CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 25661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 23 settembre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, in data 8 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628, secondo e terzo comma, n. 3-quater cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del Fatto nella fattispecie di furto con strappo, è del tutto aspecifico avendo la Corte territoriale già chiarito che "la dinamica della seconda fase dell'accaduto non è affatto oscura, ma è chiaramente ricavabile dagli atti ed è stata puntualmente ricostruita dal giudice di primo grado sulla scorta delle sommarie informazioni ... dei soggetti presenti in occasione del fatto ..." (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge in relazione alla omessa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-quater cod. proc. pen., è anche aspecifico avendo la Corte territoriale evidenziato che "il maggior disvalore della condotta è data dal fatto che la vittima che si trovi presso istituti bancari al momento in cui viene aggredita a scopo predatorio con maggiore probabilità è in possesso di somme di denaro, di talchè è del tutto irrilevante che la vittima si sia recata a compiere un'operazione bancaria ovvero sia in procinto di recarvisi ..." (v. pag. 7 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]