CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 36352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24026-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 104, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 26, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1250/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27.06.2017; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.05.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 24026 sez. S2 -ud. 26-05-2022 - 2 - Udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale PAOLA D'OVIDIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o,in subordine, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Maria G razia Cordaro lamentavano, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rese , di aver subìto l’occupazione illegittima dei terreni di cui essi si dichiaravano proprietari. Convenivano, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]( attuali controricorrenti ) , affinché il giudice di prime cure –previa individuazione e delimitazione esatta dei confini (exart. 950 cc) della pa rticella di terreno n . 1180 di proprietà dei ricorrenti – li condannasse alla riduzione in pristino (rimozione di un cancello da essi apposto sulla particella 1401, confinante con particella 1180). I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto delle domande attoree; proponendo domanda riconvenzionale, chiedevano inoltre che fosse riconosciuta l’esistenza di una servitù di passaggio carrabile a favore del loro fondo(ai fini del l’accesso alla strada pubblica), gravante sul fondo degli attori. Dopo lo svolgimento di complesse oper azioni peritali, il Tribunale adit o , accertato il confine tra i fondi di proprietà delle parti, accoglieva le domande attoree e rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti. 2. Sull’appello proposto dai convenuti, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado. La Corte territoriale osservava che: -la seconda C.T.U., disposta dal giudice a seguito di richiesta di sostituzione del primo C.T.U. da parte degli attori, aveva effettuato un accertamento accuratissimo e ben documentato, avvalendosi di strumentazione di alto profilo tecnico: dalla Ric. 2017 n. 24026 sez. S2 -ud. 26-05-2022 - 3 - relazione si evincevache l’ausiliario del giudice aveva tenuto conto del frazionamento e degli altri atti prodotti dalle parti; - la sentenza n. 189/2006 , pronunciata diversi anni prima dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] tra le stesse parti,aveva petitum e causa petendi assolutamente differenti da quelli oggetto del contenzioso, poiché aveva ad oggetto la domanda di arretramento di un muretto di sostegno di un terrapieno realizzato a ridosso del confine senza l’osservanza delle distanze legali; era,pertanto , irrilevante che detta sentenza avesse riconosciutoo avesse presupposto che il confine fosse quello effettivo e legittimo; - la servitù di passaggio pretesa dai convenuti non risulta va costituita a mezzo dell’atto pubblico dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale i danti causa dei sigg.ri Giordano - Cordaro avevano acquista to il fondo poi trasferito a questi ultimi;in tale atto negoziale risultava l’assunzione di un mero obbligo di costituire la servitù, tanto che della stessa non si rinvenivatrascrizione. 3. Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattromotivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in due diverse doglianze, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 950 e 2909 cod. civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 ), c od. proc. civ. Lamentano i ricorrenti: a) mancata e/o errata valutazione dei titoli di proprietà e degli allegati contenenti il tipo di frazionamento, ivi comprese le descrizioni Ric. 2017 n. 24026 sez. S2 -ud. 26-05-2022 - 4 - dei luoghi e dei punti fiduciali effettuate e sottoscritte dal tecnico comunale, dai quali documenti ‒ a loro dire ‒ risulterebbe in modo chiaro ed inequivocabile quali sono i confini corretti tra i fondi e qual è la sede corretta della stradella.In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che il secondo C.T.U. non avrebbe tenuto in considerazione il frazionamento ed il grafico contenuto nei titoli di proprietà; b) mancata e/o errata valutazione di prove documentali contenute in altra sentenza passata in giudicato tra le parti in causa. Lamentano che il g iudice di seconde cure non avrebbe tenuto conto delle risultanze della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 189/2006 emessa tra le stesse parti,avente ad oggetto le distanze legali tra i fondi delle parti in causa, quale prova certa e incontestabile (essendo passata in giudicato)dell’esistenza di un muro di cinta come punto certo del confine. 1.1. Il motivo è inammissibile. La doglianza sub a) difetta di specificità, in quanto non esamina il contenuto precettivo delle norme asseritamente violate, raffrontandolo con le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata; essa, peraltro, non coglie e non censura la ratio decidendi della impugnata sentenza (Cass. , Sez . U n. , n. 23745 del 20.10.2020). Si deduce, nella sostanza, un errore di interpretazione di atti negoziali, senza tuttavia denunciare la violazione delle pertinenti norme di legge che dettano i criteri di interpretazione (artt. 1362 e ss. cod. civ.). I ricorrenti tenta no di riproporre latesi interpretativa già valutata dal giudice di seconde cure (p. 3 della sentenza), ma rigettata con motivazione esaustiva, scevra da vizi logici e giuridici , avendo il giudice d’appello avvalorato la seconda C.T.U. apprezzandone le risultanze Ric. 2017 n. 24026 sez. S2 -ud. 26-05-2022 - 5 - probatorie a valle di attento esame della relazione e dei metodi di lavoro adottati dall’ausiliario. 1.2. Anche la doglianza sub b)difetta di specificità e non supera la soglia della assoluta genericità. La Corte territoriale ha spiegato che la sentenza richiamataaveva ad oggetto un petitumed una causa petendi diversa. A fronte di tale motivazione, il ricorrente non spiega l’origine della precedente controversia e le domande in essa proposte; non riproduce il contenuto della invocata sentenza, néfornisce indicazione sulla sua allocazione in atti. Ne deriva l’inammissibilità della censura sia ai sensi dell’art. 366 n. 4, sia ai sensi dell’art. 366 n. 6, cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5),cod. p roc . c iv . , pe r omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamentano i ricorrenti che, a fronte di due contrastanti C.T.U., il giudice di seconde cure avrebbe dovuto esaminare in modo approfondito le risultanze dei due accertamenti peritali e motivare l’adesione all’uno o all’altro. 2.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili. Innanzitutto, la censura è inammissibile per l’esistenza di una «doppia conforme» ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame). In presenza di «doppia conforme», il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare specificamente le ragioni poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro Ric. 2017 n. 24026 sez. S2 -ud. 26-05-2022 - 6 - diverse (ex plurimis: Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6 - 2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, i ricorrenti non hanno adempiuto tale onere, non avendo indicato le ragioni di diversità fra le due pronunceche hanno giudicato in modo conforme. La censura è anche inammissibile ove dovesse intendersi come “omesso esame di fatto decisivo”. I ricorrenti, infatti, non hanno minimamente indicato il “fatto decisivo”oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte distrettuale. Secondo i principi fissati da Cass.,Sez. U n. , Sentenza n. 8053 del 07.04.2014, l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., deve essere riferita ad un «fatto storico», principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In ogni caso, il motivo è inammissibile anche perché non tiene conto delle argomentazioni poste dalla Corte di Appello a sostegno della sua decisione: la Corte territoriale si è soffermatasulle ragioni di condivisione della seconda C.T.U., ricordando –quanto al profilo di comparazione tra le due risultanze peritali - come «appartenga ai poteri del giudice del merito disattendere le risultanze di un accertamento tecnico e disporne un altro». Il motivo manifesta il dissenso dei ricorrenti rispetto all’esito della valutazione compiuta dai giudici di merito e si riduce alla sollecita zione di una diversa valutazione dei fatti, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Ric. 2017 n. 24026 sez. S2 -ud. 26-05-2022 - 7 - 3. Con il terzo motivo si deduce violazione o errata applicazione degli artt. 1058, 1079, 1068 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano l’errata lettura dei titoli di proprietà prodotti, dai quali risult erebbe che l’assunzione di un obbligo per la costituzione della servitù si sia poi risolto nell’effettiva costituzione di detta servitù . Da tale errore discenderebbe ‒ a loro dire ‒ l’ulteriore violazione e/o errata applicazione dell’art. 1068 cod. civ., consistente nella mancata ammissione delle prove testimoniali, attraverso le quali sarebbe stato possibile dimostrare la circostanza che la stradella sarebbe stata illegittimamente spostata dagli odierni controricorrenti. 3.1. Anche il terzo motivo è inammissibile. I ricorrenti censurano l’interpretazione degli atti negoziali compiuta dalla Corte territoriale e sollecitano una diversa interpretazione. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, l’interpretazione degli atti negozialicostituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e segg. cod. civ. o di motivazione mancante o manifestamente illogica, ossia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione (cfr., ex multis , Cass., Sez. L, n. 17168 del 09/10/2012; Sez. 2, n. 13242 del 31/05/2010). Nella specie, i ricorrenti non hanno denunciato la violazione di alcuno dei criteri di interpretazione dei negozi previstidalla legge (artt.1362 e segg. cod. civ.); e, d’altra parte, la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta esente da vizi logici e giuridici. 3.2. È incensurabile anche il giudizio di irrilevanza della prova testimoniale dedotta, congruamente motivato in quanto la detta prova Ric. 2017 n. 24026 sez. S2 -ud. 26-05-2022 - 8 - puntava a provare l’esistenza materiale della stradella, circostanza ‒ questa ‒ irrilevante ai fini dell’accertamento del titolo della servitù. 4. Il quarto motivo‒col quale i ricorrenti (sul presupposto della fondatezza delle loro pretese) si dolgono di essere stati condannati alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio ‒ rimane assorbito nella declaratoria di inammissibilità dei precedentimotivi. 4.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi