Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 17273/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24812/2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (C.F. 02335470924), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Romagna n. 26. - ricorrente - contro Fallimento della PB Costruzioni s.r.l. (C.F. 02335470924), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 2.-controricorrente – Contro ITALCEMENTI S.P.A. - intima ta - avverso la sentenza della Cortedi appello di Cagliari, depositata in data 16 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel corso del giudizio prefallimentare incardinato nei confronti della società debitrice PB Costruzioni s.r.l. da parte diITALCEMENTI S.P.A., creditrice della prima sulla base di un provvedimento monitorio divenuto esecutivo per un importo di euro 1.300.044,12, la detta società debitrice aveva depositato ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, proponendo il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro trenta giorni dalla omologazione definitiva del concordato, il pagamento al 60% dei creditori chirografari, dilazionato in sessanta rate di eguale importo, a partire dal trentesimo giorno successivo alla omologazione, il pagamento dilazionato delle spese di procedura ed il reperimento dei mezzi necessari all’adempimento degli impegni concordatari, mediante la ricapitalizzazione della PB Costruzioni s.r.l., reperimento dei mezzi finanziari necessari a far fronte all’onere concordatario mediante affitto alla Glarea s.r.l. dei beni da questa stessa società conferiti per l’aumento di capitale sociale, per un canone mensile di euro 20.000, nonché mediante riscossione dei crediti iscritti nell’attivo del bilancio al 31.08.2010, individuazione dei crediti ritenuti esigibili nella misura complessiva di euro 2.175.287,21. 2. Il Tribunale di Cagliari rilevava tuttavia l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo, per mancanza dei requisiti formali previsti dall’art.152 l. fall. in ordine alle modalità di presentazione della domanda, e per difetti e mancanze nella relazione di attestazione del professionista. Con sentenza n. 37/2011 il Tribunale dichiarava pertanto il fallimento della predetta società debitrice PB Costruzioni s.r.l. 3. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 4 agosto 2011, sul reclamo avanzato dalla P.B. Costruzioni s.r.I., ne aveva tuttaviarevocato il fallimento , ritenendo che: la mancata redazione da parte di un notaio del verbale contenente la determina dell'amministratore unico della società sulla proposta di concordato, costituisse una mera irregolarità inidonea a renderla inammissibile, considerato altresì che l'operato dell'organo amministrativo era stato successivamente ratificato dai soci in assemblea; ha soggiunto la corte d'appello che il tribunale aveva esercitato un sindacato sulla fattibilità economica della proposta, non consentito e in contrasto con la relazione del professionista attestatore designato dalla società proponente. 4. Il curatore del fallimento della P.B. Costruzioni s.r.l. proponeva dunque ricorso per cassazione e la Corte di Cassazione, con ordinanza datata 6.6.2017, rigettava il primo motivo di ricorso (con il quale il fallimento aveva dedotto la violazione degli artt. 152, 161, 162 e 163 l. fall. e dell’art. 2346 cod. civ.) ed i due motivi di ricorso incidentali presentati da PB Costruzioni s.r.l., accogliendo invece il secondo e terzo motivo del ricorso principale e rilevando che, nel caso di specie, a fronte di ben quindici distinti rilievi formulati dal Tribunale, la Corte territoriale si era limitata ad esaminarne solo tre, così omettendo di motivare compiutamente su ciascuna delle puntuali critiche rivolte all’elaborato del professionista attestatore, senza spiegare le ragioni che avevano indotto a ritenere del tutto infondati i predetti rilievi e la relazione coerente ed idonea allo scopo di fornire adeguate informazioni ai creditori; la Corte di legittimità cassava la sentenza impugnata e la rimetteva alla Corte territoriale. 5. Riassunto il giudizio da parte del Fallimento della PB Costruzioni s.r.l., la PB Costruzioni s.r.l. riproponeva le ragioni poste a sostegno del reclamo ed il creditore procedente ITALCEMENTI S.P.A. chiedeva invece il rigetto del reclamo e la Corte di appello di Cagliari, con la sentenza qui oggetto di nuovo di ricorso per cassazione, ha rigettato il reclamo ex art. 18e 162, 3 comma, l. fall. presentato dalla società debitrice, confermando pertanto la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Cagliari. La corte del merito, in relazione al profilo di doglianza sollevato dalla società reclamante in ordine al perimetro di giudizio esercitabile dal Tribunale sull’ammissibilità della domanda di concordato (e alla ritenuta non esperibilità di uno scrutinio di “non fattibilità” del piano), ha ricordato che la Corte di Cassazione, nel provvedimento cassatorio sopra ricordato, aveva evidenziato che il Tribunale, pur non potendo esprimere valutazioni sull’adesione o meno al merito dell’attestazione resa dalprofessionista, aveva comunque il potere di esprimere una penetrante verifica dell’adeguatezza dell’informazione fornita ai creditori, al fine di consentire a quest’ultimi un’espressione libera e consapevole del voto; ha dunque osservato che, in virtù delcontrollo sulla fattibilità giuridica del piano concordatario, il Tribunale aveva il dovere di verificare la completezza e l’affidabilità della documentazione depositata a sostegno della domanda, allo scopo di assicurare ai creditori la puntuale conoscenza dell’attivo destinato al loro soddisfacimento e, dunque, di consentire loro di esprimere, in modo informato, il proprio consenso sulla convenienza economica della proposta; ha evidenziato, in ossequioai principi interpretativi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, il controllo invece sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limitidella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, con la conseguenza che, nella prospettiva funzionale, risulta sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile; ha dunque evidenziato che ai creditori è riservata solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, ossia di una proposta corredata dalla relazione dell’attestatore professionista che sia adeguata a fornire le informazioni necessarie per i creditori, al fine di porli nella condizione di una libera e consapevole espressione del diritto di voto; ha inoltre osservato che, proprio in tale prospettiva, spettava al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell’attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio; ha osservato che il Tribunale, con il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità del reclamo, si era correttamente attenuto ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche in relazione alle criticità che non erano state esaminate dalla Corte di appello in prima istanza ed oggetto della pronuncia di cassazione con rinvio, in quanto: i) in relazione alle criticità rilevate al punto 2 del decreto di inammissibilità, il Tribunale aveva evidenziato correttamente le carenze contenute nella relazione dell’attestatore, sia sotto il profilo documentale che per quanto concerneva il controllo e la correlazione con i dati di bilancio; ii) in relazione al punto 5 del decreto, non era stato chiarito nella predetta attestazione la ragione per la quale per l’ammontare del credito verso la società Glarea, pur trattandosi di costi asseritamentesostenuti fino al 31.08.2010, nonfosse stata emessa fattura e non fossero poi stati iscritti nella contabilità alla data del 31.08.2010, attenendo tale ultimo rilievo pur sempre ad una attività di controllo della veridicità dei dati; iii) in riferimento agli ulteriori punti critici evidenziati dal Tribunale e per i quali la Corte di cassazione, con il provvedimento sopra indicato, aveva di nuovo rinviato alla Corte di appello per un nuovo esame, risultava evidente che il giudice di prima istanza, ben lungi dall’effettuare un giudizio di fattibilità della proposta concordataria come tale preclusa al giudice, aveva invece rilevato la inadeguatezza della relazione dell’attestatore, in quanto caratterizzata da genericità ed affermazioni prive di specifico riscontro nei dati contabili, e ciò con particolare riferimento sia alla ricostruzione delle poste attive che alla descrizione delle voci passive; iv) la relazione dell’attestatore non era stata predisposta correttamente nei termini di completezza dei dati e della comprensibilità dei criteri di giudizio, non contenendo dunque quel requisito di adeguatezza necessario per consentire ai creditori un’espressione libera e consapevole del voto. 2. La sentenza, pubblicata il16.7.2018, è stata impugnata da PB Costruzioni s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Fallimento della PB Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso. La ITALCEMENTI S.P.A., intimata, non ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ri corrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 384, 2 comma, e 112 c.p.c., nonché vizio di omessa pronuncia sul primo motivo di reclamo da parte del giudice del rinvio, sul rilievo che la Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, avrebbe totalmente omesso di statuire sulle censure sollevate da essa ricorrente con il primo motivo di reclamo, inerente la violazione del principio del contraddittorio, avendo erroneamente ritenuto che le predette censure fossero state rigettate dalla Corte di cassazione con il provvedimento di cassazione con rinvio. 1.1 Il motivo è in realtà infondato. 1.1.1 La società ricorrente deduce, in tale prospettiva, di aver proposto sia nell’originario giudizio di reclamo, sia nel successivo giudizio di cassazione, tre distinti motivi, in merito ai quali sarebbe intervenuta, sempre secondo la prospettiva ricostruttiva della ricorrente, una decisione parziale da parte di questa Suprema Corte. Sostiene, cioè, la ricorrente che la Corte di cassazione, nella sopra ricordata ordinanza n. 19009/2017, avrebbe “si dichiarato inammissibili i due motivi “nuovi” di ricorso incidentale … ma non aveva affatto rigettato le questioni precedentemente sollevate con il primo motivo di reclamo” (così, pag. 19 ricorso introduttivo), con la conseguenza che sarebbe derivato da ciò l’obbligo del giudice del rinvio –di cui si denuncia la violazione – di “esaminare tutti i motivi di reclamo, eccezion fatta per il secondo (ormai definitivamente accolto per effetto del rigetto del primo ricorso di Fallimento)”(così espressamente pag. 22 del ricorso). 1.1.2 Orbene, giova ricordare che la sentenza originariamente resa da parte della Corte di appello (sent. n. 99/2011, poi cassata da questa Corte), aveva accertato, interpretando la domanda di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ed il decreto di inammissibilità del concordato, come la reclamante avesse proposto la detta impugnazione “formulando due distinte ragioni di gravame”, ragioni entrambe accolte da parte della Corte territoriale e successivamente oggetto di ricorso per cassazione da parte del Fallimento. Nel giudizio di legittimità, la società oggi ricorrente, PB Costruzioni s.r.l., propose due distinti motivi di controricorso incidentale condizionato, entrambi dichiarati inammissibili. 1.1.3 Ciò posto, rileva il Collegio che la questione relativa all’accertamento del numero dei motivi di ricorso incidentale (due, ritenuti dalla Corte di cassazione, anziché tre, come oggi denunciato dalla ricorrente), che vertessero in tema di violazione degli artt. 6, 1 comma, 162, 1 comma, l. fall., e 112 3 297 c.p.c., e che avessero ad oggetto questioni nuove, presupponenti, cioè, nuovi accertamenti in fatto ed estranee al thema decidendum, aveva costituito in realtà accertamento definitivamente trasfuso nella decisione resa da questa Corte di legittimità nel precedente sopra richiamato (Cass. n. 19009/2017), decisione da ritenersi passata in giudicato e non più controvertibile in questo ulteriore giudizio di legittimità. 2. Con il secondo mezzo si deduce, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 18 l. fall. e 112 c.p.c., per violazione dei principi del contraddittorio, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum. 2.1 Osserva la società ricorrente che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, sul presupposto che il piano concordatario non fosse economicamente fattibile, avendo evidenziato - sempre il Tribunale nel decreto di inammissibilità del 24 febbraio 2011 - che la relazione del professionista attestatore non era stata correttamente predisposta, con particolare riferimento agli elementi che avrebbero dovuto giustificare la fattibilità del piano. 2.2 Si evidenzia ancora da parte della ricorrente che, quale reclamante, aveva concentrato le sue doglianze, nell’atto di impugnazione, sui profili legati alla fattibilità economica del piano concordatario. 2.3 La Corte territoriale avrebbe, invece, sempre secondo la ricorrente, inopinatamente rovesciato, in sede di giudizio di rinvio, la prospettiva originariamente assunta dal Tribunale, censurando la sentenza impugnata per la relazione dell’attestatore in virtù della sua asserita mancanza di “completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio” (pag. 17, sentenza impugnata), laddove il Tribunale aveva, al contrario , affermato l’assenza di “elementi di natura contabile, economica e finanziaria, idonei a fondare il giudizio di fattibilità del piano”. 2.4 La corte di appello – aggiunge la ricorrente – avrebbe, dunque, pronunciato su questioni non specificatamente devolute alla sua cognizione, con conseguenziale violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, emergente dal combinato disposto degli artt. 18 l. fall. e 112 c.p.c. Osserva ancora la ricorrente che la sentenza impugnata, dopo aver riportato tralaticiamente alcuni principi di diritto inerenti proprio il controllo del Tribunale fallimentare sulla fattibilità del piano nel concordato preventivo, avrebbe, poi, negato che il Tribunale di Cagliari avesse svolto un controllo di fattibilità economica del piano. Sempre secondo la prospettiva della società ricorrente, sarebbe stato, al contrario, proprio il Tribunale di Cagliari ad aver effettuato un inammissibile controllo di fattibilità economica del piano concordatario e la Corte territoriale, chiamata in sede di rinvio a pronunciarsi sui limiti di detto controllo di fattibilità, avrebbe, invece, sostanzialmente aggirato la questione, attribuendo alla decisione del primo giudice una ratio decidendi travisata e del tutto inconferent e con quella effettiva, con ciò arrecando un grave ed irreparabile vulnus al fondamentale principio del contraddittorio, nella forma del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), così trasfigurando e neutralizzando l’effetto devolutivo del reclamo. 2.5 Il motivo è infondato, anche se occorre procedere, ai sensi dell’art. 384, u.c. c.p.c., alla correzione della motivazione impugnata, pur esatta nell’esito decisorio. 2.5.1 Rileva il Collegio che non è dato riscontrare il vizio di ultrapetizione denunciato dalla società ricorrente, posto che la Corte territoriale si è in realtà limitata a decidere, nei limiti del perimetro decisorio definito, ai sensi dell’art. 384, 2 comma c.p.c., dalla precedente ordinanza emessa da questa Corte di legittimità (ord. n. 19009/2017), con la quale era stata cassata la prima decisione,resa in sede di reclamo ex art. 18 e 162, 3 comma, l. fall.,da parte della Corte di appello di Cagliari (sent. 99/2011).2.5.3 Invero, nella ordinanza resa da questa Corte e sopra ricordata era stato infatti precisato che “… il tribunale, pur non potendo esprimere valutazioni sull'adesione o meno al merito dell'attestazione resa dal professionista, ha il potere di compiere una penetrante verifica della adeguatezza dell'informazione che viene fornita ai creditori, al fine di consentire a questi ultimi un'espressione libera e consapevole del voto (Cass. 28/03/2017, n. 7959)”. Aggiungeva inoltre la Corte, sempre nel precedente provvedimento cassatorio: “… Nella vicenda qui all'esame, a fronte di ben quindici distinti rilievi formulati dal tribunale in ordine alla relazione del professionista che aveva attestato la fattibilità del piano concordatario e la veridicità dei dati aziendali, ai sensi dell'art. 161, comma terzo, I.fall., la corte d'appello si è limitata ad affermare senz'altro che "quelli indicati ai nn. 3, 4 e 7, per limitare a quelli più evidenti, hanno contenuto attinente al merito della proposta, come tali vietati", mentre per i restanti dodici ha affermato apoditticamente che "quella prodotta dal reclamante ha comunque tutti i crismi di una vera di una vera e propria relazione", concludendo pertanto nel senso che “… In questo modo il giudice del reclamo ha omesso di motivare compiutamente su ciascuna delle puntuali critiche rivolte dal tribunale all'elaborato del professionista attestatore, senza sostanzialmente spiegare le ragioni che inducevano a ritenere del tutto infondati i detti rilievi alla relazione dell'attestatore e, di conseguenza, la medesima assolutamente coerente ed idonea allo scopo di fornire adeguate informazioni ai creditori” (così, verbatim Cass. n. 19009/2017). 2.5.4 Ciò posto e ricordato, risulta di tutta evidenza come la Corte di appello, nella sentenza qui di nuovo impugnata, abbia in realtà deciso la controversia riguardante il profilo di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, sui profili di inadeguatezza ed incompletezza documentale, proprio,della relazione dell’attestatore, sui quali invece la Corte territoriale, nel provvedimento poi cassato da questa Corte, non aveva argomentato, decidendo la contesa in favore della società fallita, già reclamante nella precedente fase impugnatoria di merito. Ne consegue che la decisione, qui impugnata con ricorso per cassazione, si è attenuta correttamente al dictum contenuto nella precedente ordinanza emessa da questa Corte (n. 19009/2017), non incorrendo nel denunciato vizio di ultrapetizione, ma anzi esercitando correttamente i suoi poteri decisori sul thema decidendum devolutole da questa Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 384, 2 comma, cod. proc. civ. 2.5.5 Ciò non esime tuttavia questo Collegio dall’obbligo di correggere, ai sensi del sopra richiamato art. 384, 4 comma, c.p.c., la motivazione impugnata laddove la stessa ha erroneamente affermato che “ … appare evidente che il Tribunale, ben lungi dall’effettuare un giudizio di fattibilità della proposta concordataria precluso al giudice, con argomentazione corretta e pianamente condivisibile aveva invece rilevato la inadeguatezza della relazione dell’attestatore…” (pagg. 16-17, sentenza impugnata). 2.5.6 Sul punto giova ricordare checostituisce, nella giurisprudenza di questa Corte, ius receptum, in tema di concordato preventivo, il principio secondo cui il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gliobiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta). Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un’analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il “favor” per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l’attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell’attività non può che essere funzionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 07/04/2017). 2.1.2 E' stato infatti spiegato, nell’arresto da ultimo citato, che la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue: difatti — si è detto — , il «controllo circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta» non può predicarsi «se non attraverso l'estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là dí quanto attestato da un generico riferimento all'attuabilità del programma». Con la conseguenza — si è aggiunto — che non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e controllo di fattibilità economica (sempre vietato) (cfr. sempre, Cass. 7 aprile 2017, n. 9061, cit. supra, in motivazione). Il giudice è così tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (sent. cit., in motivazione). Su tale posizione si attestano le successive pronunce di questa Corte con cui è stato ribadito che al giudice non possa essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non possa essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile (Cass. 1 marzo 2018, n. 4790; Cass. 17 settembre 2018, n. 23315) e cioè prima facie irrealizzabile (Cass. 9 marzo 2018, n. 5825; v. anche: Sez. 1, Ordinanza n.16562 del 2021; nonché Sez. 1,Ordinanza n. 13224 del 2021; vedi anche: Sez. 1, Ordinanza n. 6709 del 2021). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione degli artt. 161 e 162 l. fall., con conseguente illegittimità della sentenza impugnata per aver la Corte di appello sindacato il merito economico e le probabilità di successo finanziario del piano concordatario. 3.1 In relazione al contenuto ed i limiti del sindacato giudiziale sulla proposta di concordato preventivo e sulla relazione del professionista attestatore, la società ricorrente ricorda che la Corte distrettuale, giudicando in sede di rinvio sul suo reclamo ex art. 18 l. fall., aveva affermato che la relazione dell’attestatore non consentisse di comprendere le ragioni giustificative di veridicità dei dati contabili. Osserva ancora il ricorrente che tuttavia il Tribunale aveva svolto un penetrante e non consentito giudizio di convenienza e probabilità di successo economico del piano concordatario e dichiarando, proprio sotto tale profilo, l’inammissibilità della proposta. Si evidenzia che il giudice non potrebbe in realtà esprimere alcun giudizio inerente il merito economico della proposta concordataria, non potendo neanche richiedere documenti e integrazioni che confutino ovvero superino il proprio illegittimo giudizio, perché, diversamente opinando, si permetterebbe al giudice di esercitare prerogative riservate dalla legge ai creditori e al commissario giudiziale, adducendo “carenze documentali” per dissimulare, in vero, un giudizio negativo in ordine alla convenienza della proposta concordataria. Nel caso di specie –aggiunge la ricorrente – la relazione del professionista ex art.161 l. fall. sarebbe stata del tutto rispettosa dei requisiti previsti dalla norma ed avrebbe senz’altro consentito ai creditori di esprimere un parere consapevole ed informato sulla sua proposta concordataria. Osserva ancora la ricorrente che, secondo la richiamata giurisprudenza dilegittimità, sarebbe esclusa per il giudice fallimentare la possibilità di sindacare il merito economico della proposta concordataria ovvero la probabilità di successo economico del piano, trattandosi di valutazione rimessa ai creditori ed al commissario giudiziale. Osserva ancora la ricorrente che se era pur vero che, nell’ipotesi di concordato preventivo con prosecuzione dell’attività aziendale, il controllo demandato al Tribunale fallimentare poteva esse re particolarmente incisivo, anche secondo le ultime indicazioni della giurisprudenza di legittimità, risulta va altrettanto indiscutibile che tale maggiore incisività concerneva, tuttavia, la valutazione di fattibilità del piano e non già la valutazione di completezza della documentazione e di comprensibilità dei dati di giudizio, i quali o sono veridici e comprensibili ovvero semplicemente non lo sono. 3.1.1 Le doglianze sin qui articolate sono infondate. 3.1.2 Vanno infatti richiamate le osservazioni giàsopra svolte, in relazione al secondomotivo di ricorso e per il quale si è invero disposta la correzione della motivazione impugnata in parte qua, così evidenziando ancora una volta, che, secondo gli ultimi e consolidati arresti di questa Corte di legittimità, il Tribunale fallimentare può accedere ad uno scrutinio più penetrante in ordine al profilo di ammissibilità della domanda di concordato, sia in relazione al giudizio di fattibilità giuridica, esperibile senza particolari limiti tramite il riscontrodella liceità della causa in concreto del negozio concordatario, sia in riferimento al giudizio di fattibilità economica, esperibile nelle ipotesi di manifesta irrealizzabilità del piano proposto ai creditori. 3.1.3 Sotto altro profilo di riflessione, vaprecisato che le doglianze attinenti al giudizio di idoneità della relazione attestativa del professionista, per come sopra riportate, sono del pari infondate proprio in ragione dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nella materia in esame. Ed invero, è stato infatti affermato che, sempre in tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha anche “il compito di controllare la corretta predisposizione dell' attestazione del professionista, in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n.5825 del 09/03/2018).Ne consegue che il Tribunale fallimentare conserva un penetrante sindacato anche sul giudizio di idoneità della relazione dell’attestatore, nei termini di riscontro della completezza della documentazione allegata e della adeguatezza e veridicità delle informazioni fornite al ceto creditorio, diversamente da quanto opinato dalla società ricorrente che aveva denunciato, anche sotto questo profilo, un inammissibile sconfinamento del Tribunale negli apprezzamenti di merito sulla convenienza della proposta concordataria, come tale rimessa all’insindacabile giudizio dei creditori. 3.2 Nel resto, le doglianze articolate dalla ricorrente cercano di sollecitare, peraltro sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge (degli indici normativi sopra ricordati in rubrica), un’inammissibile rilettura degli atti istruttori per accreditare un diverso apprezzamento di merito sia in ordine al giudizio di veridicità dei dati aziendali sia in riferimento al giudizio di fattibilità, nei termini già sopra ricostruiti, scrutinio quest’ultimo che esula dal sindacato del giudice di legittimità e che appartiene invece alla cognizione esclusiva dei giudici del merito il cui apprezzamento può essere sindacato innanzi a questa Corte solo attraverso la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per come perimetrato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. Un. 8053/2014). 3.3 Del resto è utile ricordare che -in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Fallimentocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00
Sentenza Cassazione n. 17273/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris