CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO PER I BENI E [OSCURATO:PERSONA]’ CULTURALI E [OSCURATO:PERSONA], in perso na del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 5439/2019 pubblicata in data 13 novembre 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], accettata dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento a favore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle spese di giudizio che liquida in euro 3000,00 oltre spese prenotate a debito. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata