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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40431/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17802/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso che denunzia il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dai giudici di appello con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove è stata altresì diminuita la pena applicata in primo grado; Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso relativo alla omessa pronuncia della Corte territoriale circa la richiesta attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, dal momento che nell'atto di appello l'istanza relativa al riconoscimento di detta attenuante si risolveva in una mera enunciazione priva di qualsiasi argomentazione, tale da giustificare la mancata risposta della Corte sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17802/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso che denunzia il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dai giudici di appello con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove è stata altresì diminuita la pena applicata in primo grado; Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso relativo alla omessa pronuncia della Corte territoriale circa la richiesta attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, dal momento che nell'atto di appello l'istanza relativa al riconoscimento di detta attenuante si risolveva in una mera enunciazione priva di qualsiasi argomentazione, tale da giustificare la mancata risposta della Corte sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 40431/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris