CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del :`,C3. 53. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di Cassazione del 14 dicembre 2021, sezione 4, n. 46413, è stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Salerno del 16 dicembre 2020 di rigetto della domanda di riparazione dell'errore giudiziario in relazione al periodo di detenzione in carcere subito dal ricorrente. 2. Ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 625 bis del cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Errore percettivo della Corte di Cassazione per omessa lettura degli atti del giudizio in cassazione e per omessa valutazione della memoria difensiva depositata. Il ricorrente è stato assolto (perché il fatto non sussiste, con sentenza del 6 giugno 2018, irrevocabile il 21 luglio 2018) in sede di giudizio di revisione dall'accusa di partecipazione ad un'associazione mafiosa (denominata Tundis - Besaldo). La Corte di appello ha rigettato la domanda in base alla ritenuta sussistenza della causa ostativa dell'art. 314 cod. proc. pen. (colpa grave ostativa, costituita dai rapporti ambigui di frequentazione con personaggi gravitanti nel mondo della criminalità organizzata con i quali discuteva di droga e di armi e di ripartizione di somme di denaro). Nel processo in cassazione, avverso l'ordinanza di rigetto della Corte di appello di Salerno, la difesa inoltrava - con P.E.C. - memoria difensiva con allegato il dispositivo della decisione della Cassazione Sezione 4, n. 9012 del 2022, resa per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (nel proc. N. R.G. 6045 del 2021) di annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. La posizione di [OSCURATO:PERSONA] è identica a quella del ricorrente. i La decisione della Cassazione che oggi si impugna ha omesso di considerare la memoria, pur avendola citata (solo graficamente quale presa d'atto). Il ricorso del ricorrente è stato rigettato in considerazione delle intercettazioni nelle quali il ricorrente avrebbe discusso di comportamenti illeciti (in materia di stupefacenti e di armi) con soggetti pregiudicati. Per la decisione della Cassazione il ricorrente avrebbe intrattenuto le conversazioni intercettate. Invece dal contenuto delle intercettazioni (riportate nell'ordinanza di rigetto della Corte di appello) non si individua la paternità dei dialoganti. L'individuazione della voce in capo al ricorrente (voce F, e quella di M a Mannarino) è esclusa dallo stesso contenuto delle intercettazioni. E' un vizio di percezione e non di ragionamento. E' impensabile, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] da solo si dica: "F. Si ma vedi che quei due milioni che mancano Fabbrì sono del conto suo ... che mancano ...". La corte di Cassazione nella decisione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sottolinea l'impossibilità dell'individuazione dei dialoganti, sostenendo che la Corte di appello di Salerno aveva attribuito la voce F a Mannarino e la voce M sempre a Mannarino. Quindi, è la stessa ordinanza della Corte di appello di Salerno che ha escluso la paternità della voce F al ricorrente. Ciò ha cagionato l'errore percettivo della Cassazione. Un altro errore percettivo ha commesso la Cassazione, nella sentenza che si impugna ex art. 625 bis cod. proc. pen., ovvero nel ritenere che l'assoluzione del ricorrente, nel giudizio di revisione, fosse avvenuta per fatti esterni (per l'assoluzione di Tundis). Invece l'ordinanza della Corte di appello di Salerno non si confronta affatto con l'assoluzione di Tundis. La sentenza emessa dalla Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (con identica posizione del ricorrente), e allegata nella memoria, ove fosse stata valutata avrebbe comportato un diverso giudizio, favorevole al ricorrente. Infatti, nella sentenza è statq, affermata l'incertezza dell'individuazione dei dialoganti nelle intercettazioni telefoniche. La Corte di Cassazione non ha, quindi, valutato la memoria e ha commesso errori percettivi nella lettura degli atti del giudizio. Ha chiesto quindi l'accoglimento del ricorso ex art. 625 bis del cod. proc. pen., previo riconoscimento dell'errore di fatto, con l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo; peraltro proposto relativamente a valutazioni e non ad un errore di fatto. In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 - dep. 06/05/2015, Moroni, Rv. 26368601; vedi anche Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016 - dep. 16/12/2016, Macri', Rv. 26898101). Nel caso in giudizio la Corte di Cassazione, con la sentenza oggi impugnata, ha valutato e deciso la relativa questione, con giudizio valutativo insindacabile in sede di ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto). Il ricorrente, infatti, non indica errori di fatto, ma rimette in discussione il giudizio; chiede un nuovo processo (una nuova valutazione di legittimità) sulla valutazione delle intercettazioni nelle quali egli avrebbe discusso di comportamenti illeciti (armi e droga). Le intercettazioni sono state valutate dalla Corte di appello di Salerno e non sono atti del giudizio di legittimità. La questione dell'individuazione dell'autore delle intercettazioni non può rientrare nel contenuto del giudizio ex art. 625 bis cod. proc. pen., in quanto è relativa ad un atto (le intercettazioni) del giudizio della Corte di appello di Salerno. Infatti, la valutazione delle intercettazioni, anche se fossero travisate, non rientra nel giudizio ex art. 625 bis cod. proc. pen. (vedi Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002 Cc. (dep. 30/04/2002 ) Rv. 221280 - 01). Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, infatti, può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa. (Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018 Cc. (dep. 27/06/2018 ) Rv. 273060 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 45654 del 24/09/2003 Cc. (dep. 25/11/2003) Rv. 227486 - 0). 4. Relativamente all'omessa valutazione della memoria difensiva (con allegato il dispositivo della decisione della Cassazione Sezione 4, n. 9012 del 2022, resa per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel proc. N. R.G. 6045 del 2021, di annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno) si deve rilevare come la sentenza della Cassazione oggi impugnata cita la memoria e con motivazione implicita la disattende, in quanto il contenuto complessivo della motivazione, della sentenza della Cassazione, esclude che la diversa posizione di [OSCURATO:PERSONA], possa incidere sulla posizione del ricorrente. Si tratta di due posizioni distinte che solo in modo assertivo nel ricorso in cassazione si prospettano identiche, senza che ne venga meglio precisata la ragione. La citazione della memoria difensiva, da parte della Cassazione nella sentenza oggi impugnata, esclude la sussistenza di un errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., in quanto non risulta l'evidenza di una diversa soluzione se fosse stata vagliata la memoria. Memoria che, tra l'altro, non conteneva nuovi motivi, ma solo una comunicazione di una decisione della Cassazione, per una posizione ritenuta dal ricorrente analoga alla sua: "L'omesso esame di uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante "ex" art. 625-bis cod. proc. pen., allorché, pur in assenza di espressa disamina, i motivi proposti debbano considerarsi implicitamente disattesi perché incompatibili con la struttura della motivazione. (Fattispecie relativa a dedotta omessa valutazione di una memoria difensiva)" (Sez. 5, Sentenza n. 11752 del 16/12/2008 Cc. (dep. 17/03/2009 ) Rv. 243773 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende deila somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al