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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28150/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23585/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Roma alla via Laurentina, n. 563/1. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, alla V ia dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrenti – Avverso la ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 6182/2022, depositata in data 24 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: REVOCAZIONE (Ord. n. 6182/2022 Sesta sez. Cass.)

1. La contribuente impugnava dinanzi la C.t.p. di Roma l’intimazione di pagamento n. 09720169048070745000, notificatale in data 28 ottobre 2016 da [OSCURATO:SOCIETA]. – Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale della notifica di alcune delle sottese cartelle di pagamento.

2. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 23044/09/2017, accoglieva il ricorso della contribuente, in ragione della mancata prova fornita dall’Agente della Riscossione sull’esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica dell’intimazione impugnata.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1017/01/2020, depositata in data 21.02.2020, accoglieva il gravame, riformando le statuizioni del giudice di prime cure.

4. Contro la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’ufficio finanziario e l’ente della riscossione resistevano con controricorso.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6182 del 2022, rigettava il ricorso.

5. Avverso la detta ordinanza della Corte di cassazione, la contribuente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cui l’Agenzia delle entrate – Riscossione resiste con controricorso.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Sul motivo della revocazione dell’ordinanza: manifesto errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio» la ricorrente lamenta l’errore di fatto nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di considerare la richiesta, evidenziata nella memori a della contribuente, relativa alla sospensione del giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione in attesa della pronuncia relativa alla esperita azione di querela di falso.

2. Va premesso che la domanda di revocazione è stata proposta con atto di citazione e non con ricorso come correttamente andava fatto ex artt. 365 e 391 bis cod. proc. civ.; comunque, pur esercitando il potere di riconvertire l’atto alla luce della sussistenza di tutti i requisiti, il ricorso è inammissibile.

La ricorrente si duole che nell’ordinanza impugnata non sia stata valutata la richiesta di sospensione del giudizio pendente presso la Corte, avanzata nella memori a ex art. 378 c.p.c. e depositat a dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in data 20 gennaio 2022, in attesa della pronuncia relativa alla esperita azione di querela di falso.

2.1. In primo luogo, va osservato come in alcun modo possa dirsi che la Corte sia incorsa, con il provvedimento in questa sede impugnato, in una svista percettiva,tale da poter integrare l’errore revocatorio, essendo dato espressamente atto nell’ordinanza di cui si chiede la revocazione del deposito della memoria a seguito della proposta avanzata dal relatore in vista dell’adunanza camerale ivi fissata.

2.2. Vapoi qui richiamata la giuri sprudenza di questa Corte (Cass.9 maggio 2017, n. 11327, 23 ottobre 2014, n. 22517), secondo cui le nullità della sentenza derivanti non dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito, la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., con riferimento al giudizio di legittimità.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23585/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Roma alla via Laurentina, n. 563/1. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, alla V ia dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrenti – Avverso la ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 6182/2022, depositata in data 24 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: REVOCAZIONE (Ord. n. 6182/2022 Sesta sez. Cass.) 1. La contribuente impugnava dinanzi la C.t.p. di Roma l’intimazione di pagamento n. 09720169048070745000, notificatale in data 28 ottobre 2016 da [OSCURATO:SOCIETA]. – Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale della notifica di alcune delle sottese cartelle di pagamento. 2. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 23044/09/2017, accoglieva il ricorso della contribuente, in ragione della mancata prova fornita dall’Agente della Riscossione sull’esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica dell’intimazione impugnata. 3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1017/01/2020, depositata in data 21.02.2020, accoglieva il gravame, riformando le statuizioni del giudice di prime cure. 4. Contro la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’ufficio finanziario e l’ente della riscossione resistevano con controricorso. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6182 del 2022, rigettava il ricorso. 5. Avverso la detta ordinanza della Corte di cassazione, la contribuente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cui l’Agenzia delle entrate – Riscossione resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Sul motivo della revocazione dell’ordinanza: manifesto errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio» la ricorrente lamenta l’errore di fatto nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di considerare la richiesta, evidenziata nella memori a della contribuente, relativa alla sospensione del giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione in attesa della pronuncia relativa alla esperita azione di querela di falso. 2. Va premesso che la domanda di revocazione è stata proposta con atto di citazione e non con ricorso come correttamente andava fatto ex artt. 365 e 391 bis cod. proc. civ.; comunque, pur esercitando il potere di riconvertire l’atto alla luce della sussistenza di tutti i requisiti, il ricorso è inammissibile. La ricorrente si duole che nell’ordinanza impugnata non sia stata valutata la richiesta di sospensione del giudizio pendente presso la Corte, avanzata nella memori a ex art. 378 c.p.c. e depositat a dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in data 20 gennaio 2022, in attesa della pronuncia relativa alla esperita azione di querela di falso. 2.1. In primo luogo, va osservato come in alcun modo possa dirsi che la Corte sia incorsa, con il provvedimento in questa sede impugnato, in una svista percettiva,tale da poter integrare l’errore revocatorio, essendo dato espressamente atto nell’ordinanza di cui si chiede la revocazione del deposito della memoria a seguito della proposta avanzata dal relatore in vista dell’adunanza camerale ivi fissata. 2.2. Vapoi qui richiamata la giuri sprudenza di questa Corte (Cass.9 maggio 2017, n. 11327, 23 ottobre 2014, n. 22517), secondo cui le nullità della sentenza derivanti non dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito, la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., con riferimento al giudizio di legittimità. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il
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