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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46450/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 40/ RG 22307 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da censure espresse con clausole di stile e frasi apodittiche prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti allí-reentreiatied=ke:Watto impugnato nonostante la puntuale motivazione sul trattamento sanzionatorio contenuta a pag. 2 della sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera ensora La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 40/ RG 22307 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da censure espresse con clausole di stile e frasi apodittiche prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti allí-reentreiatied=ke:Watto impugnato nonostante la puntuale motivazione sul trattamento sanzionatorio contenuta a pag. 2 della sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera ensora La Presidente
Sentenza Cassazione n. 46450/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris