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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 24590/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 9578/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/03/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] i difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto ed [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie derivanti da un illecito rimborso Iva, e bancarotta documentale per aver tenuto irregolarmente i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in particolare omettendo di registrare i movimenti bancari effettuati sui conti correnti societari.

Epoca del fallimento : Gennaio 2008.

La Corte d'appello per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha unificato ai sensi dell'art 81 cpv cp i fatti oggetto del presente giudizio con i fatti-reato di truffa e bancarotta fraudolenta oggetto di precedenti giudicati e, ritenuta più grave la violazione di bancarotta fraudolenta in esame, ha determinato la pena complessiva in anni quattro e mesi sei di reclusione.

Ha rideterminato le pene accessorie per entrambi gi attuali ricorrenti, confermando nel resto la pronunzia di primo grado. 1.Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, che, con unico motivo, ha lamentato vizio di motivazione illogica e violazione degli artt 40 cpv cp e 216 LF riguardo all'elemento psicologico dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale.

La sentenza impugnata aveva ritenuto la qualità di prestanome dell'imputato e ne aveva confermato la responsabilità a titolo di omissione, in ragione della semplice accettazione della carica, comportante l'assunzione di doveri di vigilanza e controllo, che sarebbero stati violati.

La difesa censura l'automatismo in cui è incorsa la Corte romana, osservando che il mero inadempimento di doveri può fondare un addebito a titolo colposo mentre anche la responsabilità ex art 40 cpv cp presuppone l'accertamento del dolo; inoltre, neppure sarebbe sufficiente la percezione dei segnali di rischio, significativi della commissione di condotte illecite ad opera dell'amministratore di fatto, ma occorrerebbe che questi siano percepiti come tali.

Nel caso di specie i Giudici del merito avevano soltanto sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoscritto la richiesta di rimborso del credito Iva mentre sarebbe stato necessario dimostrare la consapevolezza delle condotte illecite altrui, attraverso la valutazione del suo complessivo coinvolgimento nella gestione societaria.

Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, articolando due motivi. 2.Col primo ci si lamenta della violazione di legge e del vizio di motivazione illogica, poiché la sentenza impugnata aveva ignorato che il rimborso Iva oggetto di distrazione era stato erogato un anno prima rispetto alla data del sequestro e numerosi assegni e bonifici tratti sui conti correnti societari dimostrerebbero che i relativi importi erano funzionali all'esercizio delle attività di impresa.

Per altro verso si era ignorato che al momento del sequestro la fallita non era in condizioni economiche precarie ma svolgeva regolarmente la sua attività; pertanto, si potrebbe ricondurre la cattiva amministrazione alla curatela che aveva gestito la società dal 2002 al 2008.

Quanto alla bancarotta documentale la difesa contesta l'accertamento a riguardo svolto dai Giudici di merito, fondato solo sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni non avrebbero trovato riscontri.3.Tramite il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate ed in particolare con la recidiva.

La difesa è consapevole del divieto di prevalenza stabilito dall'art 69/4 cp e conosce la giurisprudenza di questa Corte, che ha già valutato manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità e tuttavia ritiene che nel caso in esame vi sia violazione del principio di uguaglianza,dal momento che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato con sentenza di patteggiamento, ha beneficiato della prevalenza sebbene gli fosse contestata la recidiva ex art 99/4 cp .

A sostegno della sua tesi il ricorrente si riferisce alla sentenza della Corte Costituzionale 205/2017, con la quale si è ritenuta l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza in relazione all'attenuante speciale del fatto di bancarotta di lieve entità, ponendo in luce che il Tribunale aveva considerato la distrazione di lieve entità.

A seguito di istanza di entrambi i difensori è stata fissata l'udienza pubblica odierna, nel corso della quale il PG, drssa Lori, ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l' imputato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre, per rispondere al meglio alle doglianze difensive, richiamare in breve la ricostruzione fattuale delle vicende che portarono all'acquisto da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] delle quote sociali di [OSCURATO:SOCIETA] ed alla nomina come amministratore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Secondo le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], definito in imputazione socio di fatto di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA] e ritenuto in sentenza suo dante cause delle quote societarie, egli, tra il 1997 ed il 1998, aveva ricevuto una proposta di acquisto delle quote da parte di [OSCURATO:PERSONA], accettandola, e subito dopo [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato amministratore.

Nel biennio successivo si era registrato un incremento del fatturato per l'emissione di fatture nei confronti della fallita ad opera di tre società, che, tramite indagini svolte in un separato procedimento penale, si era accertato fossero state emesse per operazioni inesistenti.

Adoperando tali fatture [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato una richiesta di rimborso di credito iva, ammontante ad un importo pari ad oltre 290mila euro, ottenendolo, importo che in seguito era distratto dal patrimonio societario, essendo questa la condotta distrattiva di cui gli imputati devono rispondere nel presente giudizio.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La difesa ha censurato per i vizi di violazione di legge e motivazione illogica la sentenza impugnata quanto al ritenuto dolo dei delitti di bancarotta distrattiva e documentale.

Occorre, dunque, richiamare in breve i principi elaborati da questa Corte sul tema della responsabilità dell'amministratore formale per il delitto di bancarotta distrattiva, tenendo presente le connotazioni fattuali, per come ricostruite dai Giudici del merito, secondo le quali Annbrosini fu chiamato ad amministrare la [OSCURATO:SOCIETA] nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ne divenne socio ed amministratore di fatto;in buona sostanza la società durante la sua gestione, estesasi da Settembre 2000 fino alla nomina dell'amministratore giudiziario, avvenuta nel Luglio 2003, in alcun modo incrementò le attività reali ma aumentò solo cartolarmente il fatturato, per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2.1 La Corte romana ha ritenuto, altresì, certo, per come emerso in un precedente procedimento penale per truffa, che l'imputato abbia sottoscritto la richiesta di rimborso del fittizio credito iva, poi oggetto di distrazione, passaggio motivazionale di rilievo che la difesa non contesta specificamente, limitandosi a dedurre genericamente che l'attuale ricorrente pur avendo accettato che altri dirigesse la società,non fosse consapevole della gestione illecita realizzata dall'amministratore di fatto. 2.2 La difesa articola il suo ragionamento al lume della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, consapevolezza che non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore.

Dimentica tuttavia il ricorrente che, nel ricostruito quadro probatorio, i Giudici del merito hanno ritenuto concordemente che [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato l'incarico al solo scopo di schermare la responsabilità del gestore di fatto, che è stato individuato in [OSCURATO:PERSONA], dunque, ricordare che questa Corte ha già affermato il principio per il quale quando il soggetto accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) integrano atteggiamenti psicologici sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale. (Sez. 5, Sentenza n. 7332 del 07/01/2015 Ud. (dep. 18/02/2015 ) Rv. 262767. 2.3 Per altro verso la difesa neppure muove critiche alla giustificazione contenuta nella sentenza impugnata relativamente alla condotta distrattiva, nella parte in cui ha chiaramente sottolineato come gli organi fallimentari nulla avevano trovato delle risorse finanziarie derivanti dal rimborso del credito iva, annotando che gli imputati, e quindi anche [OSCURATO:PERSONA], ne avevano disposto tramite bonifici, assegni bancari e prelievi diretti allo sportello, restando, dunque incontestata anche questa affermazione sulla quale poggia la conferma della responsabilità dell'imputato. 2.4.La censura avanzata dal ricorrente, imperniata sulla dedotta assenza del dolo, necessario anche in ipotesi di addebito omissivo ex art 40/2 cp, trova smentita nella giurisprudenza citata circa il ruolo dell'amministratore formale che assuma l'incarico al solo scopo di svolgere il ruolo di prestanome del gestore di fatto.

Inoltre le argomentazioni svolte dalla difesa non tengono conto che, nel ricostruire le condotte rilevanti ai fini della responsabilità dell'imputato, i Giudici del merito hanno dato conto anche di comportamenti commissivi da questi tenuti, quali quelli finalizzati alla realizzazione delle disposizioni patrimoniali sul conto corrente societario, certamente riconducibili all'imputato in considerazione della veste di amministratore.2.5.

Sul punto può forse aggiungersi, emergendo all'evidenza dal testo della sentenza e dalla imputazione di bancarotta distrattiva, che le predette disposizioni patrimoniali furono tutte realizzate nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore formale della fallita, essendo, pertanto, a lui collegabili, e che l'imputato fu beneficiario di una di esse, eseguita con bonifico di 19mila euro. 3.Le considerazioni precedenti danno ragione anche della manifesta infondatezza della critica svolta dalla difesa quanto alla conferma di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestata e ritenuta in sentenza sotto forma di irregolare tenuta delle scritture contabili, con specifico riferimento ai movimenti bancari della società, in quanto le operazioni tramite le quali gli imputati avevano prosciugato i conti correnti della [OSCURATO:SOCIETA] non erano state riportate nelle scritture contabili. 3.1 Sul tema della responsabilità dell'amministratore di diritto in relazione a fatti di bancarotta fraudolenta documentale è più che consolidata la giurisprudenza di legittimità per la quale l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.

Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017 Ud. (dep. 22/09/2017 ) Rv. 271754.

In senso conforme (Sez. 5, Sentenza n. 54490 del 26/09/2018 Ud. (dep. 05/12/2018 ) Rv. 274166. 3.2.Nel contesto probatorio coerentemente ricostruito nelle sentenze di merito, dal quale si ricava che in buona sostanza [OSCURATO:PERSONA] fu chiamato a gestire formalmente l'operatività della società nella fase in cui era limitata alla ricezione di fatture inesistenti, allo scopo di richiedere il fittizio credito iva derivatone, e che contribuì anche positivamente alla realizzazione del disegno truffaldino con la sottoscrizione dell'istanza di rimborso e con l'avallo delle disposizioni distrattive delle risorse dal patrimonio societario, le doglianze genericamente avanzate in questa sede sulla motivazione riguardante la responsabilità per il delitto di bancarotta documentale appaiono prive di ogni idoneità critica.

In tal senso deve pur rimarcarsi che anche le mancate annotazioni in contabilità dei movimenti bancari ritenuti distrattivi coincidono temporalmente con la gestione societaria di [OSCURATO:PERSONA]. 4.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile quanto al primo motivo per le stesse ragioni appena esposte.

La difesa, infatti, deduce del tutto genericamente che le disposizioni patrimoniali ritenute distrattive del patrimonio societario fossero state destinate a persone giuridiche e, quindi, fossero state spese per l'esercizio dell'attività di impresa, ipotizzando addirittura che la cattiva gestione della società fosse attribuibile alla curatela - volendo probabilmente intendere all'amministrazione giudiziaria intervenuta dopo il sequestro del 2002. 4.1 La destinazione ad attività di impresa di quanto prelevato dai conti correnti della società è solo labialmente affermata ma priva di ogni deduzione specifica ed il ricorrente dimostra di ignorare, altresì, quanto chiaramente riportato in sentenza circa lo svolgimento di scarsissima attività imprenditoriale effettiva da parte della fallita nel periodo di riferimento, essendo l'incremento di attività, di cui ha dato conto la sentenza impugnata, solo apparente, poiché derivante dalle plurime fatture per operazioni inesistenti, accumulate allo scopo di ottenere il fittizio rimborso per credito iva; per altro verso la difesa trascura che fin dall'imputazione le condotte distrattive - tema di accusa nei confronti dell'imputato - sono circoscritte ai mesi iniziali del 2001, ben prima del sequestro giudiziario. 5.11 secondo motivo di ricorso pone la questione di legittimità costituzionale dell'art 69/4 cp nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva di cui all'art 99/4 cp.

La difesa si dice consapevole di quanto già in proposito ritenuto da questa Corte - con pronunzia che il Collegio condivide - che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 23/03/2017 Ud. (dep. 31/03/2017 ) Rv. 269522.

Nella motivazione si è osservato che il percorso ermeneutico tracciato dalla giurisprudenza costituzionale evidenzia che al legislatore ordinario non deve ritenersi impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, il potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata.

Come ha rilevato la Corte costituzionale nelle sentenze n. 251 del 2012, n. 105 del 2014 e n. 106 del 2014 (anche richiamando le osservazioni contenute nella sentenza n. 68 de12012), deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità "soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio".

Tutte le citate pronunce della Consulta, inoltre, non trascurano mai di ricordare "la legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati per il recidivo, ossia «per un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l'insufficienza, in chiave dissuasiva, dell'esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale»", salvo il caso di soluzioni palesemente sproporzionate.

In senso conforme : (cfr. Sez. 6, 3 dicembre 2015, Mattioli, n. 50037). 5.1 A parere del ricorrente, tuttavia, sarebbe invocabile la sentenza della Corte Cost.le 205/2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza della circostanza attenuante e ex art 219/3 LF sulla recidiva ex art 99/4 cp, poiché, per effetto dell'equivalenza tra la recidiva reiterata e l'attenuante della speciale tenuità del danno, due fatti di bancarotta che lo stesso assetto legislativo riconosce oggettivamente diversi sul piano (2 dell'offesa vengono ricondotti alla medesima cornice edittale, e l'imputato di bancarotta fraudolenta attenuata viene di fatto a subire un aumento di pena assai superiore a quello specificamente previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. per la recidiva reiterata.

Il divieto di prevalenza su quest'ultima dell'attenuante in esame viola, altresì, il principio di proporzionalità della pena, in quanto impedisce il necessario adeguamento della sanzione, che dovrebbe avvenire attraverso l'applicazione della pena stabilita dal legislatore per la bancarotta fraudolenta con "un danno patrimoniale di speciale tenuità", attribuendo carattere palesemente sproporzionato al trattamento sanzionatorio, in contrasto con la finalità rieducativa della pena. 5.2 Tanto premesso per ragioni di completezza espositiva, va osservato che la doglianza della difesa appare manifestamente infondata, poiché non chiarisce le ragioni della dedotta incidenza della pronunzia di incostituzionalità citata sul divieto di prevalenza delle circostanze ex art 62 bis cp sulla recidiva ex art 99/4 cp e, d'altra parte, collega la dedotta questione di incostituzionalità non alla irragionevolezza della scelta del legislatore ma al trattamento sanzionatorio che in concreto è stato riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA], trattamento dipeso all'evidenza dalla sua opzione processuale e dalla determinazione del Giudice nel caso di specie.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricrsi devono essere dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 9578/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/03/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] i difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto ed [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie derivanti da un illecito rimborso Iva, e bancarotta documentale per aver tenuto irregolarmente i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in particolare omettendo di registrare i movimenti bancari effettuati sui conti correnti societari. Epoca del fallimento : Gennaio 2008. La Corte d'appello per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha unificato ai sensi dell'art 81 cpv cp i fatti oggetto del presente giudizio con i fatti-reato di truffa e bancarotta fraudolenta oggetto di precedenti giudicati e, ritenuta più grave la violazione di bancarotta fraudolenta in esame, ha determinato la pena complessiva in anni quattro e mesi sei di reclusione. Ha rideterminato le pene accessorie per entrambi gi attuali ricorrenti, confermando nel resto la pronunzia di primo grado. 1.Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, che, con unico motivo, ha lamentato vizio di motivazione illogica e violazione degli artt 40 cpv cp e 216 LF riguardo all'elemento psicologico dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. La sentenza impugnata aveva ritenuto la qualità di prestanome dell'imputato e ne aveva confermato la responsabilità a titolo di omissione, in ragione della semplice accettazione della carica, comportante l'assunzione di doveri di vigilanza e controllo, che sarebbero stati violati. La difesa censura l'automatismo in cui è incorsa la Corte romana, osservando che il mero inadempimento di doveri può fondare un addebito a titolo colposo mentre anche la responsabilità ex art 40 cpv cp presuppone l'accertamento del dolo; inoltre, neppure sarebbe sufficiente la percezione dei segnali di rischio, significativi della commissione di condotte illecite ad opera dell'amministratore di fatto, ma occorrerebbe che questi siano percepiti come tali. Nel caso di specie i Giudici del merito avevano soltanto sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoscritto la richiesta di rimborso del credito Iva mentre sarebbe stato necessario dimostrare la consapevolezza delle condotte illecite altrui, attraverso la valutazione del suo complessivo coinvolgimento nella gestione societaria. Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, articolando due motivi. 2.Col primo ci si lamenta della violazione di legge e del vizio di motivazione illogica, poiché la sentenza impugnata aveva ignorato che il rimborso Iva oggetto di distrazione era stato erogato un anno prima rispetto alla data del sequestro e numerosi assegni e bonifici tratti sui conti correnti societari dimostrerebbero che i relativi importi erano funzionali all'esercizio delle attività di impresa. Per altro verso si era ignorato che al momento del sequestro la fallita non era in condizioni economiche precarie ma svolgeva regolarmente la sua attività; pertanto, si potrebbe ricondurre la cattiva amministrazione alla curatela che aveva gestito la società dal 2002 al 2008. Quanto alla bancarotta documentale la difesa contesta l'accertamento a riguardo svolto dai Giudici di merito, fondato solo sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni non avrebbero trovato riscontri.3.Tramite il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate ed in particolare con la recidiva. La difesa è consapevole del divieto di prevalenza stabilito dall'art 69/4 cp e conosce la giurisprudenza di questa Corte, che ha già valutato manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità e tuttavia ritiene che nel caso in esame vi sia violazione del principio di uguaglianza,dal momento che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato con sentenza di patteggiamento, ha beneficiato della prevalenza sebbene gli fosse contestata la recidiva ex art 99/4 cp . A sostegno della sua tesi il ricorrente si riferisce alla sentenza della Corte Costituzionale 205/2017, con la quale si è ritenuta l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza in relazione all'attenuante speciale del fatto di bancarotta di lieve entità, ponendo in luce che il Tribunale aveva considerato la distrazione di lieve entità. A seguito di istanza di entrambi i difensori è stata fissata l'udienza pubblica odierna, nel corso della quale il PG, drssa Lori, ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l' imputato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre, per rispondere al meglio alle doglianze difensive, richiamare in breve la ricostruzione fattuale delle vicende che portarono all'acquisto da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] delle quote sociali di [OSCURATO:SOCIETA] ed alla nomina come amministratore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], definito in imputazione socio di fatto di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA] e ritenuto in sentenza suo dante cause delle quote societarie, egli, tra il 1997 ed il 1998, aveva ricevuto una proposta di acquisto delle quote da parte di [OSCURATO:PERSONA], accettandola, e subito dopo [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato amministratore. Nel biennio successivo si era registrato un incremento del fatturato per l'emissione di fatture nei confronti della fallita ad opera di tre società, che, tramite indagini svolte in un separato procedimento penale, si era accertato fossero state emesse per operazioni inesistenti. Adoperando tali fatture [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato una richiesta di rimborso di credito iva, ammontante ad un importo pari ad oltre 290mila euro, ottenendolo, importo che in seguito era distratto dal patrimonio societario, essendo questa la condotta distrattiva di cui gli imputati devono rispondere nel presente giudizio. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La difesa ha censurato per i vizi di violazione di legge e motivazione illogica la sentenza impugnata quanto al ritenuto dolo dei delitti di bancarotta distrattiva e documentale. Occorre, dunque, richiamare in breve i principi elaborati da questa Corte sul tema della responsabilità dell'amministratore formale per il delitto di bancarotta distrattiva, tenendo presente le connotazioni fattuali, per come ricostruite dai Giudici del merito, secondo le quali Annbrosini fu chiamato ad amministrare la [OSCURATO:SOCIETA] nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ne divenne socio ed amministratore di fatto;in buona sostanza la società durante la sua gestione, estesasi da Settembre 2000 fino alla nomina dell'amministratore giudiziario, avvenuta nel Luglio 2003, in alcun modo incrementò le attività reali ma aumentò solo cartolarmente il fatturato, per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2.1 La Corte romana ha ritenuto, altresì, certo, per come emerso in un precedente procedimento penale per truffa, che l'imputato abbia sottoscritto la richiesta di rimborso del fittizio credito iva, poi oggetto di distrazione, passaggio motivazionale di rilievo che la difesa non contesta specificamente, limitandosi a dedurre genericamente che l'attuale ricorrente pur avendo accettato che altri dirigesse la società,non fosse consapevole della gestione illecita realizzata dall'amministratore di fatto. 2.2 La difesa articola il suo ragionamento al lume della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, consapevolezza che non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore. Dimentica tuttavia il ricorrente che, nel ricostruito quadro probatorio, i Giudici del merito hanno ritenuto concordemente che [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato l'incarico al solo scopo di schermare la responsabilità del gestore di fatto, che è stato individuato in [OSCURATO:PERSONA], dunque, ricordare che questa Corte ha già affermato il principio per il quale quando il soggetto accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) integrano atteggiamenti psicologici sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale. (Sez. 5, Sentenza n. 7332 del 07/01/2015 Ud. (dep. 18/02/2015 ) Rv. 262767. 2.3 Per altro verso la difesa neppure muove critiche alla giustificazione contenuta nella sentenza impugnata relativamente alla condotta distrattiva, nella parte in cui ha chiaramente sottolineato come gli organi fallimentari nulla avevano trovato delle risorse finanziarie derivanti dal rimborso del credito iva, annotando che gli imputati, e quindi anche [OSCURATO:PERSONA], ne avevano disposto tramite bonifici, assegni bancari e prelievi diretti allo sportello, restando, dunque incontestata anche questa affermazione sulla quale poggia la conferma della responsabilità dell'imputato. 2.4.La censura avanzata dal ricorrente, imperniata sulla dedotta assenza del dolo, necessario anche in ipotesi di addebito omissivo ex art 40/2 cp, trova smentita nella giurisprudenza citata circa il ruolo dell'amministratore formale che assuma l'incarico al solo scopo di svolgere il ruolo di prestanome del gestore di fatto. Inoltre le argomentazioni svolte dalla difesa non tengono conto che, nel ricostruire le condotte rilevanti ai fini della responsabilità dell'imputato, i Giudici del merito hanno dato conto anche di comportamenti commissivi da questi tenuti, quali quelli finalizzati alla realizzazione delle disposizioni patrimoniali sul conto corrente societario, certamente riconducibili all'imputato in considerazione della veste di amministratore.2.5. Sul punto può forse aggiungersi, emergendo all'evidenza dal testo della sentenza e dalla imputazione di bancarotta distrattiva, che le predette disposizioni patrimoniali furono tutte realizzate nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore formale della fallita, essendo, pertanto, a lui collegabili, e che l'imputato fu beneficiario di una di esse, eseguita con bonifico di 19mila euro. 3.Le considerazioni precedenti danno ragione anche della manifesta infondatezza della critica svolta dalla difesa quanto alla conferma di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestata e ritenuta in sentenza sotto forma di irregolare tenuta delle scritture contabili, con specifico riferimento ai movimenti bancari della società, in quanto le operazioni tramite le quali gli imputati avevano prosciugato i conti correnti della [OSCURATO:SOCIETA] non erano state riportate nelle scritture contabili. 3.1 Sul tema della responsabilità dell'amministratore di diritto in relazione a fatti di bancarotta fraudolenta documentale è più che consolidata la giurisprudenza di legittimità per la quale l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017 Ud. (dep. 22/09/2017 ) Rv. 271754. In senso conforme (Sez. 5, Sentenza n. 54490 del 26/09/2018 Ud. (dep. 05/12/2018 ) Rv. 274166. 3.2.Nel contesto probatorio coerentemente ricostruito nelle sentenze di merito, dal quale si ricava che in buona sostanza [OSCURATO:PERSONA] fu chiamato a gestire formalmente l'operatività della società nella fase in cui era limitata alla ricezione di fatture inesistenti, allo scopo di richiedere il fittizio credito iva derivatone, e che contribuì anche positivamente alla realizzazione del disegno truffaldino con la sottoscrizione dell'istanza di rimborso e con l'avallo delle disposizioni distrattive delle risorse dal patrimonio societario, le doglianze genericamente avanzate in questa sede sulla motivazione riguardante la responsabilità per il delitto di bancarotta documentale appaiono prive di ogni idoneità critica. In tal senso deve pur rimarcarsi che anche le mancate annotazioni in contabilità dei movimenti bancari ritenuti distrattivi coincidono temporalmente con la gestione societaria di [OSCURATO:PERSONA]. 4.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile quanto al primo motivo per le stesse ragioni appena esposte. La difesa, infatti, deduce del tutto genericamente che le disposizioni patrimoniali ritenute distrattive del patrimonio societario fossero state destinate a persone giuridiche e, quindi, fossero state spese per l'esercizio dell'attività di impresa, ipotizzando addirittura che la cattiva gestione della società fosse attribuibile alla curatela - volendo probabilmente intendere all'amministrazione giudiziaria intervenuta dopo il sequestro del 2002. 4.1 La destinazione ad attività di impresa di quanto prelevato dai conti correnti della società è solo labialmente affermata ma priva di ogni deduzione specifica ed il ricorrente dimostra di ignorare, altresì, quanto chiaramente riportato in sentenza circa lo svolgimento di scarsissima attività imprenditoriale effettiva da parte della fallita nel periodo di riferimento, essendo l'incremento di attività, di cui ha dato conto la sentenza impugnata, solo apparente, poiché derivante dalle plurime fatture per operazioni inesistenti, accumulate allo scopo di ottenere il fittizio rimborso per credito iva; per altro verso la difesa trascura che fin dall'imputazione le condotte distrattive - tema di accusa nei confronti dell'imputato - sono circoscritte ai mesi iniziali del 2001, ben prima del sequestro giudiziario. 5.11 secondo motivo di ricorso pone la questione di legittimità costituzionale dell'art 69/4 cp nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva di cui all'art 99/4 cp. La difesa si dice consapevole di quanto già in proposito ritenuto da questa Corte - con pronunzia che il Collegio condivide - che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 23/03/2017 Ud. (dep. 31/03/2017 ) Rv. 269522. Nella motivazione si è osservato che il percorso ermeneutico tracciato dalla giurisprudenza costituzionale evidenzia che al legislatore ordinario non deve ritenersi impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, il potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata. Come ha rilevato la Corte costituzionale nelle sentenze n. 251 del 2012, n. 105 del 2014 e n. 106 del 2014 (anche richiamando le osservazioni contenute nella sentenza n. 68 de12012), deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità "soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio". Tutte le citate pronunce della Consulta, inoltre, non trascurano mai di ricordare "la legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati per il recidivo, ossia «per un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l'insufficienza, in chiave dissuasiva, dell'esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale»", salvo il caso di soluzioni palesemente sproporzionate. In senso conforme : (cfr. Sez. 6, 3 dicembre 2015, Mattioli, n. 50037). 5.1 A parere del ricorrente, tuttavia, sarebbe invocabile la sentenza della Corte Cost.le 205/2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza della circostanza attenuante e ex art 219/3 LF sulla recidiva ex art 99/4 cp, poiché, per effetto dell'equivalenza tra la recidiva reiterata e l'attenuante della speciale tenuità del danno, due fatti di bancarotta che lo stesso assetto legislativo riconosce oggettivamente diversi sul piano (2 dell'offesa vengono ricondotti alla medesima cornice edittale, e l'imputato di bancarotta fraudolenta attenuata viene di fatto a subire un aumento di pena assai superiore a quello specificamente previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. per la recidiva reiterata. Il divieto di prevalenza su quest'ultima dell'attenuante in esame viola, altresì, il principio di proporzionalità della pena, in quanto impedisce il necessario adeguamento della sanzione, che dovrebbe avvenire attraverso l'applicazione della pena stabilita dal legislatore per la bancarotta fraudolenta con "un danno patrimoniale di speciale tenuità", attribuendo carattere palesemente sproporzionato al trattamento sanzionatorio, in contrasto con la finalità rieducativa della pena. 5.2 Tanto premesso per ragioni di completezza espositiva, va osservato che la doglianza della difesa appare manifestamente infondata, poiché non chiarisce le ragioni della dedotta incidenza della pronunzia di incostituzionalità citata sul divieto di prevalenza delle circostanze ex art 62 bis cp sulla recidiva ex art 99/4 cp e, d'altra parte, collega la dedotta questione di incostituzionalità non alla irragionevolezza della scelta del legislatore ma al trattamento sanzionatorio che in concreto è stato riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA], trattamento dipeso all'evidenza dalla sua opzione processuale e dalla determinazione del Giudice nel caso di specie. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricrsi devono essere dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e
Sentenza Cassazione n. 24590/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris