ammende da infliggere a imprese che formano un'unica entità economica, in quanto, a loro parere, la Corte non avrebbe affatto dedotto da tali principi una responsabilità per il pagamento di un'ammenda inflitta ad altri.

Sul primo motivo 18 Le ricorrenti sostengono che la decisione di infliggere loro ammende quando né la [OSCURATO:PERSONA] né il Tribunale hanno dimostrato che esse avessero violato, intenzionalmente o per negligenza, l'art. 85, n. 1, del Trattato, è priva di fondamento giuridico.

Al contrario, risulterebbe dall'art. 1 della decisione che esse non avrebbero infranto l'art. 85, n. 1, del Trattato. 19 Le ricorrenti rilevano che, al punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che un'impresa può essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa per il pagamento di un'ammenda inflitta a quest'ultima, per aver commesso un'infrazione intenzionalmente o per negligenza, «a condizione che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri, nello stesso atto, che questa infrazione avrebbe potuto parimenti essere accertata a carico dell'impresa solidalmente responsabile per l'ammenda».

Tale interpretazione sarebbe contraria al testo chiaro dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il quale impone che l'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato sia accertata a carico del destinatario della decisione.

Essa sarebbe in contrasto altresì con il principio elementare di legalità ed equivarrebbe a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di irrogare sanzioni nei confronti di imprese, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, senza doversi accollare l'onere di provare la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e senza tener conto del caso specifico di ciascuna impresa (in particolare delle circostanze attenuanti) nel valutare la gravità o la durata dell'infrazione ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda.

Infine, l'interpretazione del Tribunale contravverrebbe al principio della presunzione di innocenza, riconosciuto dal diritto comunitario (v. sentenza 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3283, punti 30-35). 20 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo sia irricevibile, in quanto si limiterebbe a reiterare in gran parte gli argomenti di fatto e di diritto già dedotti in primo grado. 21 Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'interpretazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 accolta dal Tribunale al punto 43 della sentenza impugnata sia conforme al tenore letterale della stessa disposizione.

Un'impresa commetterebbe un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato qualora il comportamento di un'altra impresa, che viola questa stessa disposizione, possa appunto esserle imputato (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, punti 132 e seguenti; causa 52/69, Geigy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 787, punti 44 e seguenti, e 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punti 49 e seguenti). 22 Inoltre, sarebbe inesatto che, seguendo l'interpretazione del Tribunale, non sarebbero prese in considerazione le circostanze peculiari alle imprese ritenute responsabili in solido.

Tali imprese possono essere ritenute solidalmente responsabili soltanto se l'infrazione poteva essere rilevata anche nei loro confronti, il che implicherebbe la presa in considerazione delle circostanze particolari che le riguardano.

E' quanto sarebbe avvenuto nel caso di specie, poiché ciascuna delle ricorrenti è stata ritenuta solidalmente responsabile dell'ammenda inflitta al [OSCURATO:PERSONA] per un importo diverso.

Per giunta, le ricorrenti non invocherebbero l'esistenza di circostanze individuali di cui la [OSCURATO:PERSONA] o il Tribunale non avrebbero tenuto conto. 23 Infine, nemmeno il principio della presunzione d'innocenza sarebbe stato violato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato constatazioni che hanno giustificato l'imposizione di ammende direttamente alle ricorrenti, le quali sono state destinatarie della comunicazione degli addebiti e hanno quindi potuto difendersene senza alcuna restrizione. 24 In proposito, occorre anzitutto respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Come risulta da quanto precede, infatti, le ricorrenti contestano la fondatezza del punto 43 della sentenza impugnata in quanto viziato da un errore di diritto. 25 Occorre inoltre ricordare che, nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] si è visto infliggere un'ammenda di ECU 20 000 000, per la quale ciascuna delle ricorrenti è stata considerata come solidalmente responsabile fino a concorrenza di un certo importo oscillante tra ECU 3 000 000 e 5 000 000 e corrispondente approssimativamente alle vendite di cartoncino per conto di ciascuna di loro da parte del [OSCURATO:PERSONA] (punto 10 della sentenza impugnata). 26 Ciò significa, come il Tribunale ha dichiarato al punto 44 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato direttamente responsabile della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

Tuttavia, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che esso avesse agito per conto e nell'interesse delle ricorrenti, in modo che il suo comportamento anticoncorrenziale poteva essere loro imputato, ciascuna delle ricorrenti è stata dichiarata solidalmente responsabile del pagamento di una parte dell'ammenda. 27 Ai punti 45-59 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato e confermato l'imputabilità del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti.

L'iter logico seguito dal Tribunale in proposito non può essere considerato viziato da errore essendo costante in giurisprudenza che il comportamento anticoncorrenziale di un'impresa può essere imputato ad un'altra allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele da quest'ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrono tra loro (v., in particolare, sentenza AEG/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 49). 28 Alla luce di quanto sopra, l'interpretazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 adottata dal Tribunale non può essere considerata in contrasto con il principio di legalità, giacché le ricorrenti, cui sono state imputate le condotte anticoncorrenziali del [OSCURATO:PERSONA], sono state condannate, ai sensi di tale articolo, a un'ammenda per un'infrazione che si reputa abbiano commesso esse stesse in ragione di tale imputazione.

Ciò spiega che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, le circostanze particolari che le riguardano sono state prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], come il Tribunale ha peraltro rilevato al punto 10 della sentenza impugnata, e che le ricorrenti sono state destinatarie della comunicazione degli addebiti, rispetto ai quali non è dimostrato che esse non abbiano potuto difendersi. 29 Anche per tale motivo la censura vertente sulla violazione del principio di presunzione d'innocenza dev'essere respinta. 30 Infine, quanto al fatto se ricorressero o meno nella fattispecie i presupposti per l'imputabilità, un esame del genere - che si fonda su una valutazione dei fatti - non può in quanto tale essere contestato in sede d'impugnazione. 31 Risulta da quanto precede che il primo motivo va respinto in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile.

Sul secondo motivo 32 Secondo le ricorrenti, la Corte esigerebbe sempre, affinché una società capogruppo possa essere considerata responsabile dell'infrazione commessa da una consociata, la prova che essa ha commesso personalmente una violazione delle regole di concorrenza, nonché l'irrogazione nei suoi confronti di un'ammenda (v., in tal senso, sentenze 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 223, punti 37 e 41; ICI/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 132-141; Geigy/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 45, nonché sentenza del Tribunale 1° aprile 1993, causa T-65/89, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-389, punti 149 e 153).

L'esistenza di un'unica entità economica, secondo la giurisprudenza della Corte, non potrebbe quindi essere invocata a sostegno della responsabilità delle ricorrenti per fatto altrui per il pagamento di un'ammenda inflitta al [OSCURATO:PERSONA], ove non sia stata constatata alcuna infrazione a loro carico. 33 Le ricorrenti aggiungono che la tesi propugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] non trova sostegno nella sua pratica amministrativa, nella quale sarebbero ravvisabili soltanto due casi di affermazione di una responsabilità solidale, i quali si distinguerebbero fondamentalmente dalla fattispecie, sia in diritto sia in fatto, in quanto le imprese che avevano commesso un'infrazione in comune erano state perseguite come coautori e si erano viste infliggere un'ammenda unica [v. le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 1972, 72/457/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 86 del Trattato CEE (IV/26.911 - Zoja/C.S.C. - ICI) (GU L 299, pag. 51), e 25 novembre 1980, 80/1283/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/29.702 - Johnson & Johnson) (GU L 377, pag. 16, in particolare pag. 25)]. 34 In proposito, è sufficiente rilevare che l'argomento delle ricorrenti si fonda su una premessa erronea, secondo la quale a loro carico non è stata accertata alcuna infrazione e non è stata inflitta alcuna ammenda personale.

Al contrario, risulta dai punti 27-30 della presente sentenza che le ricorrenti sono state personalmente condannate per un'infrazione che si reputa abbiano commesso esse stesse in ragione dei vincoli economici e giuridici che le uniscono al [OSCURATO:PERSONA] e che consentirebbero loro di determinare il comportamento di quest'ultimo sul mercato. 35 Le ricorrenti deducono in subordine che non ricorrono nella fattispecie i presupposti che consentono di stabilire l'esistenza di un'unica entità economica. 36 In proposito si deve rilevare che i punti 45-58 della sentenza impugnata motivano la conclusione secondo la quale, nel corso delle trattative con gli acquirenti di cartoncino, il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto ad uniformarsi alle direttive emanate da ciascuna delle ricorrenti e non poteva adottare sul mercato un comportamento indipendente da ciascuna di loro, cosicché esso costituiva effettivamente un'unica entità economica con ciascuno dei propri membri produttori di cartoncino. 37 Tali considerazioni si fondano su una serie di constatazioni di fatto non censurabili in sede d'impugnazione, salvo il caso di snaturamento dei mezzi di prova o di violazione di principi generali e delle norme procedurali applicabili in materia di onere e di produzione della prova, cosa che le ricorrenti non cercano di dimostrare. 38 Il secondo motivo va pertanto respinto. 39 Da quanto sopra risulta che il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 40 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti in toto, vanno condannate alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la UPM-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998J0294 - IT Avis juridique important | 61998J0294 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 novembre 2000. - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], UPM-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Responsabilità solidale per il pagamento dell'ammenda. - [OSCURATO:PERSONA]294/98 P. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-10065 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave 1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Requisiti di forma - Prova del regolare conferimento del mandato ad un avvocato da parte di un rappresentante a ciò legittimato - Esclusione [Regolamento di procedura della Corte, artt. 38, n. 5, lett. b), e 112, n. 1] 2. Concorrenza - Norme comunitarie - Violazione commessa da un'impresa - Imputazione ad un'altra impresa in considerazione dei vincoli economici e giuridici esistenti tra loro - Presupposti [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)] [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 38, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura della Corte, ai sensi del quale una persona giuridica di diritto privato deve allegare al ricorso «la prova che il mandato all'avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato», non è applicabile in sede d'impugnazione in forza dell'art. 112, n. 1, dello stesso regolamento, il quale rinvia soltanto ai nn. 2 e 3 dell'art. 38. ( v. punto 15 ) 2. Il comportamento anticoncorrenziale di un'impresa può essere imputato ad un'altra allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele da quest'ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che esistevano tra loro. ( v. punto 27 ) [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-294/98 P, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], con sede in Espoo (Finlandia), UPM-[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], con sede in Helsinki (Finlandia), [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], con sede in Tampere (Finlandia), [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], con sede in Tampere, rappresentate dagli avv.ti H. Hellmann, del foro di Colonia, e H.-J. Hellmann, del foro di Mannheim, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, ricorrenti, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998 nelle cause riunite da T-339/94 a T-342/94, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1727), procedimento in cui l'altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. D. Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori A. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1998, le società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], UPM-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, cause riunite da T-339/94 a T-342/94, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1727; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto i ricorsi proposti avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»). Fatti 2 Con tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato ammende a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, avendo accertato a loro carico violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE). 3 Emerge dalla sentenza impugnata che la decisione aveva fatto seguito alle denunce informali inoltrate nel 1990 dalla [OSCURATO:PERSONA], organizzazione di categoria rappresentativa della maggior parte dei produttori di cartone stampato nel [OSCURATO:PERSONA], e dalla Fédération française du cartonnage, nonché ai sopralluoghi effettuati senza preavviso nell'aprile 1991 da agenti della [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino. 4 Gli elementi acquisiti nell'ambito di tali accertamenti e in seguito a richieste di informazioni e di documenti avevano indotto la [OSCURATO:PERSONA] a concludere che le imprese in questione, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, essa aveva deciso di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione e, con lettera 21 dicembre 1992, aveva notificato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate, le quali vi avevano tutte risposto per iscritto. Nove imprese avevano chiesto di essere sentite oralmente. 5 Al termine di tale procedimento la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore: «Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Cascades SA, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] - the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, [OSCURATO:PERSONA] NV (con denominazione commerciale BPB de [OSCURATO:PERSONA]), NV [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA] NV), [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, [OSCURATO:PERSONA] AB (MoDo), Mayr-[OSCURATO:PERSONA] mbH, Papeteries de Lancey SA, [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:SOCIETA], SCA [OSCURATO:PERSONA] [ex [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd], [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] SA (ex [OSCURATO:PERSONA] SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato: - nel caso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990, - nel caso di [OSCURATO:PERSONA] almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991, - nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990, - negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991, ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità: - hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza; - hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale; - hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità; - hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali); - hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo; - hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra. (...) Articolo 3 Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1: (...) v) [OSCURATO:PERSONA] - the [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 20 000 000 di ECU per la quale [OSCURATO:PERSONA] AB è responsabile in solido con [OSCURATO:PERSONA] per la somma di 3 000 000 di ECU, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per la somma di 7 000 000 di ECU, [OSCURATO:PERSONA]. per la somma di 5 000 000 di ECU e [OSCURATO:PERSONA] per la somma di 5 000 000 di ECU; (...)». 6 Dall'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata risulta inoltre quanto segue: «9 Le società ricorrenti, destinatarie della decisione, sono produttori finlandesi di cartoncino. Esse smerciano i loro prodotti nella Comunità nonché su altri mercati tramite il [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]"). [OSCURATO:PERSONA] è un'associazione di categoria di diritto finlandese che nel 1991 contava sei membri, tra cui le società ricorrenti. 10 Risulta dal punto 174 del preambolo della decisione che la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto un'ammenda al [OSCURATO:PERSONA] in quanto era quest'ultimo, e non le società ricorrenti, che aveva preso parte attivamente e direttamente all'intesa. Tuttavia essa ha ritenuto le società ricorrenti responsabili in solido con il [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della parte dell'ammenda approssimativamente corrispondente alle vendite di cartoncino realizzate per conto di ciascuna di esse dal [OSCURATO:PERSONA]». 7 La decisione forma oggetto di altri diciassette ricorsi (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94), proposti da tutte le altre sue destinatarie, ad eccezione di due. La causa T-301/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996 a seguito della rinuncia agli atti da parte della ricorrente. La sentenza impugnata Sulla domanda di annullamento della decisione 8 Dinanzi al Tribunale le ricorrenti avevano sollevato un motivo unico vertente sulla violazione degli artt. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e 85, n. 1, del Trattato. 9 Esse facevano valere, in sostanza, che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non autorizzava la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare una decisione che imponesse ad un'impresa la responsabilità del pagamento di un'ammenda alla quale era stata condannata un'altra impresa. Questa disposizione permetterebbe soltanto di infliggere ammende alle imprese che abbiano esse stesse commesso l'infrazione alle regole di concorrenza. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ravvisato una responsabilità per fatto altrui, nozione distinta dalla responsabilità per fatto personale. 10 Le ricorrenti contestavano inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto considerarle solidalmente responsabili per il pagamento dell'ammenda dimostrando l'esistenza di un'unica entità economica e che avesse potuto sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito «come alter ego e nell'interesse» delle ricorrenti. 11 In proposito, il Tribunale ha dichiarato quanto segue: «42 [L'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17] non precisa espressamente se un'impresa che non sia direttamente e formalmente considerata responsabile per il comportamento illecito accertato dalla [OSCURATO:PERSONA] possa essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa, autrice del comportamento illecito accertato e a tale titolo sanzionata, per il pagamento di un'ammenda irrogata a quest'ultima. 43 Tuttavia, si deve ritenere che la summenzionata disposizione dev'essere interpretata nel senso che un'impresa può essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa per il pagamento di un'ammenda inflitta a quest'ultima, per aver commesso un'infrazione intenzionalmente o per negligenza, a condizione che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri, nello stesso atto, che questa infrazione avrebbe potuto parimenti essere accertata a carico dell'impresa solidalmente responsabile per l'ammenda. 44 Nella fattispecie, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] sia l'impresa direttamente e formalmente considerata responsabile della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (art. 1 della decisione) e ad esso sia conseguentemente inflitta l'ammenda prevista dall'art. 3, punto v), della decisione, ciascuna delle ricorrenti viene tuttavia dichiarata responsabile in solido con il [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di parte di quest'ammenda, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito alla stregua di un loro "alter ego" e nel loro interesse (punto 174, secondo comma, del preambolo della decisione). 45 Occorre pertanto esaminare se esistessero tra il [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti vincoli giuridici tali che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto considerare ciascuna delle ricorrenti come direttamente e formalmente responsabili dell'infrazione. 46 Al riguardo, emerge dalla decisione che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto le ricorrenti responsabili degli atti del [OSCURATO:PERSONA] (punto 174, secondo comma, dianzi richiamato). 47 Per valutare la correttezza di tale affermazione, occorre prendere in considerazione le principali informazioni, quali risultano dal fascicolo e, in particolare, dalla risposta delle ricorrenti ai quesiti scritti del Tribunale, relative alle modalità di funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] e ai rapporti giuridici e di fatto che il [OSCURATO:PERSONA] intratteneva con le società ad esso aderenti, in particolare con le ricorrenti. 48 In forza del suo statuto del 1° gennaio 1987 (paragrafo 2), il [OSCURATO:PERSONA] è un'associazione che smercia il cartoncino prodotto dalle ricorrenti, nonché prodotti del settore cartario fabbricati da altri membri. 49 Ai sensi dei paragrafi 10 e 11 del detto statuto, ciascun membro nomina un rappresentante in seno al "[OSCURATO:PERSONA] of Directors", incaricato in particolare di adottare le norme di condotta delle operazioni dell'associazione, di approvare il bilancio, il piano di finanziamento e i principi della ripartizione delle spese tra le società aderenti e di nominare il "[OSCURATO:PERSONA]". 50 Il paragrafo 20 dello statuto recita: "I membri sono congiuntamente e solidalmente responsabili per gli impegni assunti a nome dell'associazione, come se li avessero contratti a titolo personale. L'obbligazione relativa ai debiti e agli impegni è ripartita proporzionalmente al fatturato netto dei membri relativo all'esercizio in corso e ai due esercizi precedenti". 51 Per quanto riguarda lo smercio dei prodotti di cartoncino, emerge dalla risposta delle ricorrenti ai quesiti scritti del Tribunale che esse avevano dato mandato al [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti, per effettuare il complesso delle loro vendite di cartoncino, con l'unica eccezione delle vendite interne al gruppo di ciascuna società aderente e delle vendite di modesta entità a clienti occasionali in Finlandia (v. altresì paragrafo 14 dello statuto del [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] fissava e annunciava tariffe identiche per le ricorrenti. 52 Le ricorrenti precisano del pari che, all'atto delle singole vendite, i clienti inviavano al [OSCURATO:PERSONA] i loro ordinativi, indicando in genere il produttore preferito, e che tali preferenze si spiegavano in particolare con differenze di qualità tra i prodotti di ciascuna delle ricorrenti. Nei casi in cui nessuna preferenza veniva espressa, gli ordinativi erano ripartiti tra i membri del [OSCURATO:PERSONA], in conformità del paragrafo 15 dello statuto, ai cui termini: "Gli ordini in arrivo vanno ripartiti in modo equo e paritario ai fini della produzione da parte dei membri, tenuto conto della capacità produttiva di ciascuno di essi nonché dei criteri di ripartizione stabiliti dal consiglio di amministrazione". 53 [OSCURATO:PERSONA] era autorizzato a trattare le condizioni di vendita, compreso il prezzo, con ciascun potenziale cliente, poiché le ricorrenti avevano stabilito direttive generali relative a queste trattative individuali. Ciascun ordine andava tuttavia sottoposto alla società ricorrente interessata, che decideva di accettarlo o no. 54 Lo svolgimento delle singole vendite e i relativi principi contabili sono descritti in una dichiarazione del 4 giugno 1997 del perito contabile del [OSCURATO:PERSONA]: "[OSCURATO:PERSONA] agisce in veste di commissionario per i suoi committenti, fatturando a nome proprio e per conto di ciascun committente. 1. Ogni ordinativo è confermato dallo stabilimento del committente. 2. All'atto della spedizione, lo stabilimento invia una fattura iniziale al [OSCURATO:PERSONA] (Mill invoice). La fattura è iscritta nel conto committenti come credito e nel registro degli acquisti del [OSCURATO:PERSONA] come debito verso lo stabilimento. 3. La fattura emessa dallo stabilimento (previa deduzione dei costi stimati di trasporto, magazzinaggio, consegna e finanziamento) è predisposta dal [OSCURATO:PERSONA] entro il termine convenuto (10 giorni nel 1990/1991). [OSCURATO:PERSONA] finanzia quindi le scorte straniere e i crediti clienti dello stabilimento senza divenire proprietario delle merci spedite. 4. All'atto della consegna al cliente, il [OSCURATO:PERSONA] emette una fattura al cliente per conto dello stabilimento. La fattura è registrata come vendita nel conto committenti, come credito nel registro delle vendite del [OSCURATO:PERSONA]. 5. I pagamenti effettuati dai clienti sono iscritti nei conti committenti e gli eventuali divari tra i prezzi e i costi stimati e i prezzi e i costi reali (v. punto 3) sono compensati dal conto committenti". 55 Risulta quindi, in primo luogo, che anche se il [OSCURATO:PERSONA] era autorizzato a trattare con i clienti finali e nel rispetto delle direttive stabilite dalle ricorrenti i prezzi e le altre condizioni di vendita, nessuna vendita poteva aver luogo senza la previa approvazione del prezzo e le altre condizioni di vendita da parte della società ricorrente interessata. 56 In secondo luogo, è pacifico che la trasmissione della proprietà avveniva direttamente tra la società ricorrente interessata e il cliente finale. 57 Infine il Tribunale constata che le commissioni riscosse dal [OSCURATO:PERSONA], le quali figurano come fatturato nei suoi conti annuali, riguardano solo le spese connesse alle vendite da esso effettuate per conto delle società ad esso aderenti, come le spese di trasporto o di finanziamento. Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse economico diretto a prender parte alla collusione sui prezzi, in quanto l'aumento dei prezzi annunciati e posti in atto dalle imprese riunite in seno agli organismi del PG Paperboard non poteva dar luogo ad alcun utile per esso. Per contro, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a questa collusione rivestiva un interesse economico diretto per le ricorrenti. 58 Nelle circostanze del caso di specie, i vincoli economici e giuridici esistenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e ciascuna delle ricorrenti erano quindi tali che il [OSCURATO:PERSONA], smerciando il cartoncino per conto delle ricorrenti, agiva solo come organismo ausiliario di ciascuna di queste società. Avuto riguardo a questi vincoli e al fatto che esso era tenuto ad attenersi alle direttive emanate dalle singole ricorrenti senza poter adottare sul mercato un comportamento indipendente da ciascuna di esse, il [OSCURATO:PERSONA] costituiva in realtà un'unica entità economica con ciascuna delle società produttrici di cartoncino ad essa aderenti (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 538-540). 59 Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente considerato le ricorrenti, nella motivazione della decisione, come responsabili dei comportamenti anticoncorrenziali del [OSCURATO:PERSONA], cosicché sarebbe stato possibile accertare, a carico di ciascuna di esse, una violazione intenzionale dell'art. 85, n. 1 del Trattato. Anziché infliggere un'ammenda direttamente a ciascuna delle società ricorrenti, essa ha dunque potuto scegliere di dichiarare la responsabilità in solido di ciascuna di esse con il [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di parte dell'ammenda inflitta a questa associazione di categoria. 60 Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo dev'essere respinto». Sulle domande di riduzione dell'importo dell'ammenda 12 Il Tribunale ha dichiarato irricevibili le domande di riduzione dell'importo dell'ammenda proposte dalle ricorrenti, in quanto queste ultime non avevano dedotto alcun motivo a sostegno di tali domande. 13 In conclusione, il Tribunale ha respinto i ricorsi. Ricorso contro la sentenza del Tribunale Sulla regolarità della presentazione del ricorso 14 [OSCURATO:PERSONA] s'interroga preliminarmente sulla ricevibilità del ricorso constatando che, fatto salvo il caso della società [OSCURATO:PERSONA], gli estratti del registro del commercio sono stati prodotti unicamente sotto forma di traduzione, che la procura della [OSCURATO:PERSONA] reca, tra le altre firme, quella di una persona che, stando all'estratto del registro di commercio prodotto, non sarebbe autorizzata a firmare e che l'altro firmatario della procura non avrebbe i poteri di rappresentare da solo la società. 15 In proposito è sufficiente rilevare che l'art. 38, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura della Corte, ai sensi del quale una persona giuridica di diritto privato deve allegare al ricorso «la prova che il mandato all'avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentate a ciò legittimato», non è applicabile in sede d'impugnazione in forza dell'art. 112, n. 1, dello stesso regolamento, il quale rinvia soltanto ai nn. 2 e 3 dell'art. 38. 16 Pertanto, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] va respinta. Nel merito 17 A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono due motivi. In primo luogo, contestano al Tribunale di non aver dichiarato che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non poteva servire da fondamento giuridico di una loro responsabilità in solido per il pagamento di un'ammenda inflitta a un'altra impresa. In secondo luogo, esse ritengono che a torto il Tribunale abbia fatto riferimento ai principi elaborati dalla Corte per la determinazione di ammende da infliggere a imprese che formano un'unica entità economica, in quanto, a loro parere, la Corte non avrebbe affatto dedotto da tali principi una responsabilità per il pagamento di un'ammenda inflitta ad altri. Sul primo motivo 18 Le ricorrenti sostengono che la decisione di infliggere loro ammende quando né la [OSCURATO:PERSONA] né il Tribunale hanno dimostrato che esse avessero violato, intenzionalmente o per negligenza, l'art. 85, n. 1, del Trattato, è priva di fondamento giuridico. Al contrario, risulterebbe dall'art. 1 della decisione che esse non avrebbero infranto l'art. 85, n. 1, del Trattato. 19 Le ricorrenti rilevano che, al punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che un'impresa può essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa per il pagamento di un'ammenda inflitta a quest'ultima, per aver commesso un'infrazione intenzionalmente o per negligenza, «a condizione che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri, nello stesso atto, che questa infrazione avrebbe potuto parimenti essere accertata a carico dell'impresa solidalmente responsabile per l'ammenda». Tale interpretazione sarebbe contraria al testo chiaro dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il quale impone che l'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato sia accertata a carico del destinatario della decisione. Essa sarebbe in contrasto altresì con il principio elementare di legalità ed equivarrebbe a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di irrogare sanzioni nei confronti di imprese, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, senza doversi accollare l'onere di provare la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e senza tener conto del caso specifico di ciascuna impresa (in particolare delle circostanze attenuanti) nel valutare la gravità o la durata dell'infrazione ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda. Infine, l'interpretazione del Tribunale contravverrebbe al principio della presunzione di innocenza, riconosciuto dal diritto comunitario (v. sentenza 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3283, punti 30-35). 20 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo sia irricevibile, in quanto si limiterebbe a reiterare in gran parte gli argomenti di fatto e di diritto già dedotti in primo grado. 21 Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'interpretazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 accolta dal Tribunale al punto 43 della sentenza impugnata sia conforme al tenore letterale della stessa disposizione. Un'impresa commetterebbe un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato qualora il comportamento di un'altra impresa, che viola questa stessa disposizione, possa appunto esserle imputato (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, punti 132 e seguenti; causa 52/69, Geigy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 787, punti 44 e seguenti, e 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punti 49 e seguenti). 22 Inoltre, sarebbe inesatto che, seguendo l'interpretazione del Tribunale, non sarebbero prese in considerazione le circostanze peculiari alle imprese ritenute responsabili in solido. Tali imprese possono essere ritenute solidalmente responsabili soltanto se l'infrazione poteva essere rilevata anche nei loro confronti, il che implicherebbe la presa in considerazione delle circostanze particolari che le riguardano. E' quanto sarebbe avvenuto nel caso di specie, poiché ciascuna delle ricorrenti è stata ritenuta solidalmente responsabile dell'ammenda inflitta al [OSCURATO:PERSONA] per un importo diverso. Per giunta, le ricorrenti non invocherebbero l'esistenza di circostanze individuali di cui la [OSCURATO:PERSONA] o il Tribunale non avrebbero tenuto conto. 23 Infine, nemmeno il principio della presunzione d'innocenza sarebbe stato violato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato constatazioni che hanno giustificato l'imposizione di ammende direttamente alle ricorrenti, le quali sono state destinatarie della comunicazione degli addebiti e hanno quindi potuto difendersene senza alcuna restrizione. 24 In proposito, occorre anzitutto respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Come risulta da quanto precede, infatti, le ricorrenti contestano la fondatezza del punto 43 della sentenza impugnata in quanto viziato da un errore di diritto. 25 Occorre inoltre ricordare che, nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] si è visto infliggere un'ammenda di ECU 20 000 000, per la quale ciascuna delle ricorrenti è stata considerata come solidalmente responsabile fino a concorrenza di un certo importo oscillante tra ECU 3 000 000 e 5 000 000 e corrispondente approssimativamente alle vendite di cartoncino per conto di ciascuna di loro da parte del [OSCURATO:PERSONA] (punto 10 della sentenza impugnata). 26 Ciò significa, come il Tribunale ha dichiarato al punto 44 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato direttamente responsabile della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Tuttavia, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che esso avesse agito per conto e nell'interesse delle ricorrenti, in modo che il suo comportamento anticoncorrenziale poteva essere loro imputato, ciascuna delle ricorrenti è stata dichiarata solidalmente responsabile del pagamento di una parte dell'ammenda. 27 Ai punti 45-59 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato e confermato l'imputabilità del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti. L'iter logico seguito dal Tribunale in proposito non può essere considerato viziato da errore essendo costante in giurisprudenza che il comportamento anticoncorrenziale di un'impresa può essere imputato ad un'altra allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele da quest'ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrono tra loro (v., in particolare, sentenza AEG/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 49). 28 Alla luce di quanto sopra, l'interpretazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 adottata dal Tribunale non può essere considerata in contrasto con il principio di legalità, giacché le ricorrenti, cui sono state imputate le condotte anticoncorrenziali del [OSCURATO:PERSONA], sono state condannate, ai sensi di tale articolo, a un'ammenda per un'infrazione che si reputa abbiano commesso esse stesse in ragione di tale imputazione. Ciò spiega che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, le circostanze particolari che le riguardano sono state prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], come il Tribunale ha peraltro rilevato al punto 10 della sentenza impugnata, e che le ricorrenti sono state destinatarie della comunicazione degli addebiti, rispetto ai quali non è dimostrato che esse non abbiano potuto difendersi. 29 Anche per tale motivo la censura vertente sulla violazione del principio di presunzione d'innocenza dev'essere respinta. 30 Infine, quanto al fatto se ricorressero o meno nella fattispecie i presupposti per l'imputabilità, un esame del genere - che si fonda su una valutazione dei fatti - non può in quanto tale essere contestato in sede d'impugnazione. 31 Risulta da quanto precede che il primo motivo va respinto in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile. Sul secondo motivo 32 Secondo le ricorrenti, la Corte esigerebbe sempre, affinché una società capogruppo possa essere considerata responsabile dell'infrazione commessa da una consociata, la prova che essa ha commesso personalmente una violazione delle regole di concorrenza, nonché l'irrogazione nei suoi confronti di un'ammenda (v., in tal senso, sentenze 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 223, punti 37 e 41; ICI/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 132-141; Geigy/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 45, nonché sentenza del Tribunale 1° aprile 1993, causa T-65/89, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-389, punti 149 e 153). L'esistenza di un'unica entità economica, secondo la giurisprudenza della Corte, non potrebbe quindi essere invocata a sostegno della responsabilità delle ricorrenti per fatto altrui per il pagamento di un'ammenda inflitta al [OSCURATO:PERSONA], ove non sia stata constatata alcuna infrazione a loro carico. 33 Le ricorrenti aggiungono che la tesi propugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] non trova sostegno nella sua pratica amministrativa, nella quale sarebbero ravvisabili soltanto due casi di affermazione di una responsabilità solidale, i quali si distinguerebbero fondamentalmente dalla fattispecie, sia in diritto sia in fatto, in quanto le imprese che avevano commesso un'infrazione in comune erano state perseguite come coautori e si erano viste infliggere un'ammenda unica [v. le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 1972, 72/457/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 86 del Trattato CEE (IV/26.911 - Zoja/C.S.C. - ICI) (GU L 299, pag. 51), e 25 novembre 1980, 80/1283/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/29.702 - Johnson & Johnson) (GU L 377, pag. 16, in particolare pag. 25)]. 34 In proposito, è sufficiente rilevare che l'argomento delle ricorrenti si fonda su una premessa erronea, secondo la quale a loro carico non è stata accertata alcuna infrazione e non è stata inflitta alcuna ammenda personale. Al contrario, risulta dai punti 27-30 della presente sentenza che le ricorrenti sono state personalmente condannate per un'infrazione che si reputa abbiano commesso esse stesse in ragione dei vincoli economici e giuridici che le uniscono al [OSCURATO:PERSONA] e che consentirebbero loro di determinare il comportamento di quest'ultimo sul mercato. 35 Le ricorrenti deducono in subordine che non ricorrono nella fattispecie i presupposti che consentono di stabilire l'esistenza di un'unica entità economica. 36 In proposito si deve rilevare che i punti 45-58 della sentenza impugnata motivano la conclusione secondo la quale, nel corso delle trattative con gli acquirenti di cartoncino, il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto ad uniformarsi alle direttive emanate da ciascuna delle ricorrenti e non poteva adottare sul mercato un comportamento indipendente da ciascuna di loro, cosicché esso costituiva effettivamente un'unica entità economica con ciascuno dei propri membri produttori di cartoncino. 37 Tali considerazioni si fondano su una serie di constatazioni di fatto non censurabili in sede d'impugnazione, salvo il caso di snaturamento dei mezzi di prova o di violazione di principi generali e delle norme procedurali applicabili in materia di onere e di produzione della prova, cosa che le ricorrenti non cercano di dimostrare. 38 Il secondo motivo va pertanto respinto. 39 Da quanto sopra risulta che il ricorso dev'essere integralmente respinto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 40 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti in toto, vanno condannate alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la UPM-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2000 — Fons Iuris — Fons Iuris