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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38553/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Palmi per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. in relazione al comma 2, n. 2, del medesimo articolo (in Palmi, il 23/03/2010).

2. Tre i motivi a sostegno del ricorso: con il primo, deduce violazione di legge per non essere stato dichiarato il reato estinto per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado; con il secondo, lamenta illogicità e/o carenza di motivazione per travisamento della prova sulla sussistenza del dolo generico, anche in relazione alla responsabilità dedotta dall'assenza dell'imputato in dibattimento; con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche oltre che alla determinazione del trattamento sanzionatorio entro i limiti edittali.

Il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha altresì depositato memoria con cui ribadisce l'intervenuta prescrizione del reato e richiama gli altri motivi illustrati nel ricorso.

3. Il primo motivo è fondato e assorbente.

Anche a volere tener conto della contestata recidiva, il reato contestato si è estinto per maturata prescrizione in data 23/09/2017, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (16/12/2022).

Tanto in ossequio al dictum delle Sezioni Unite Ricci (n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 7 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Palmi per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. in relazione al comma 2, n. 2, del medesimo articolo (in Palmi, il 23/03/2010). 2. Tre i motivi a sostegno del ricorso: con il primo, deduce violazione di legge per non essere stato dichiarato il reato estinto per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado; con il secondo, lamenta illogicità e/o carenza di motivazione per travisamento della prova sulla sussistenza del dolo generico, anche in relazione alla responsabilità dedotta dall'assenza dell'imputato in dibattimento; con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche oltre che alla determinazione del trattamento sanzionatorio entro i limiti edittali. Il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha altresì depositato memoria con cui ribadisce l'intervenuta prescrizione del reato e richiama gli altri motivi illustrati nel ricorso. 3. Il primo motivo è fondato e assorbente. Anche a volere tener conto della contestata recidiva, il reato contestato si è estinto per maturata prescrizione in data 23/09/2017, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (16/12/2022). Tanto in ossequio al dictum delle Sezioni Unite Ricci (n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 7 giugno 2023
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