CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37078/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 5.11.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ex artt. 81, c.p., 112, n. 1); 582, 583 e 585, in relazione all'art. 577, n. 4) (61, n. 1), 612, cpv., c.p., in rubrica a lei ascritti in concorso con [OSCURATO:PERSONA], che veniva assolto dagli stessi reati per non aver commesso il fatto. I fatti per cui si procede nascono da una violenta aggressione, sorta per futili motivi, perpetrata nella Facoltà di giurisprudenza dell'[OSCURATO:PERSONA] II di Napoli in danno di [OSCURATO:PERSONA] da più persone, alla quale, secondo l'assunto accusatorio, hanno partecipato la Cavaliere, il marito di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA] e (almeno) altre cinque persone non identificate, mentre il [OSCURATO:PERSONA], custode del plesso universitario dove si è consumata l'aggressione vi assisteva inerte, senza intervenire in alcun modo. 2. Avverso ia sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, con autonomi atti di impugnazione, la Cavaliere e la parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, articola due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo, l'imputata eccepisce violazione di legge, in quanto la corte territoriale ha omesso di rilevare il compiuto decorso del termine di prescrizione, maturatosi il 21.5.2020, tenuto conto del termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette mesi sei, al quale vanno aggiunti 259 giorni di sospensione ex art. 159, c.p. e solo 54 giorni di sospensione straordinaria ex art. 83, d.l. n. 18 del 2020, periodo calcolato dal 18.3.2020, data dell'udienza di rinvio innanzi alla corte di appello, all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso la Cavaliere deduce un evidente travisamento dei fatti di causa, in quanto le dichiarazioni della persona offesa in punto di coinvolgimento della Cavaliere nella vicenda per cui è processo sono da ritenersi inattendibili, anche perché parzialmente smentite da quanto riferito dalle testimoni oculari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], apparendo piuttosto logico sostenere che la Cavaliere non fosse presente al momento dell'aggressione e che la stessa non abbia mai avuto ii minimo contatto con il marito, prima che quest'ultimo consumasse l'aggressione in danno del Pellegrino. 4. Due sono i motivi di ricorso proposti nell'interesse della parte civile. 4.1. Con ii primo, il Pellegrino contesta l'affermazione su cui si fonda la decisione dei giudici di merito, secondo cui non è configurabile in capo al [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla tipologia di mansioni a lui affidate nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato che lo legava alla Federico II quando fu assunto nel 1999, in qualità di bidello-custode, alcuna posizione di garanzia a salvaguardia dell'incolumità dei soggetti da possibili aggressioni consumate nei locali universitari, funzione spettante invece a [OSCURATO:PERSONA], addetto alla sorveglianza dei locali in questione per conto deila società di vigilanza "CIVIN", posizione di garanzia che costituisce condizione indispensabile per configurare a carico dell'imputato un concorso a titolo omissivo nel reato commissivo di lesioni personali volontarie consumato dalla Cavaliere, dal Petricciulo e dagli altri soggetti non identificati. Il ricorrente ritiene, invece, che tale posizione di garanzia sussista e sia fondata suil'art. 20, d.lgs. n. 81 del 2008, dal dovere di diligenza derivante dagli artt. 2104, co. 1, e 1176, c.c.; dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva di fatto compiti di portineria e di custodia, in co:labiorazione con ['addetto alla vigilanza. Alla luce di tali disposizioni il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto controllare con l'opportuna diligenza i flussi di entrata e di uscita del pubblico, anche attraverso i monitor presenti nella cabina della portineria; procedere alla chiusura delle porte dell'università, una volta accortosi della situazione di pericolo in cui versava la parte civile, per impedire agli aggressori del Pellegrino di entrare liberamente nel plesso universitario e, infine, avvisare di quanto stava accadendo la polizia e i suoi superiori.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso ogni pronuncia in relazione alla richiesta della parte civile appellante di condannare al risarcimento dei danni anche i responsabili civili Università degli studi di [OSCURATO:PERSONA] II e società di vigilanza privata "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." 5. Ritiene il Collegio che il ricorso dell'imputata sia parzialmente fondato, nei termini che seguono, mentre del tutto inammissibile appare quello della parte civile. 6. Iniziando ad esaminare la posizione della Cavaliere, va, innanzitutto, rilevata l'inarnmissibilità del secondo motivo di ricorso. La ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio (come si evince plasticamente dall'eccepito "travisamento del fatto": cfr. p. 5 del ricorso)„ posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è queiia cfl reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il d.ssentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di mento e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena i'inammissibiiità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità deil'elemento {attuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come sjia detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare una versione alternativa dei fatti, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. 6.1. Il primo motivo di ricorso, invece, deve ritenersi parzialmente fondato solo con riferimento al delitto di cui all'art. 612, c.p., non anche in ordine al delitto di cui agli artt. 112, n. 1); 582, 583 e 585, in relazione all'art. 577, n. 4) (61, n. 1), c.p., in ordine al quale esso si appaiesa manirestamente infondato. Ed invero, come correttamente rilevato dal Procuratore generale della Repubblica presso io Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 20.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, da valere come memoria, essendo stata chiesta la trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi che ci occupano, la pena per il reato di cui agli artt. 582, 583 e 585, in relazione all'art. 577 n. 4 (61 n. 1), c.p., è pari, nel massimo edittale, a sette anni di reclusione. Il relativo termine di prescrizione, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157„ 160 e 161, c.p., nella sua estensione massima, tenuto conto, cioè, delle cause interruttive del relativo decorso intervenute nel corso del procedimento, matura in otto anni e nove mesi. Ne consegue che, trattandosi di reato commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenuto conto delle cause di sospensione individuate dallo stesso ricorrente, alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado (intervenuta il 10.9.2020) non era decorso il suddetto termine di prescrizione, mentre, anche a considerare ie intervenute sospensioni, era perento il più ridotto terrnine di prescrizione (pari, nella sua estensione massima a sette anni e sei mesi) previsto per il concorrente reato di cui all'art. 612, co. 2, c.p., per il quale la Cavaliere era stata condannata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, alla pena di quattro giorni di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria della multa, nella misura di 1000,00 euro.Ciò impone al Collegio di rilevare la compiuta prescrizione del reato di cui all'art. 612, c.p., posto che il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, riievabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Ed invero, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di prosciouilmento nei merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. II, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza non sussistente nel caso in esame. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali, limitatamente al reato ex art. 612, c.p., in quanto estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena di 100000 euro di multa. Mentre, nel resto, li ricorso della Cavaliere va dichiarato inammissibile per e ragioni già esposte. Tale conclusione appare conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenU ai singoli capi di imputazione impedisce che dell'lrnpugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale (nel caso in esame il reato di lesioni personali volontarie aggravate) è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo 12, sentenza di appello (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Rv. 270130; Cass., Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Rv. 283269). La non completa soccombenza della ricorrente comporta che quest'ultima non sia condannata al pagamento delle spese del procedimento, né di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della cassa delle ammende. 7. Inammissibile deve ritenersi il ricorso della costituita parte civile, perché sorretto da motivi del tutto generici. La corte territoriale ha rigettato l'impugnazione sul punto della costituita parte civile, sulla base del presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse titolare di una specifica posizione di garanzia, potendosi configurare, nel caso in esame; "una chiara ipotesi di mera connivenza", dunque "un comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] che, seppur riprovevole dal punto di vista norale, non rileva penalmente, stante l'assenza di uno specifico obbligò di intervento'. Ciò in quanto "dalia lettura del contratto di lavoro stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA] e 'Ateneo, emerge che questi fu assunto dall'Università di Napoli "Federico II nel '99 con la mansione di bidello-custode, cui sono correlate le funzioni di riordino di suppellettili, manutenzione delle attrezzature, trasporto dei materiali e pulizia dei locali cui si è assegnati. Nelle mansioni in oggetto, quindi, al contrario di quanto asserito dalla difesa; non rientra l'attività di tutela o di salvaguardia dell'incolumità dei soggetti da possibili aggressioni da parte di terzi (funzione spettante a Russo .:,.ritonic, addetto alla sorveglianza dei locali per conto della socieltà di vicinanza CIVIN)". Che i compito del [OSCURATO:PERSONA] fosse circoscritto entro gli indicati limiti, era stato, inoltre, confermato anche dalle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] (dipendente dell'Università e collega del [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] (capo dell'ufficio affari speciali del personale) e [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca dei fatti dirigente dell'Università). La corte territoriale, inoltre, ha evidenziato che, ove anche si volesse ritenere sussistente l'obbligo giuridico di intervento impeditivo a carico dei [OSCURATO:PERSONA], "comunque non vi sarebbe stata per lui la possibilità materiale di assumere l'azione impeditiva idonea, considerate le circostanze di tempo e il numero di esecutori". Si tratterebbe, dunque, di un obbligo inesigibile, attesa l'età avanzata del [OSCURATO:PERSONA] (un uomo di sessanta anni) e ia mancanza di un'arma di cui potersi avvalere, senza tacere che non è possibile nemmeno affermare che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] sia stata la condicio sine qua non dell'evento lesivo, apparendo l'inerzia del [OSCURATO:PERSONA], "per le modalità con cui si sono svolti i fatti e la personalità degli aggressori", irrilevante sotto il profilo causale (cfr. pp. 9-10 della sentenza di appello). Orbene ia motivazione della corte territoriale appare sicuramente in linea con l'approdo interpretativo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nella materia che ci occupa. Come è stato affermato in una serie di condivisibili arresti, infatti, nei reati colposi omissivi impropri, l'addebito della responsabilità presuppone i'individuazione di una posizione di garanzia da cui discenda l'obbiige giuridico di impedire l'evento, il quale si caratterizza rispetto agii altri obblighi di agire in ragione della previa attribuzione al garante degli adeguati poteri di impedire accadimenti offensivi di beni altrui (cfr. Cass., Sez. 4, n. 22614 del 19/02/2008, Rv. 239900). Siffatta posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche dem Liverse fgure CII garante, purché l'agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto (cfr. Cass., Sez. 4, n. 39231 Lei 18/072019„ Rv. 277193). - [OSCURATO:PERSONA] di una posizione di garanzia, peraltro, come è stato op;DurLii-iarrieriLe chiarito, non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza deiia violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (cfr. Cass.„ Sez. Sez. 4, n. 21554 del 05/05/2021, Rv. 281334). Particolarmente incisiva è l'indagine che si richiede in punto di accertamento del nesso causale, posto che, come è stato ribadito anche di recente, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo cc,fficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondate,. ol'klre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle oeneralizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità dei caso concreto (cfr. Cass., Sez. 4, n. 24372 del 09/04/2019, Rv. 276292). Orbene con ii suo ricorso la parte civile dimostra di non avere meditato con sufficienza i principi di diritto sinteticamente ora riassunti. L'attenzione dei ricorrente si è infatti concentrata prevalentemente sul profilo della ritenuta configurabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] di una posizione di darunzia. ad avviso del Collegio non convincente, perché dalle richiamate disposizioni normative non si evince, se non attraverso una forzaLira: intei-pretativa„ uno specifico dovere a carico del custode cleii'Lihi‘,:ersità di assicurare l'incolumità dei terzi, né risulta che allo stesso siano stati attribuiti dall'amministrazione universitaria "adeguati poteri W impedire accadimenti offensivi di beni altrui" ovvero che egli abbia :riai assunto "la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico dei cc. proteM;'. Ma, soprattutto, nessun rilievo specifico viene svolto dal Pellegrino sui necessari profili della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la pretesa regola cautelare violata mirava a prevenire e della sussistenza del lesso causale Ira l'omissione e l'evento, che può essere affermata, come si è detto, solo alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, fondato, tra l'altro, sulle particolarità del caso concreto. Ed invero il ricorrente indica solo la condotta che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto serbare, conformemente alla posizione di garanzia, a suo :jravanlo quest'ultimo, ma nulla argomenta sui menzionati profili e; in particolare; sulla configurabilità del predetto nesso causale, su cui: invece, come si detto, si era soffermata con specifica motivazione la corte territoriale. Si tratta di una lacuna rilevante, posto che, come da tempo chiarito dalla CorteL Cassazione, nella sua espressione più autorevole, in tema di reato colposo omissivo improprio, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interacenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutur o dei giuciizio (cfr. Cass., Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Rv. Dubbio che, ove anche Fosse astrattamente formulabile, il ricorso della parte civile certo non risolve in alcun modo. 7.1. Manifestamente infondato, oltre che assolutamente generico, deve ritenersi i secondo motivo di ricorso Confermata la pronuncia assolutoria del [OSCURATO:PERSONA], in primo e in secondo graOo„ non è ipotizzabile una condanna dei responsabili civili indicati dalla parte civile ricorrente (e si badi che il [OSCURATO:PERSONA], dipendente della "CiVIN", che secondo il ricorrente, in quanto addetto alla nza, giustificherebbe la condanna di quest'ultima in qualità di responsabile civile„ nemmeno risulta imputato nel presente processo). La decisione sulla richiesta di risarcimento del danno, infatti, presuppone sempre una sentenza di condanna (cfr. Cass., Sez. 4, n. 19026 del 14/03/2002, Rv. 221465).• Principio ribadito in un recente e condivisibile arresto, in cui è stata ritenuta illegittima la sentenza che, pur avendo assolto l'imputato, aveva condannato ii responsabile civile ai risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, perché, ad eccezione del caso previsto dall'art. 578, c.p.p., il giudice penale può decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile solo quando pronunci sentenza di condanna (cfr. Cass., Sez. 4, n. 8940 del 15/02/2019, Rv. 275217). 8. Alle dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Pellegrino, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere ques itirno immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni d. inamn-ìissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché, ai sensi dell'art. 541, co. 2, c.p.p., alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla responsabile civile Università degli studi di Napoli, che si liquidano in euro 2000,00. P.Q.M. Annuila senza rinvio ia sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui all'art. 612, c.p., perché estinto per prescr:zione ed eanIna la relativa pena di euro 1000,00 di multa. inammissibile nel resto il ricorso della Cavaliere. Dichiara inammissibile il ricw-so