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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 04831/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4114/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 98/G , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in calce alla costituzione del 16 gennaio 2024 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di IVREA n. 8387 /201 7 depositatoi l 21/12/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.– [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto indicat o in epigrafe, con cui il Tribunale di Ivrea ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento D itta I ndividuale [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha depositato procura specialesenza svolgere difese; 2.–con atto del 16/01/202 4 si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale unico erede del ricorrente , che , a seguito di accordo transattivo raggiunto con la curatela fallimentare, ha depositato atto di rinuncia al ricorso e alle domande, a spese compensate , sottoscritto per accettazione dal legale del Fallimento intimato , munito di procura speciale.

Considerato che

3. – sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, come concordato tra le parti, posto che l'intervenuta accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.(cfr. Cass., Sez.

U, 34429 /2019; Cass. 9474/2020) ; 4.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4114/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 98/G , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in calce alla costituzione del 16 gennaio 2024 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di IVREA n. 8387 /201 7 depositatoi l 21/12/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.– [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto indicat o in epigrafe, con cui il Tribunale di Ivrea ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento D itta I ndividuale [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha depositato procura specialesenza svolgere difese; 2.–con atto del 16/01/202 4 si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale unico erede del ricorrente , che , a seguito di accordo transattivo raggiunto con la curatela fallimentare, ha depositato atto di rinuncia al ricorso e alle domande, a spese compensate , sottoscritto per accettazione dal legale del Fallimento intimato , munito di procura speciale. Considerato che 3. – sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, come concordato tra le parti, posto che l'intervenuta accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.(cfr. Cass., Sez. U, 34429 /2019; Cass. 9474/2020) ; 4.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così deciso
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