CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 33310/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
odenadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale ilTribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato larichiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimentodella continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reatigiudicati con sentenza del medesimo Tribunale divenuta irrevocabile dal 23 aprile2022, per il delitto di cui agli artt. 99, secondo comma, 648 cod. pen., accertatoa Modena il 7 giugno 2019, e con sentenza della Corte di appello di Bolognadivenuta irrevocabile il 25 ottobre 2022, per i delitti di cui agli artt. 628, secondocomma, 337, 582, 585, in relazione agli artt. 576, primo comma, e 61, primocomma, n. 2), cod. pen., commessi a Modena il 12 ottobre 2020;premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito dellaunicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa allavalutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 - 01);preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochil’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti, ovvero all’identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,rilevato che il giudice dell’esecuzione, dato atto dell’omogeneità delleviolazioni, ha rigettato l’istanza in ragione della notevole distanza temporale(oltre un anno) tra le condotte delittuose, della parziale eterogeneità dei benigiuridici compromessi, dell’omessa dimostrazione di una preventiva ideazioneunitaria, non enucleabile dalla condizione di precarietà economica del reo,compatibile con uno stile di vita ispirato alla sistematica e contingenteconsumazione di illeciti;osservato che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, ilricorso censura il rilievo attribuito dal giudice al dato temporale, limitandosi a ungenerale richiamo agli indicatori in istanza, già valutati dal Tribunale, nonadempiendo all’onere di introdurre elementi specifici e concreti a sostegnodelladoglianza, anzi sollecitando una non consentita rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, preclusa al giudice di legittimità (cfr. Sez. 6,n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]