CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza temporale tra le condotte delittuose di bancarotta, della diversità di compagini sociali di riferimento e delle non omogenee modalità di consumazione, e quindi di caratteristiche tali da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa, all'apparente titolo di violazione di legge e vizio della motivazione, diffusi argomenti ma di puro ed esclusivo merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dìchiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i