CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consioliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] r E 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 04/10/2021, nella parte in cui aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore osserva come palesemente errato fosse il ragionamento della Corte di appello, posto che il mero superamento della cassa al supermercato con la refurtiva integra la mera sottrazione del bene, non l'impossessamento, che si realizza in un momento successivo, quando l'agente ottenga la piena ed autonoma disponibilità del bene; pertanto, la fattispecie di rapina si era realizzata nella forma tentata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, la Corte di appello ha rilevato che la vicenda si è svolta senza soluzione di continuità, facendo applicazione del principio costantemente applicato da questa Corte secondo il quale "nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità" (Sez.7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617). Inoltre, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (vedi Sez. 2, Sentenza n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswil, Rv. 269858 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio h'LLLÙJ1v [OSCURATO:PERSONA] L E RIA