CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42502/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che i primi due motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare, pag. 2 in punto di sussistenza della responsabilità per il reato contestato e pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.); che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] AngeloJptanzo DEPOSITATO