CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28430/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pavia – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesola richiesta di rinnovazione delle notifiche dell’ordine di carcerazione emesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato - per reati contro il patrimoniocommessi tra il 2014 e il 2015 - alla pena di anni due e mesi sei di reclusione edeuro milleduecento di multa, dichiarando nel resto inammissibile l’istanza.Questa era finalizzata - in maniera cumulativa - a ottenere la dichiarazione dinon eseguibilità o di inefficacia del titolo esecutivo gravante sul condannato, conconseguente restituzione in termini, in vista della presentazione dell’atto diappello, relativamente alla sentenza n. 2190/2023 del Tribunale di Pavia incomposizione monocratica, emessa il 20/12/2023 e passata in giudicato il07/03/2024.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, a mezzo del quale denunciainosservanza o erronea applicazione della legge penale. Si duole la difesa esserstata ritenuta inammissibile la questione inerente alla effettiva conoscenza delprocesso da parte del ricorrente, a fronte dell’omessa notifica nei suoi confrontidell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e degli atti successivi, in forza del fattoche ogni censura in tal senso dovesse essere presentata dinanzi alla Cortemedesima, competente a rivalutare la restituzione in termini ex art. 175 cod.proc. pen.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato. Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha mancato dipronunciarsi sulla questione di nullità posta in relazione al titolo esecutivo, stantela dedotta mancata conoscenza dello stesso e in dipendenza della mancatapartecipazione dell’interessato al relativo giudizio, ai sensi dell’art. 670 cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Al solo fine di inquadrare compiutamente la vicenda, si può integrare lasintesi contenuta in parte narrativa, sottolineando come [OSCURATO:PERSONA] abbia dapprimaeletto domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo ha poi rinunciatoal mandato difensivo e ha dichiarato di non accettare ulteriori notifiche. Ildecreto di citazione a giudizio è stato ugualmente notificato presso lo studio delmedesimo domiciliatario, vista l’assenza di revoca della relativa elezione da partedell’assistito; la stessa sentenza di condanna, poi, è stata notificata sia all’avv.[OSCURATO:PERSONA], ancora quale domiciliatario, sia all’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella veste di difensoredi ufficio e – stante la mancata proposizione dell’appello - la condanna è passatain giudicato.È successivamente intervenuto l’ordine di esecuzione per la carcerazione,con contestuale provvedimento di sospensione; il tutto è stato notificato aldifensore che aveva assistito l’imputato in giudizio e allo stesso [OSCURATO:PERSONA], conmateriale ritiro dell’atto ad opera dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], munita di procura specialerilasciata dallo stesso condannato.A mezzo dell’incidente di esecuzione, il condannato ha contestato - in viaprincipale - la eseguibilità ed efficacia del titolo esecutivo, sostenendo di nonaver mai ricevuto personalmente né l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., né ildecreto di citazione a giudizio e, infine, neanche la sentenza di condanna; in viasubordinata, è stata avversata la regolarità della notifica dell’ordine diesecuzione al difensore, come detto munito di procura in tal senso. Il giudicedell’esecuzione ha respinto la domanda e, dunque, è stato proposto ricorsodinanzi a questa Corte.2.1. Giova anche precisare che il Procuratore generale ha concluso perl’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, richiamando Sez. 5, n.25556 del 26/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284678 – 01, a mente della quale:‹‹Le disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano lacompetenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla correttaformazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzionenel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivoe la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato››. Ha poi segnalato il P.G.l’assenza di pronuncia in ordine alla questione di nullità del titolo esecutivo,stante la dedotta mancata conoscenza dello stesso e la partecipazione delsoggetto al relativo giudizio, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.2.2. È allora utile richiamare, in primo luogo, i l dictum diSez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01, secondola quale: ‹‹Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato inassenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sonodeducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.,in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restandola possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato aisensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza dellacelebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse››. La stessasentenza delle Sezioni Unite Lovric ha anche chiarito come la richiesta diincidente di esecuzione, formulata in tali termini, non sia suscettibile diriqualificazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quale istanza direscissione del giudicato; ciò in ragione della profonda eterogeneità strutturale –quanto a natura e funzione – esistente fra i due rimedi.Tali essendo i principi di diritto che governano la materia, deve ritenersinon meritevole di accoglimento la questione afferente alla pretesa irregolaritàdella notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. - nonché delle notifichesuccessive, sopra già menzionate - trattandosi di questioni di carattereprettamente endoprocessuali, ormai coperte da giudicato; l’unico rimedioesperibile, quindi, sarebbe quello della rescissione, restando però preclusa lapossibilità di riqualificazione in tali termini del proposto incidente di esecuzione.2.3. La ulteriore tematica prospettata dalla difesa attiene allacorrettezza della notifica dell’ordine di esecuzione, che è stata effettuata - comesopra già precisato - al difensore munito di specifica procura; si è anche tentatodi effettuare la notifica, peraltro, personalmente al condannato, evidentementesenza esito. Si deve poi evidenziare – a completamento del complessivo contestoin cui si colloca la doglianza – che la difesa ha anche avanzato tempestivaistanza, volta alla concessione di misure alternative.2.3.1. Nella concreta fattispecie, l’ordine di esecuzione non è statonotificato personalmente al condannato, bensì esclusivamente al difensore,laddove l’art. 656 comma 5 cod. proc. pen. esige l’effettuazione della notifica aentrambi. Non vi è chi non rilevi, però, come la notifica al difensore munito dispecifica procura, rilasciata dal condannato, presenti una valenza equipollente,rispetto alla notifica effettuata personalmente all’interessato delegante (tanto ciòvero, che l’atto è stato notificato anche all’avvocato, a dimostrazione del fattoche la notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA] teneva luogo soltanto di quella effettuata aDobrea personalmente).2.3.2. In diritto, si deve ricordare che il riconoscimento del diritto adimpugnare è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto edprocessuale, correlata a una decisione giudiziale della quale venga contestata lacorrettezza e, correlativamente, a conseguire un'utilità, ossia una decisione dallaquale derivi per il ricorrente un risultato maggiormente vantaggioso (si vedano,fra tante, Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199 –01 e Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01, cheha così statuito: ‹‹Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse adimpugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenzadelle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso,quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttostoindividuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa,perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggioprocessuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, delconseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto aquella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistemanormativo››).Risulta evidente, invece, l’assenza di un qualsivoglia pregiudizio in capoa [OSCURATO:PERSONA], avendo il difensore proceduto al tempestivo inoltro di richiesta dimisura alternativa; si evince, dunque, la totale carenza di interesse, da parte delcondannato stesso, a far valere la asserita irregolarità della notifica.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto delricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]