CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Noureddine ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Verona, ad esito di rito abbreviato, di condanna del predetto, in concorso con altre due persone, per furto ai danni di esercizio commerciale (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che il ricorrente con l'unico motivo ha dedotto vizio della motivazione quanto alla dosimetria delle pena, per il diniego delle generiche, viceversa congruamente motivato dai giudici territoriali che hanno rilevato l'assenza di elementi positivi valutabili e la mancata dimostrazione di segni di resipiscenza; che le doglianze non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), non avendo parte ricorrente neppure articolato censure specifiche, né allegato elementi non valutati dai giudici territoriali, di talché il ricorso si palesa anche autosufficiente; che, in ogni caso, le motivazioni a sostegno del diniego delle generiche sono coerenti con il disposto normativo di cui all'art. 62 bis, cod. pen. e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Mangliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269); che detta valutazione è insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, solo genericamente dedotti, con conseguente inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]