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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14530/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22932-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERME; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 983/18/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 17/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso la richiesta del pagamento del contributo unificato, in misura pari ad euro 139, relativo alla procedura di esecuzione mobiliare, lamentando la violazione degli artt. 9 e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002 perché il contributo consegue unicamente all'attivazione di un processo ovvero di una attività giurisdizionale, entrambe non richieste nella procedura in esame; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che con lo sfratto e l'attività di rilascio dell'immobile ad opera dell'ufficiale giudiziario già si attiva il procedimento di esecuzione, di natura giurisdizionale e l'art. 37, comma 6, lett. o), del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 prevede l'obbligo di versare il contributo unificato anche per i procedimenti esecutivi di consegna e rilascio.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre il Ministero di Giustizia si Ric. 2021 n. 22932 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- costituiva limitandosi a chiedere di essere sentito all'udienza eventualmente fissata e concludeva per il rigetto del ricorso.

Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, 59 c.p.c., 102 Cost. e del d.P.R. n. 1229 del 1959, per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistere l'obbligo di versamento del contributo unificato in assenza di ricorso al giudice dell'esecuzione e dell'iscrizione al ruolo di un procedimento esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 202 [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22932-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERME; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 983/18/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 17/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso la richiesta del pagamento del contributo unificato, in misura pari ad euro 139, relativo alla procedura di esecuzione mobiliare, lamentando la violazione degli artt. 9 e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002 perché il contributo consegue unicamente all'attivazione di un processo ovvero di una attività giurisdizionale, entrambe non richieste nella procedura in esame; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che con lo sfratto e l'attività di rilascio dell'immobile ad opera dell'ufficiale giudiziario già si attiva il procedimento di esecuzione, di natura giurisdizionale e l'art. 37, comma 6, lett. o), del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 prevede l'obbligo di versare il contributo unificato anche per i procedimenti esecutivi di consegna e rilascio. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre il Ministero di Giustizia si Ric. 2021 n. 22932 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- costituiva limitandosi a chiedere di essere sentito all'udienza eventualmente fissata e concludeva per il rigetto del ricorso. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, 59 c.p.c., 102 Cost. e del d.P.R. n. 1229 del 1959, per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistere l'obbligo di versamento del contributo unificato in assenza di ricorso al giudice dell'esecuzione e dell'iscrizione al ruolo di un procedimento esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 202 [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO
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