CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32493-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo STUDIO LEGALITA_X STUDIO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3147/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 32493 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg n. 32493/20 [OSCURATO:SOCIETA]. c/ Comune di [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania sez. distaccata di Salerno n. 3147/20 dep. il 24/06/2020 che, in controversia su impugnazione degli avvisi di accertamento IMU nn. 11255 e 2232 relativi alle annualità 2012 e 2013, ha rigettato l'appello presentato dalla Società riconoscendone la soggettività passiva dell'imposta nonostante alla scadenza del contratto di leasing, la società proprietaria non avesse ancora acquisito la materiale disponibilità del bene. Infatti, la CTR afferma che "in caso di locazione finanziaria il soggetto passivo ai fini IMU è il locatario per tutta la durata del contratto. Alla scadenza del contratto avvenuta il 27/03/2012 tenuto al pagamento dell'imposta è (però) il proprietario dell'immobili". Sancendo che "la soggettività passiva ai fini IMU (alla scadenza del contratto) si determina in capo al locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene". Il Comune di Battipaglía è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 23/2011, per aver la CTR erroneamente individuato il soggetto passivo dell'imposta IMU, trattandosi di immobili ceduti in locazione finanziaria per i quali era intervenuta la cessazione formale del contratto senza la riconsegna materiale del bene. 2. Il motivo è infondato. 3. La fattispecie ha ad oggetto l'individuazione del soggetto passivo IMU nel caso di cessazione del contratto di locazione finanziaria, ove la riconsegna dell'immobile avvenga solo in data successiva. 3.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di IMU l'articolo 9 del D.Lgs. 23/2011 individua, nella locazione finanziaria, il locatario come soggetto passivo dell'imposta, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che la società di leasing — locatrice — ritorna ad essere il soggetto passivo, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore (Cass.n.13793/2019; Cass. n. 25249/2019; Cass. n. 418/2021). 3.2. In quella circostanza si è specificamente ritenuto che "la cessazione dello status di soggetto passivo IMU viene chiaramente individuate dalla norma primaria di imposta e per l'effetto il locatario finanziario non si apprezza più come soggetto passivo, non tanto dalla riconsegna del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, che ai fini dell'IMU, come nella disciplina civilistica, si determina nel momento del pagamento dell'ultimo canone in base alla durata stabilita nel contratto oppure, nelle ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella fattispecie, dal momento in cui il contratto è stato risolto." 3.3. Si è parimenti aggiunto, nella medesima circostanza, che "non appare pertinente il richiamo operato dal Giudice del gravame alla normativa della Tasi non potendosi applicare la medesima disposizione, che è riferita a un diverso tributo e che non riveste certo valenza interpretativa." In sintonia con tale precedente si è successivamente affermato che in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. n. 29973/2019; Cass. n. 418/2021). 4. Sulla base di questi principi, confermati anche da Cass.n.22123/2020, che vanno sicuramente condivisi, il ricorso proposto dal proprietario dei beni concessi in leasing per i quali era intervenuta la cessazione formale del contratto senza la riconsegna materiale del bene, è infondato. Il ricorso va quindi rigettato, avendo la CTR legittimamente ritenuto la società concedente dei contratti di leasing risulti responsabile per il pagamento dell'IMU. 5. Quanto alla richiesta di annullamento delle sanzioni, contenuta anche nella memoria, va ribadito che occorre in proposito un'apposita domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, fin dal primo grado di giudizio. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata il principio secondo cui: "In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello" (Cass. n. 25320/2022 e Cass.n.15406/2021; conf. n. 14402/2016). 6. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione del Comune intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Roma, 13 ottobre 2022