CNELTesto definitivoSezione Terziario E ServiziDecisione del 1 giugno 2024
CNEL n. H168/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H168
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti da Aziende esercenti attività del Commercio, Turismo e Servizi
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti da Aziende esercenti attività del Commercio, Turismo e Servizi
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: terziario, distribuzione e servizi; turismo
Parti datoriali: CONFSIN
Parti sindacali: FEDERDIPENDENTI
Decorrenza: 2024-06-01
Scadenza: 2027-05-31
Stipula: 2024-05-31
Stato: Acquisito
Identificativo: 20347
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=190421
--- Testo contratto ---
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
ORGANIZZAZIONI DATORIALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CONF.SIN. FEDERDIPENDENTI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
per i dipendenti da Aziende esercenti attività del
Commercio, Turismo e Servizi
(In vigore dal 01 giugno 2024 al 31 maggio 2027)
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del
testo contrattuale e ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo
espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici riservandosi ogni azione di
salvaguardia. Gli Enti Istituzionali (CNEL), le Banche Dati ed i Lavoratori delle Aziende
ove si applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche
memorizzandolo su supporti cartacei od informatici.
Riproduzione totale vietata, con qualsiasi mezzo, inclusa la fotocopia.
Tutti i diritti sono riservati.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da Aziende esercenti attività del
Commercio, Turismo e Servizi
La presente edizione di stampa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
Dipendenti da Aziende del settore “Commercio, Turismo e Servizi” è stata autorizzata
dalle Organizzazioni firmatarie:
FEDERDIPENDENTI: Confederazione Nazionale dei Lavoratori Dipendenti e dei
Pensionati
Conf.Sin. Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
L’anno 2024 il giorno 31 del mese di Maggio, in Roma (RM) presso la sede della
CONF.SIN.,
TRA
L’Organizzazione Datoriale:
- CONF.SIN. – Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi con sede in
ROMA (RM) alla Circonvallazione Clodia, 163/167 – C.F. 96420760587
rappresentata dal Presidente Nazionale Antonio Pagano;
E
L’ Organizzazione Sindacale:
- FEDERDIPENDENTI – Confederazione Nazionale dei Lavoratori Dipendenti e
dei Pensionati corrente in Roma (RM) alla Circonvallazione Clodia, 163/167 C.F.
93116140752 rappresentata dal Presidente Nazionale Dott. Simone Resinato
SI STIPULA
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio, Turismo e Servizi
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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INDICE
TITOLO I – Aspetti generali .................................................................................................... 13
Art. 1 - Premessa .................................................................................................................. 13
Art. 2 - Disposizioni ............................................................................................................... 13
TITOLO II – Diritti sindacali e d’associazione ....................................................................... 14
Art. 3 - Sindacato .................................................................................................................. 14
Art. 4 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) .......................................................... 14
Art. 5 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale) ........................................................ 14
Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale) ......................................... 14
Art. 7 - Diritto d’affissione ...................................................................................................... 15
Art. 8 - Assemblea ................................................................................................................ 15
Art. 9 - Referendum .............................................................................................................. 15
Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori ................................................................................ 15
Art. 11 - Trattenuta sindacale ................................................................................................ 16
TITOLO III – Livelli di contrattazione ..................................................................................... 17
Art. 12 - Livelli di Contrattazione ........................................................................................... 17
Art. 13 - Contrattazione Collettiva.......................................................................................... 17
Art. 14 - Contrattazione aziendale ......................................................................................... 17
Art. 15 - Contrattazione di secondo livello ............................................................................. 17
TITOLO IV – CCNL: Decorrenza e Durata .............................................................................. 19
Art. 16 - Decorrenza e durata ................................................................................................ 19
TITOLO V – CCNL: Esclusività di stampa e distribuzione contratti .................................... 20
Art. 17 - Esclusività di stampa ............................................................................................... 20
Art. 18 - Trasmissione CCNL ................................................................................................ 20
Art. 19 - Distribuzione CCNL ................................................................................................. 20
TITOLO VI – C.C.N.L.: Efficacia .............................................................................................. 21
Art. 20 - Efficacia ................................................................................................................... 21
TITOLO VII – Mobilità e mercato del lavoro........................................................................... 22
Art. 21 - Mobilità e Mercato del Lavoro .................................................................................. 22
TITOLO VIII – Gli istituti del nuovo mercato del lavoro ........................................................ 23
Art. 22 - Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato .................................................. 23
Art. 23 - Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive modifiche
............................................................................................................................................. 23
Art. 24 - Istituti del nuovo mercato del lavoro ........................................................................ 23
TITOLO IX – Lavoro a tempo parziale (Part Time) ................................................................ 25
Art. 25 - Lavoro a tempo parziale: Definizione ....................................................................... 25
Art. 26 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale .................................................... 25
Art. 27 - Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione ................................................. 26
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Art. 28 - Lavoro a tempo parziale post Partum ...................................................................... 26
Art. 29 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura .................................... 27
TITOLO X – Lavoro a tempo determinato ............................................................................. 28
Art. 30 - Assunzione – Documentazione ............................................................................... 28
Art. 31 - Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima –Proroghe e Rinnovi–Divieti–Limiti 28
Art. 32 - Tredicesima mensilità ............................................................................................. 30
Art. 33 - Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto .................................. 30
TITOLO XI – Lavoro ripartito .................................................................................................. 31
Art. 34 - Lavoro Ripartito: Definizione ................................................................................... 31
TITOLO XII – Lavoro a chiamata ............................................................................................ 32
Art. 35 - Lavoro a chiamata: definizione ................................................................................ 32
Art. 36 - Lavoro a chiamata: forma e comunicazioni ............................................................. 32
Art. 37 - Lavoro a chiamata: condizioni ................................................................................. 33
Art. 38 - Lavoro a chiamata: indennità di disponibilità ........................................................... 33
Art. 39 - Lavoro a chiamata: divieti e condizioni .................................................................... 34
TITOLO XIII – Contratto di somministrazione di lavoro ....................................................... 35
Art. 40 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni ............................................ 35
Art. 41 - Telelavoro ............................................................................................................... 35
Art. 42 - Telelavoro: tipologie ................................................................................................ 35
Art. 43 - Telelavoro: ambito ................................................................................................... 35
Art. 44 - Telelavoro: condizioni ............................................................................................. 36
Art. 45 - Telelavoro: formazione ............................................................................................ 36
Art. 46 - Telelavoro: postazione di lavoro .............................................................................. 36
Art. 47 - Telelavoro: protezione dei dati ................................................................................ 36
Art. 48 - Telelavoro: tempo di lavoro ..................................................................................... 37
Art. 49 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore ........................................................................ 37
Art. 50 - Telelavoro: telecontrollo .......................................................................................... 37
Art. 51 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale ........................... 37
Art. 52 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello ........................................................... 37
Art. 53 - Lavoro Intermittente: definizione ............................................................................. 38
Art. 54 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni ........................................................... 38
Art. 55 - Si riportano i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente: ....................... 39
Art. 56 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità ......................................................... 39
Art. 57 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni .................................................................. 40
TITOLO XIV – Costituzione del rapporto di lavoro ............................................................... 41
Art. 58 - Assunzione ............................................................................................................. 41
Art. 59 - Documenti per l’assunzione .................................................................................... 41
Art. 60 - Visita medica preassuntiva ...................................................................................... 41
TITOLO XV – Mansioni del lavoratore ................................................................................... 42
Art. 61 - Mansioni Promiscue ................................................................................................ 42
Art. 62 - Mutamento di mansioni ........................................................................................... 42
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Art. 63 - Jolly ......................................................................................................................... 42
TITOLO XVI – Orario di lavoro ............................................................................................... 43
Art. 64 - Orario di lavoro: definizione ..................................................................................... 43
Art. 65 - Orario di lavoro: sospensione .................................................................................. 44
Art. 66 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa ......................................... 44
TITOLO XVII – Personale non soggetto a limitazione d’orario ............................................ 46
Art. 67 - Personale non soggetto a limitazione d’orario ......................................................... 46
TITOLO XVIII – Orario di lavoro dei minori ............................................................................ 47
Art. 68 - Orario di lavoro dei minori ........................................................................................ 47
TITOLO XIX – Riposo giornaliero e riposo settimanale........................................................ 48
Art. 69 - Riposo giornaliero ................................................................................................... 48
Art. 70 - Riposo settimanale .................................................................................................. 48
TITOLO XX – Permessi ........................................................................................................... 50
Art. 71 - Permessi ................................................................................................................. 50
TITOLO XXI – Festività e festività abolite .............................................................................. 51
Art. 72 - Festività ................................................................................................................... 51
Art. 73 - Festività abolite ....................................................................................................... 51
TITOLO XXII – Intervallo per la consumazione dei pasti ...................................................... 52
Art. 74 - Intervallo per la consumazione dei pasti .................................................................. 52
TITOLO XXIII – Congedo per matrimonio .............................................................................. 53
Art. 75 - Congedo per matrimonio ......................................................................................... 53
TITOLO XXIV – Volontariato ................................................................................................... 54
Art. 76 - Volontariato ............................................................................................................. 54
TITOLO XXV – Lavoratori studenti ........................................................................................ 55
Art. 77 - Lavoratori studenti ................................................................................................... 55
TITOLO XXVI – Maternità – Congedi parentali ...................................................................... 56
Art. 78 - Gravidanza e puerperio ........................................................................................... 56
Art. 79 - Sintesi conforme alle disposizioni vigenti all’atto della stesura del CCNL ................ 57
TITOLO XXVII – Ferie .............................................................................................................. 60
Art. 80 - Ferie ........................................................................................................................ 60
TITOLO XXVIII – Malattia od infortunio non professionali ................................................... 61
Art. 81 - Malattia od infortunio non professionali .................................................................... 61
TITOLO XXIX – Malattia od infortunio professionali ............................................................. 63
Art. 82 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali ................................................... 63
TITOLO XXX – Aspettativa non retribuita per malattia od infortunio .................................. 65
Art. 83 - Aspettativa non retribuita ......................................................................................... 65
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TITOLO XXXI – Polizze infortuni professionali od extraprofessionali ................................ 67
Art. 84 - Polizze infortuni professionali od extraprofessionali ................................................ 67
TITOLO XXXII – Trattamento di fine rapporto ....................................................................... 68
Art. 85 - Trattamento di Fine Rapporto.................................................................................. 68
Art. 86 - Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione ....................................................... 68
Art. 87 - Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni ............................................................ 68
TITOLO XXXIII – Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro 70
Art. 88 - Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro ............ 70
TITOLO XXXIV – Impianti di videosorveglianza.................................................................... 71
Art. 89 - Impianti di video sorveglianza ................................................................................. 71
TITOLO XXXV – Obbligo di fedeltà – patto di non concorrenza .......................................... 72
Art. 90 - Obbligo di fedeltà .................................................................................................... 72
Art. 91 - Patto di non concorrenza ........................................................................................ 72
TITOLO XXXVI – Diritti del lavoratore ................................................................................... 73
Art. 92 - Diritti del lavoratore ................................................................................................. 73
Art. 93 - Corresponsione della retribuzione ........................................................................... 73
TITOLO XXXVII – Cessione – trasformazione dell’azienda .................................................. 74
Art. 94 - Cessione – trasformazione dell’azienda .................................................................. 74
TITOLO XXXVIII – Ente Bilaterale prestazioni assistenziali e mutualistiche ...................... 75
Art. 95 - Ente Bilaterale ......................................................................................................... 75
Art. 96 - Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori ............................ 75
Art. 97 - Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale ............................................... 75
Art. 98 - Omissioni delle Aziende – Responsabilità ............................................................... 75
TITOLO XXXIX – Composizione delle controversie ............................................................. 77
Art. 99 - Composizione delle controversie ............................................................................. 77
TITOLO XL – Previdenza complementare ............................................................................. 78
Art. 100 - Previdenza complementare ................................................................................... 78
TITOLO XLI – Patronati .......................................................................................................... 79
Art. 101 - Patronati................................................................................................................ 79
TITOLO XLII – Contributo d’assistenza contrattuale............................................................ 80
Art. 102 - Contributo d’Assistenza Contrattuale .................................................................... 80
TITOLO XLIII – Privacy ........................................................................................................... 81
Art. 103 - Privacy .................................................................................................................. 81
TITOLO XLIV – Ambito di applicazione ................................................................................. 82
Art. 104 - Ambito di applicazione .......................................................................................... 82
Art. 105 - Quadri ................................................................................................................... 86
Art. 106 - Quadri: orario part–time speciale .......................................................................... 86
Art. 107 - Quadri: formazione e aggiornamento .................................................................... 86
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Art. 108 - Quadri: assegnazione della qualifica ..................................................................... 86
Art. 109 - Quadri: assistenza sanitaria .................................................................................. 86
TITOLO XLV – Classificazione unica ..................................................................................... 87
Art. 110 - Classificazione Unica ............................................................................................ 87
Art. 111 - Scala classificatoria Settore Commercio e Servizi ................................................. 87
Art. 112 - Scala classificatoria Settore Turismo ..................................................................... 90
TITOLO XLVI – Periodo di prova ............................................................................................ 93
Art. 113 - Periodo di prova .................................................................................................... 93
TITOLO XLVII – Tabelle retributive ........................................................................................ 95
Art. 114 - Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi .................................................... 95
Art. 115 - Tabelle retributive Settore Turismo ........................................................................ 95
TITOLO XLVIII – Trattamento economico .............................................................................. 98
Art. 116 - Trattamento economico ......................................................................................... 98
Art. 117 - Indennità di cassa.................................................................................................. 98
Art. 118 - Aumenti periodici d’anzianità ................................................................................. 98
TITOLO XLIX – Lavoro ordinario festivo – notturno ........................................................... 100
Art. 119 - Lavoro Ordinario .................................................................................................. 100
Art. 120 - Lavoro Notturno ................................................................................................... 100
Art. 121 - Lavoro Festivo Notturno ...................................................................................... 100
TITOLO L – Lavoro straordinario ......................................................................................... 101
Art. 122 - Lavoro straordinario ............................................................................................. 101
TITOLO LI – Trasferimento – trasferta – distacco o comando ........................................... 102
Art. 123 - Trasferimento – Trasferta – Distacco o Comando ................................................ 102
Art. 124 - Trasferimento ...................................................................................................... 102
Art. 125 - Trasferta .............................................................................................................. 103
Art. 126 - Distacco .............................................................................................................. 104
Art. 127 - Modificabilità della presente disciplina ................................................................. 105
TITOLO LII – Apprendistato ................................................................................................. 106
Art. 128 - Natura e disciplina generale ................................................................................ 106
Art. 129 - Durata ................................................................................................................. 106
Art. 130 - Disciplina previdenziale ....................................................................................... 106
Art. 131 - Malattia – Infortuni ............................................................................................... 107
Art. 132 - Assunzione .......................................................................................................... 108
Art. 133 - Assunzione Apprendisti ....................................................................................... 108
Art. 134 - Il Periodo di Prova ............................................................................................... 109
Art. 135 - Proporzione Numerica ......................................................................................... 109
Art. 136 - Competenze degli Enti Bilaterali .......................................................................... 110
Art. 137 - Trattamento normativo ........................................................................................ 110
Art. 138 - Obblighi del Datore di Lavoro .............................................................................. 111
Art. 139 - Doveri dell'Apprendista ........................................................................................ 111
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Art. 140 - Diritti dell'Apprendista .......................................................................................... 112
Art. 141 - Rinvio .................................................................................................................. 112
TITOLO LIII – Indumenti – attrezzi di lavoro ....................................................................... 113
Art. 142 - Indumenti – attrezzi di lavoro............................................................................... 113
TITOLO LIV – Codice disciplinare ....................................................................................... 114
Art. 143 - Doveri del Lavoratore .......................................................................................... 114
Art. 144 - Disposizioni Disciplinari ....................................................................................... 114
Art. 145 - Codice disciplinare .............................................................................................. 117
TITOLO LV – Risoluzione del rapporto di lavoro – preavviso ........................................... 118
Art. 146 - Recesso del Datore di lavoro .............................................................................. 118
Art. 147 - Rinvio .................................................................................................................. 118
Art. 148 - Recesso del Lavoratore ...................................................................................... 118
Art. 149 - Periodo di preavviso ............................................................................................ 118
TITOLO LVI – Risarcimento danni ....................................................................................... 120
Art. 150 - Risarcimento danni ............................................................................................. 120
TITOLO LVII – Allineamento contrattuale ........................................................................... 121
Art. 151 - Lavoratori provenienti da altro CCNL .................................................................. 121
TITOLO LVIII – Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali .......... 122
Art. 152 - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali .......................... 122
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del Commercio, Turismo e Servizi
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO I – Aspetti generali
Art. 1 - Premessa
Premesso che FEDERDIPENDENTI e CONF.SIN sono rispettivamente
Organizzazione Sindacale ed Organizzazione Datoriale aderenti alla C.I.U.
Disposizioni
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per
tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra
le Aziende del Settore, e tutte le attività similari, che possono esservi comprese, ed il
relativo personale dipendente.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni
di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate
nei periodi di “stage”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le
diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto
non ne è ammessa la parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe
consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.
Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta
applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare
attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: gli Enti Bilaterali Nazionali,
Regionali o Provinciali, la Formazione Interprofessionale. Sono parte integrante del
presente contratto le prestazioni dell’Ente Bilaterale
Le quote ed i contributi versati all’Ente Bilaterale sono, pertanto, obbligatori per quanti
applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente
dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso
d’omissione dei contributi all’Ente, a rispondere per le mancate prestazioni
contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l’importo equivalente, così
come precisato nell’apposito Titolo del presente CCNL.
Il presente CCNL può essere applicato solo dalle Aziende che siano in regola con i
versamenti delle quote Co.As.Co., (Contributo d’Assistenza Contrattuale, di seguito
enunciato) e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme
regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali
e contributive, nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi
interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Aziende di applicare
integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le
relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa
previdenziale e fiscale.
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TITOLO II – Diritti sindacali e d’associazione
Art. 2 - Sindacato
Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno
espresso rinvio alla Legge 300/70.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di
decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Art. 3 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nell’Azienda può essere costituita ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità produttiva,
nell’ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL la
“Rappresentanza Sindacale Aziendale – RSA”, per la quale trova applicazione la
disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 4 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell'art. 19 della L.
300/70 ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista
la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) nominata congiuntamente o
disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con
l'Apprendistato, l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali e la titolarità alla
contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di
riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello cosi come previsto
dall'Art. 14 - Contrattazione di secondo livello.
Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST, dovranno essere inviati alla
competente Commissione Bilaterale costituita presso I' Ente Bilaterale.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo pari
al costo orario tabellare di un Lavoratore di V livello per 5 ore annue per Dipendente.
Tale contributo è a carico dell'Azienda e del Lavoratore e per il triennio di applicazione
del presente CCNL è fissato in € 20,00, di cui € 20,00 a carico dell'Azienda e € 0,00 a
carico del Lavoratore.
Detti importi saranno versati alI' Ente Bilaterale che li destinerà integralmente alle RST
costituite secondo le modalità e procedure previste nel relativo Regolamento.”
Art. 5 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Alla RST competono nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato le
seguenti prerogative:
1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
2) diritto di affissione;
3) diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall’orario di lavoro;
4) diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti i Lavoratori, nei casi
di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità
produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di 2 ore
annue retribuite.
Art. 6 - Diritto d’affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che
il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori
all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie
d’interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d’interesse sindacale
e del lavoro, comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti
Bilaterali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate,
per conoscenza, alla Direzione aziendale.
Art. 7 - Assemblea
I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità
produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante
l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente
comunicati con preavviso di almeno 48 ore.
Tale monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di
decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Quando possibile, il diritto d’assemblea sarà esercitato compatibilmente con le
esigenze aziendali.
Art. 8 - Referendum
Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di
lavoro, di referendum indetto dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale, su materie
inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori appartenenti
all'unità aziendale e/o alla categoria particolarmente interessata.
Art. 9 - Rappresentanza dei Lavoratori
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le
proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte
dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto di confronto con
le controparti.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo
le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali
dei Sindacati firmatari.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Art. 10 - Trattenuta sindacale
L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti
che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega, dagli stessi debitamente
sottoscritta. Tale richiesta avrà validità fino alla revoca del Lavoratore interessato, che
potrà intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione aziendale, mediante
lettera regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.
Le Aziende, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, forniranno trimestralmente
l'elenco dei Lavoratori iscritti.
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei sindacati firmatari, è pari all’1%
della Paga Base Nazionale Mensile per 13 mensilità, calcolato sulla PBNM in vigore
alle singole scadenze mensili.
L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti
indicati dalla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario del presente CCNL cui il
Lavoratore ha aderito, di norma trimestralmente e, comunque, con cadenza non
superiore a sei mesi.
La delega dovrà contenere il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati
personali e sensibili.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO III – Livelli di contrattazione
Art. 11 - Livelli di Contrattazione
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all’obiettivo della
creazione di nuova occupazione e della crescita fondata sull’aumento dell’efficienza e,
ove compatibile, sull’incremento delle retribuzioni.
La contrattazione si svolgerà su due livelli:
1. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.
Art. 12 - Contrattazione Collettiva
La contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare
la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del
settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi
economici e normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello
nazionale che territoriale od aziendale.
Art. 13 - Contrattazione aziendale
Le parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che sappiano
adattarsi alla mutevolezza dello scenario economico, oggi estremamente variegato.
Auspicano dunque che la contrattazione aziendale si sviluppi in tutte le realtà in cui ciò
è possibile, prevedendo altresì strumenti contrattuali integrativi collettivi laddove la
contrattazione non possa aver luogo. In ogni caso la revisione contrattuale collettiva
assume carattere sussidiario rispetto a quella aziendale, sulla quale poggia la
maggiore fiducia nella gestione locale degli aspetti contrattuali in situazioni particolari
la contrattazione aziendale può anche portare a risultati inferiori rispetto alla
contrattazione collettiva sostituita, quando ciò avviene ad esempio per la salvaguardia
di posti di lavoro minacciati.
Art. 14 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello, della durata di tre anni, sarà svolta in ambito
territoriale o aziendale. Riguarderà in via normale materie ed istituti diversi da quelli
disciplinati dal presente CCNL: la parte economica riguarderà soltanto l’introduzione
di retribuzione terminale di risultato con riferimento a fattori, quali la produttività, la
redditività eccetera, che possono essere considerati anche simultaneamente.
Allo scopo di favorire la contrattazione di secondo livello, le parti definiranno linee guida
utili a individuare modelli di “premio variabile” o di “premio di produzione” o “premio di
presenza” ovvero ancora “premio di qualità”, tenendo in debita considerazione
l’elemento perequativo regionale (EPR)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della
contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di 1 mese dal
deposito del CCNL presso gli Uffici preposti.
A regime, per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello, è necessario che
una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 mesi prima della relativa scadenza,
presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i 2 mesi antecedenti e nel mese successivo alla vigenza del rinnovo CCNL, e
comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 mesi dalla
presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali,
né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti
interesseranno gli Organismi Nazionali.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO IV – CCNL: Decorrenza e Durata
Art. 15 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 01 giugno 2024 e scadrà il 31 maggio 2027, sia per la
parte economica che per la parte normativa. Il CCNL, se non disdetto almeno 6 mesi
prima della scadenza, mediante raccomandata a/r dalla controparte, s’intenderà
rinnovato d’anno in anno.
In caso di disdetta il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese
dalla data di scadenza o dal termine della proroga.
Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente CCNL
e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione
della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione
dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO V – CCNL: Esclusività di stampa e distribuzione contratti
Art. 16 - Esclusività di stampa
Le parti, allo scopo di salvaguardare integralmente la proprietà del testo contrattuale,
convengono che l’editing del presente CCNL sia assolutamente conforme all’originale
sottoscritto. Conseguentemente non è consentita la estrapolazione di singole parti ed
il loro inserimento in altri CCNL. Chiunque intenda farlo deve inoltrare espressa
richiesta e la stessa deve essere accettata; in ogni caso ci si riserva ogni azione di
salvaguardia.
Possono invece utilizzare il presente testo gli enti istituzionali e gli istituti di credito,
anche attraverso il trasferimento dello stesso su supporti cartacei od informatici.
In ordine alla controversia sul testo applicabile, farà fede il testo ufficiale editato e
sottoscritto dalle organizzazioni firmatarie.
Art. 17 - Trasmissione CCNL
Le Parti contraenti s’impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali
interessati entro 30 gg dalla data di sottoscrizione.
Art. 18 - Distribuzione CCNL
Copia del testo ufficiale del presente CCNL dovrà essere distribuito dal datore di
lavoro, senza onere, ad ogni singolo lavoratore dipendente (già in servizio o neo
assunto); inoltre, sempre a cura del datore di lavoro, dovrà essere esposta in un luogo
accessibile ai lavoratori la parte relativa ai contenuti disciplinari, o quantomeno un
estratto di essa.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO VI – C.C.N.L.: Efficacia
Art. 19 - Efficacia
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria
solo ed esclusivamente nei confronti dei Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro che
operano nel settore del Commercio, Turismo e Servizi, elencati tramite Codici ATECO
di seguito indicati.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o
qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, potrà avvenire
solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO VII – Mobilità e mercato del lavoro
Art. 20 - Mobilità e Mercato del Lavoro
Per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, in via sperimentale, è data la
possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli
strumenti di Legge ed i contratti di solidarietà (Legge 23. 7. 1991, n. 223 e Legge
19.7.1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni).
Le parti concordano sul fatto che nei momenti di difficoltà in concomitanza di processi
di riorganizzazione o riconversione aziendale, di ristrutturazione, di difficoltà
finanziaria, di crisi derivante da fattori endogeni od esogeni, debbano essere assunti
comportamenti idonei ad alleviare per quanto possibile profili di esubero
occupazionale, divenendo dunque l’impatto sociale di una diminuzione dell’opportunità
lavorative.
Le Parti s'impegnano, altresì, a ricercare congiuntamente e con specifici accordi
negoziali, soluzioni atte a:
1. definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le relative esigenze di
qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
2. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
3. realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO VIII – Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 21 - Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a
tempo indeterminato ed a tempo pieno.
Art. 22 - Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive
modifiche
A far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 04 marzo 2015 il rapporto di lavoro
a tempo indeterminato può essere sottoscritto ai sensi della L. 183/2014 (Jobs Act) e
s.m. con tutele crescenti per il dipendente.
La scelta riguardo la tipologia contrattuale a tempo indeterminato (art. 21) o a tempo
indeterminato ex L 183/2014 e D.Lgs. 23/2015 (art. 22 co. 1) è demandata alla
discrezionalità del datore di lavoro.
Art. 23 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie:
Tempo parziale (part time) (Titolo IX.)
Nel tempo parziale l’orario di lavoro è ridotto: o giornalmente (part–time orizzontale), o
per alcuni giorni della settimana o del mese (part–time verticale) o per alcuni periodi
dell’anno (part–time ciclico). Possono coesistere anche più forme di part–time.
Riguardo alla forma, il contratto di lavoro a tempo parziale richiede l’atto scritto, pena
la nullità.
Tempo determinato (Titolo X)
È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato senza
indicare le motivazioni per 12 mesi a norma del L. 96/2018, o per particolari motivi di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La normativa in materia
stabilisce alcuni divieti e limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento
del termine, inizialmente concordato, di proroga dello stesso e di reiterazione del
contratto a termine. Tranne che per il proporzionamento delle retribuzioni all’orario
effettuato, è vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo
indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullità, deve
risultare da atto scritto, a pena di nullità.
Lavoro a tempo ripartito (Titolo XI)
Si ha nell'ipotesi che due lavoratori (definiti coobbligati) garantiscano il datore di lavoro
per la prestazione individuale: in ogni caso è esclusa la presenza contemporanea di
entrambi i lavoratori. Occorre che l'impegno di entrambi sia ben individuato, almeno
nelle linee di massima. Per quanto riguarda la forma, il contratto di lavoro a tempo
ripartito deve risultare da atto scritto, pena la nullità.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Lavoro a chiamata (Titolo XII)
Tale contratto può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato: il lavoratore si obbliga a fornire prestazioni al datore di lavoro quando
questi lo richiede, ovvero lo fornisce entro determinati limiti stabiliti. Per quanto
riguarda la forma, il contratto deve risultare da atto scritto, pena la nullità.
Somministrazione di lavoro (Titolo XIII)
In base alle norme vigenti un soggetto (definito somministratore), espressamente
autorizzato, conclude con il soggetto interessato (utilizzatore) il contratto di
somministrazione. Per quanto riguarda la forma, il contratto deve risultare da atto
scritto, pena la nullità.
Telelavoro
Si differenzia dal lavoro normale presso una sede Aziendale essenzialmente perché
la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dall’Azienda che però deve
essere preventivamente verificato ed autorizzato dall’Azienda che può coincidere con
la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad economia, cioè a tempo.
Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, comunque il
Datore di Lavoro è tenuto ad formare il lavoratore con quanto previsto dalla L. 81/2008
e s.s. sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sui rischi evidenziati dal DVR.
Lavoro intermittente
Il lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a
disposizione di un Datore di lavoro in periodi predeterminati che ne può utilizzare le
prestazioni a carattere discontinuo o intermittente, a domanda o nei limiti particolari
stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo determinato. Il Contratto di
lavoro intermittente è disciplinato dal CCNL ma, in ogni caso, si può stipulare per certe
classi di età. Deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO IX – Lavoro a tempo parziale (Part Time)
Art. 24 - Lavoro a tempo parziale: Definizione
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento dell’attività lavorativa
con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto.
Con questo strumento le parti ritengono di poter conciliare le esigenze contrapposte
del datore di lavoro e del lavoratore. Il tempo parziale può essere:
1. orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni
lavorativi;
2. verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della
settimana, del mese o dell’anno;
3. misto, quando la prestazione è resa secondo una combinazione delle modalità
orizzontale e verticale sopraindicate, e contempla giornate o periodi a tempo pieno
alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Si definisce lavoro supplementare il lavoro prestato tra l’orario parziale pattuito e
l’orario a tempo pieno.
Art. 25 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Clausole flessibili
a) perché possa instaurarsi un rapporto di lavoro a tempo parziale occorre che
entrambe le volontà delle parti risultino nell'atto scritto: andranno indicati la durata
della prestazione lavorativa, l'orario di lavoro, il riferimento al giorno, alla settimana
o al mese ed all'anno sulla base delle diverse tipologie utilizzate. Il trattamento
economico e gli istituti contrattuali da applicare vengono proporzionati al lavoro
prestato
b) sempre con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può ottenere una
prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale
orario di lavoro annuo. La prestazione supplementare darà diritto a una
maggiorazione del 10% della retribuzione oraria normale. Se il part–time è
verticale, può essere consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori
rispetto ai giorni concordati. In quest'ipotesi la maggiorazione riconosciuta sarà del
10% della retribuzione oraria normale.
c) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero
da tempo parziale a tempo pieno, deve avvenire con il contemporaneo assenso
delle parti. Si contemperano le esigenze del lavoratore con quelle organizzative
dell'azienda. Ha diritto di precedenza la richiesta del lavoratore fondata su gravi
motivi personali, familiari, ovvero produttivi.
Riepilogo delle maggiorazioni nel lavoro a tempo parziale
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Descrizione lavoro parziale Maggiorazione R.O.N*
a. Variazione prestazione a tempo parziale; 5%
b. Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (fino a
raggiungere il 25% del normale orario di lavoro annuo); 10%
c. Supplementare nel Tempo Parziale verticale 10%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (risultante da atto scritto) conterrà i seguenti
elementi:
1. la indicazione del periodo di prova per i nuovi assunti
2. la durata della prestazione lavorativa, normalmente fissata tra datore di lavoro e
lavoratore, in misura non inferiore a 16 ore (orario ridotto rispetto al normale orario
settimanale); 64 ore (orario ridotto rispetto al normale orario mensile); 532 ore
(orario ridotto rispetto al normale orario annuale). Il superamento dei limiti anzidetti
può avvenire solo con il consenso preventivo del lavoratore.
3. Il trattamento economico e la normativa applicata: entrambi tali fattori saranno da
ricondurre alla corretta proporzionalità funzione del lavoro prestato
4. la durata della prestazione lavorativa o la fascia di orario utilizzata con riferimento
al giorno, alla settimana, al mese o all'anno
5. il richiamo alla possibilità eventuale di utilizzare lavoro supplementare, con
l'indicazione della normativa di riferimento
6. il richiamo alla possibilità eventuale di intensificare la prestazione lavorativa in
particolari periodi dell'anno (ad esempio nelle festività o per far fronte appicchi di
domanda).
Sino a quattro ore, e salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, la
prestazione giornaliera non può essere frazionata nell'arco della giornata.
Possono essere disciplinate ipotesi di accesso al tempo parziale di studenti e/o
lavoratori occupati con la medesima tipologia presso altro ente: in tal caso si
definiranno contratti di lavoro a tempo parziale verticale per la giornata di sabato o per
le festività.
Sulla base di accordi aziendali, ovvero previo parere vincolante di conformità dell'ente
bilaterale territoriale o, in mancanza nazionale, possono essere definite differenti
modalità relative alla collocazione temporale della giornata di lavoro, ugualmente
possono essere raggiunte intese differenti sulla durata della prestazione nel secondo
livello di contrattazione, in presenza di specifiche realtà territoriali aziendali o in
particolari condizioni soggettive dei lavoratori
Art. 27 - Lavoro a tempo parziale post Partum
Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, l'assistenza al
bambino fino al compimento del terzo anno d'età, le Aziende accoglieranno le relative
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta
avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle unità produttive, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha
diritto di fruire della riduzione dell'orario un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupati, 2
Lavoratori; oltre 50, il 4% della forza occupata.
Il Datore di lavoro accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in
funzione della fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità
cronologica nella presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso
di almeno 30 giorni e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale si domanda
la prestazione lavorativa ridotta.
Il termine finale non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali solo l'accettazione (nei
termini contrattuali) di una nuova domanda permetterà il prosieguo dell'orario a tempo
parziale.
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
La richiesta di conversione da tempo pieno a tempo parziale per lavoratori che siano
genitori di invalidi, tossicodipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per
territorio, deve essere soddisfatta alle medesime condizioni indicate in precedenza. Il
livello accordato concorrerà a determinare l'ammontare delle unità o percentuali
massime di concessione.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO X – Lavoro a tempo determinato
Art. 29 - Assunzione – Documentazione
Si rimanda alla normativa vigente o agli accordi di secondo livello (Accordi di
prossimità).
Art. 30 - Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima –Proroghe e Rinnovi–
Divieti–Limiti
Il contratto a tempo determinato deve rispettare le condizioni previste dalla legge, in
particolare per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione e le interferenze con il
lavoro somministrato.
Ai sensi del L. 96/2018 (ex Decreto Dignità) il contratto a tempo determinato, per lo
svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso Datore di lavoro e lo stesso
Lavoratore, non può superare i 24 mesi di effettivo lavoro, comprensivi di proroghe,
rinnovi.
l contratto a termine deve avere forma scritta tranne nel caso di rapporti di durata
inferiore ai 13 giorni. Il datore di lavoro deve consegnarne al lavoratore una copia,
entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Il contratto a tempo determinato è tale perché nella lettera di assunzione viene indicata
una data di cessazione del rapporto di lavoro. Il termine può essere stabilito con una
data precisa oppure con riferimento ad un evento futuro e certo ma del quale è incerta
la data esatta – ad esempio nelle sostituzioni per maternità può essere usata la dicitura
"…fino al rientro in servizio della lavoratrice ".
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione,
trasformazione e di cessazione (se anticipata rispetto al termine fissato) agli organi
competenti.
Durata
La durata massima complessiva di utilizzo dei contratti a termine passa con L. 96/2018
da 36 a 24 mesi. In particolare il primo contratto può essere senza causale ma deve
avere come termine massimo 12 mesi.
Un rinnovo di contratto o una proroga con lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni
che superi i 12 mesi può essere stipulato solo con l'apposizione di una tra le CAUSALI
seguenti
esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili,
dell'attività ordinaria.
esigenze connesse a periodi tipicamente di incremento stagionale (esempio
periodo estivo e natalizio o di promozioni).
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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N.B. Sono esenti dall' obbligo di causale le attività stagionali (elencate nell'allegato al
D.P.R. 1525/1963, sempre in attesa di aggiornamento da parte del Ministero del
Lavoro).
Sull'obbligo della causale sono previste deroghe per la contrattazione collettiva
nazionale rafforzandola con la contrattazione aziendale o di prossimità
Proroghe, prosecuzioni di fatto, rinnovi e intervalli, contratto assistito
Il numero di proroghe o rinnovi possibili è 4, sempre all'interno della durata massima
di 24 mesi.
La proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo
determinato è stato stipulato.
Nelle ipotesi di rinnovo, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti
a termine, stipulati tra le stesse parti contrattuali e con le stesse mansioni nella stessa
azienda, il cd. “Stop and Go”, che si applica come segue:
Intervallo minimo fra due contratti a termine successivi
contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi 2 giorni
contratti di durata superiore a 6 mesi 5 giorni
Il mancato rispetto dei predetti intervalli comporta la trasformazione del secondo
contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
N.B. Sono esclusi da queste limitazioni:
I lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del
Ministero del lavoro;
le ipotesi individuate dai contratti collettivi;
i contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione.
L'assistenza sindacale al lavoratore è permessa ma non obbligatoria.
Questo contratto è sottoposto all'obbligo di causale.
Divieto di utilizzo del contratto a termine:
Non si può utilizzare il contratto a tempo determinato nei casi seguenti:
la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 L. 223/1991), di lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto, salvo che per provvedere alla sostituzione
di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o con
durata iniziale non superiore a 3 mesi;
presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o
una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi
secondo la normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La violazione comporta la trasformazione del contratto in contratto a tempo
indeterminato.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Limiti percentuali delle assunzioni a temine:
I contratti a tempo determinato non possono superare il 20% del numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Nel caso di inizio
dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Nel caso di utilizzo anche di contratti in somministrazione il limite complessivo è fissato
al 30 % della forza aziendale, conteggiata come sopra.
L'azienda che utilizza solo contratti di somministrazione può arrivare al tetto del 30%.
Eccezioni:
• imprese start-up innovative;
• attività stagionali;
• per specifici spettacoli e programmi radiofonici o televisivi;
• per sostituzione di lavoratori assenti;
• con lavoratori di età superiore a 50 anni
• università, istituti pubblici di ricerca, istituti di cultura
Art. 31 - Tredicesima mensilità
La tredicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili
Art. 32 - Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto
Alla scadenza del contratto a tempo determinato sarà corrisposto al Lavoratore il
trattamento di fine rapporto maturato, salvo diverse indicazioni da parte del lavoratore.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XI – Lavoro ripartito
Art. 33 - Lavoro Ripartito: Definizione
La contrattazione aziendale, in caso d’utilità, può disciplinare il c.d. Contratto di Lavoro
Ripartito, mediante il quale due Lavoratori dipendenti svolgono il medesimo lavoro
alternandosi in un certo orario, lasciando loro la determinazione del rispettivo tempo
di lavoro ma con garanzia d’esecuzione, assumendo essi in solido l’adempimento di
un’unica ed identica obbligazione lavorativa.
Ogni Lavoratore dipendente resta così personalmente e direttamente responsabile
dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa:
1. i Lavoratori a tempo ripartito hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e
in qualsiasi momento, sostituzioni tra loro, nonché di modificare, consensualmente,
la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio
dell’impossibilità della prestazione, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posto
in capo all’altro obbligato;
2. eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso d’impossibilità di uno o di entrambi
i Lavoratori dipendenti coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo
previo consenso del Datore di lavoro;
3. le dimissioni o il licenziamento di uno dei Lavoratori dipendenti coobbligati
comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le
Parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta dell’Azienda, l’altro
prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa,
integralmente o parzialmente. In questo caso il contratto di lavoro ripartito si
trasforma in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno od a tempo parziale;
4. il Lavoratore dipendente che stipula un contratto di lavoro ripartito, a parità di
mansioni, riceve lo stesso trattamento del Lavoratore subordinato, in funzione delle
ore di lavoro effettivamente prestate, con la stessa proporzione prevista per il lavoro
a tempo parziale.
In caso di licenziamento, per motivi disciplinari, di uno dei Lavoratori coobbligati, il
Lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall'evento, rendersi disponibile ad eseguire
l’intera prestazione o proporre, al Datore di lavoro, un candidato alla sostituzione del
Lavoratore licenziato.
In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto, l’accordo
stipulato si estingue.
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale la RSA e, entro il 1°
marzo d’ogni anno, l'Ente Bilaterale Provinciale, Regionale o, in mancanza, Nazionale,
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XII – Lavoro a chiamata
Art. 34 - Lavoro a chiamata: definizione
È un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone
a disposizione di un'Azienda che può utilizzarne la prestazione, nelle seguenti ipotesi:
a. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i
casi di svolgimento di lavoro straordinario come:
• guardiani e personale di sorveglianza;
• addetti a centralini telefonici privati;
• fattorini;
b. per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di
24 anni di età, ovvero da Lavoratori con più di 55 anni di età che siano iscritti nelle
liste di mobilità e di collocamento, anche pensionati;
c. per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle
vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi individuati dalle Parti stipulanti il
presente contratto.
Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera
c) del presente articolo, s'intende:
• per “Fine Settimana” il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13,00, fino alle
ore 6,00 del lunedì;
• per “Ferie Estive” il periodo che va dal primo giugno al 30 settembre;
• per “Vacanze Natalizie” il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre
al sabato seguente il 7 gennaio;
• per “Vacanze Pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì
successivo alla Pasqua.
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell'Azienda, ai
fini dell'applicazione di normative di Legge.
Art. 35 - Lavoro a chiamata: forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di
assunzione deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del
contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e
del relativo preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativa spettante al Lavoratore per la prestazione
eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di
disponibilità.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
33
Ai sensi dell'art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve
comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio l'inizio della
prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a
30 giorni. La comunicazione deve essere inviata preventivamente a mezzo sms, se la
prestazione deve essere espletata entro le successive 12 ore dalla chiamata oppure
via mail entro i successivi 30 giorni ad un apposito indirizzo PEC. Le modalità utilizzate
per la comunicazione potranno essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori
modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pena l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste.
Art. 36 - Lavoro a chiamata: condizioni
Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni
svolte, un trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di
pari livello.
Art. 37 - Lavoro a chiamata: indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta del Datore, s’impegni a restare a disposizione in
attesa della chiamata, garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di
necessità del Datore stesso, quest’ultimo è tenuto a corrispondergli mensilmente
un’”indennità di disponibilità” che non può essere inferiore al 20% della retribuzione
mensile normale (RMN).
Con il contratto individuale, che dovrà essere in forma scritta, saranno stabilite le
modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia od altra causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla
chiamata, salvo provata forza maggiore, deve informare tempestivamente e,
comunque, non oltre 8 ore dall’inizio dell’impedimento, il Datore di lavoro, precisando
la prevedibile durata dell’impedimento.
Se il Lavoratore non informa il Datore di lavoro nei termini anzidetti, il rifiuto
ingiustificato di rispondere alla chiamata è compreso nella fattispecie dell’assenza
ingiustificata, ed esperite le procedure ex Art. 7 L. 300/70 il Lavoratore, quale sanzione,
potrà perdere il diritto all’indennità di disponibilità con eventuale richiesta del Datore di
lavoro del risarcimento del danno eventualmente arrecato, salva diversa previsione del
contratto individuale.
Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non
matura il diritto all’indennità di disponibilità.
L'indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale ma è esclusa dal
computo delle retribuzioni dovute per mensilità differite, festività e ferie e non è utile
nella determinazione del TFR.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
34
Art. 38 - Lavoro a chiamata: divieti e condizioni
L’Azienda, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2015 non può ricorrere al lavoro a chiamata
nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs.
81/2008);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero;
3. quando abbia proceduto a licenziamenti nelle identiche mansioni, nei 6 mesi
precedenti l'assunzione di collaboratore intermittente;
4. quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell’orario di lavoro con
ricorso all’integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
35
TITOLO XIII – Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 39 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Si può ricorrere ai contratti di somministrazione nei periodi di maggior incremento,
fermo restando i limiti imposti dalla Legge e dal contratto.
Art. 40 - Telelavoro
Il Contratto di Telelavoro, che permette lo svolgimento totale o parziale dell’opera
dall’abitazione del lavoratore o da sede esterna a quella ordinaria aziendale di lavoro,
si presta particolarmente a conciliare i tempi di vita e lavoro delle lavoratrici dipendenti
o dei genitori di minori di anni 12 (dodici) o di disabili o che siano impegnati
nell’assistenza di familiari ammalati o anziani. In tale caso, le leggi prevedono la
possibilità di utilizzare apposite agevolazioni, alle quali si rinvia. Per le sue
caratteristiche, il Telelavoro si presta particolarmente ad essere applicato in ambito
impiegatizio. Il Telelavoro è una forma d’organizzazione del lavoro a distanza, resa
possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione
fra il Telelavoratore (Lavoratore Dipendente) e lo Studio.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed
è soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale, anche se il luogo
di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del
telelavoratore. Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti e doveri dei Lavoratori
Dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali aziendali. Pertanto, in tutto quanto
compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di
controllo aziendale.
Art. 41 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di quattro tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
2) mobile: svolto attraverso l’utilizzo d’apparecchiature portatili;
3) remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in apposito telecentri
i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
4) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno
della Società.
Art. 42 - Telelavoro: ambito
Il Telelavoro che si applica ai Dipendenti subordinati, può svolgersi a tempo pieno o
parziale ed essere a tempo determinato o indeterminato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non
configurano un’unità autonoma aziendale.
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Art. 43 - Telelavoro: condizioni
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per il Datore che per il Lavoratore. Se il
Telelavoro non è previsto nel contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero di accettare
o respingere l’offerta prospettata nel corso del normale rapporto di lavoro, di svolgere
Telelavoro. Il compito d’individuare i modi per esercitare il diritto alla reversibilità è
demandato alla Contrattazione di secondo livello o, nei casi singoli, agli accordi
individuali assistiti. La Società dovrà fornire al Telelavoratore le relative informazioni,
in particolare sul Responsabile di riferimento o ogni altra figura cui potrà rivolgersi per
questioni di lavoro e le modalità di comunicazione.
La Società renderà note, per scritto, le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il
telelavoratore e le relative sanzioni.
Art. 44 - Telelavoro: formazione
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della
formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle
caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà fornita dalla Società o dalle strutture formative paritetiche locali,
ove presenti, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche
regionali o nazionali per la specifica attività.
Art. 45 - Telelavoro: postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per
l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese
di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di
sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa,
sono a carico dell’Azienda.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro,
il recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni dall’inizio del
rapporto di telelavoro, o un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro,
comporterà che le spese di postazione sostenute e comunicate al telelavoratore all’atto
della sottoscrizione del contratto di telelavoro, siano pro-quota temporale a carico del
telelavoratore.
La Società è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici e, in ogni
caso, si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli
strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore,
salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del
telelavoratore stesso.
Art. 46 - Telelavoro: protezione dei dati
Sono previste dall’Azienda tutte le misure utili a garantire la protezione dei dati utilizzati
ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; il telelavoratore verrà
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
37
informato su tutte le norme di Legge e le regole applicabili relative alla protezione dei
dati. La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà del Telelavoratore.
È demandata alla Contrattazione di secondo livello ogni disciplina particolare
riguardante l’uso
d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del
rapporto, il Datore informerà il Telelavoratore sulla disciplina del lavoro e sulle sanzioni
applicabili in caso di violazione.
Art. 47 - Telelavoro: tempo di lavoro
Il Telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Non sono
applicabili al telelavoratore le norme previste dal D. Lgs. 66/2003, in riferimento
all’orario di lavoro.
Art. 48 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Il Telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi
e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime
mansioni e/o qualifica. Il Lavoratore ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla
formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con
mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a
parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni
economiche precedentemente acquisite.
Art. 49 - Telelavoro: telecontrollo
L’Azienda, previo Accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel
rispetto sia del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy che delle Leggi vigenti in
materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o
qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.
Art. 50 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro, di disciplina e di responsabilità
dovrà essere definita dalla Commissione Bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il
presente CCNL.
Art. 51 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello
Alla Contrattazione Aziendale di secondo livello è demandato di approfondire:
1 l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore
dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali
e l’accesso alle informazioni aziendali;
2 il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3 l’eventuale fascia di reperibilità;
4 la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma
gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
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38
5 il diritto alla reversibilità.
Art. 52 - Lavoro Intermittente: definizione
È un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone
a disposizione dell’Azienda che può utilizzarne la prestazione “a chiamata”, nelle
seguenti ipotesi:
• per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi
di svolgimento di lavoro straordinario.
• per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di
24 anni di età, ovvero da Lavoratori con più di 55 anni di età che siano iscritti nelle
liste di mobilità e di collocamento, anche pensionati;
• per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle
vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi individuati dalle Parti stipulanti il
presente contratto.
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell’Azienda, ai
fini dell’applicazione di normative di Legge.
Art. 53 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di
assunzione deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del
contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e
del relativo preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la prestazione
eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di
disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività
dedotta in contratto.
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le Rappresentanze
Sindacali Aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
Ai sensi dell’art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve
comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio l’inizio della
prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a
30 giorni. Le modalità utilizzate per la comunicazione potranno essere mediante, sms,
posta elettronica od ulteriori modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
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39
sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pena
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.
Art. 55 - Lavoro Intermittente: trattamento economico
Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai
Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato,
mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette, differite e in
natura equivalenti a quelle spettanti, per lo stesso tempo lavorato e a parità di
condizioni e mansioni, a un dipendente a tempo pieno e indeterminato dello stesso
livello.
Art. 54 - Si riportano i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente:
1) Retribuzione Diretta:
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere 1/173° della
Retribuzione Individuale Mensile.
2) Retribuzione Differita:
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere, quale quota
oraria della retribuzione differita per Tredicesima Mensilità, 1:1904 della
Retribuzione Individuale Mensile.
Le ferie saranno riconosciute nella parte effettivamente maturata dal Lavoratore e,
in deroga al principio generale secondo il quale il rateo mensile matura per ogni
mese o frazione di mese superiore ai 14 (quattordici) giorni, il Lavoratore
Intermittente matura 1:1904 ore di ferie per ciascuna ora effettivamente lavorata.
Le ferie così maturate saranno godute dal Lavoratore o, in caso di recesso,
monetizzate con le competenze di fine rapporto.
3) Trattamento di Fine Rapporto:
Il Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati
con stabilità, al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate
(indennità di viaggio, maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno, indennità
di cassa o di maneggio denaro, indennità mensa o controvalore del servizio o del
buono pasto).
4) Enti Bilaterali:
Le parti si impegnano a costituire l’E.Bi.N.L. – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro
– a cui verranno demandate le funzioni di erogare le prestazioni assistenziali,
mutualistiche e della bilateralità. E.Bi.N.L. emanerà un proprio regolamento di
funzionamento.
Art. 55 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta del Datore, s’impegni a restare a disposizione in
attesa della chiamata, garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di
necessità del Datore stesso, quest’ultimo è tenuto a corrispondergli mensilmente
un’indennità di disponibilità” pari al 20% della PBCO per il tempo non lavorato nel
mese.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Con il contratto individuale, che dovrà essere in forma scritta, saranno stabilite le
modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia od altra causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla
chiamata, salvo provata forza maggiore, deve informare tempestivamente il Datore di
lavoro secondo l’art. 16 punto 4 D.lgs 81/2015, precisando la prevedibile durata
dell’impedimento.
Se il Lavoratore non informa il Datore di lavoro nei termini anzidetti, il rifiuto
ingiustificato di rispondere alla chiamata è compreso nella fattispecie dell’assenza
ingiustificata, ed esperite le procedure ex art. 7 L. 300/70 il Lavoratore, quale sanzione,
potrà perdere il diritto all’indennità di disponibilità con eventuale richiesta del Datore di
lavoro del risarcimento del danno eventualmente arrecato, salva diversa previsione del
contratto individuale.
Qualora il lavoratore dovesse non rispondere alla chiamata senza giustificazione,
può incorrere nel licenziamento o può perdere o dover restituire la quota di indennità
riferita al periodo successivo al rifiuto.
Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non
matura il diritto all’indennità di disponibilità.
L'indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale ma è esclusa dal
computo delle retribuzioni dovute per mensilità differite, festività e ferie e non è utile
nella determinazione del TFR.
Art. 56 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
L’Azienda non può ricorrere al lavoro “a chiamata” nei seguenti casi:
1. per sostituire Lavoratori in sciopero;
2. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs.
81/2008);
3. quando abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nelle
identiche mansioni, nei 3 mesi precedenti l'assunzione di collaboratore
intermittente;
4. quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell’orario di lavoro con
ricorso all’integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XIV – Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 57 - Assunzione
L’assunzione del personale deve essere regolarmente effettuata secondo le norme di
Legge in vigore.
L’assunzione, in tutti i casi, dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti
indicazioni:
a. tipo di contratto;
b. mansione, qualifica e livello di inquadramento attribuiti al Lavoratore;
c. data di assunzione;
d. luogo di lavoro;
e. orario di lavoro;
f. termine del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
g. durata del periodo di prova (entro i limiti contrattuali);
h. trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi previsti;
i. CCNL applicato.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare con chiarezza il Datore di lavoro: il
cognome e nome e/o la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale, nonché tutti quei
dati o notizie previste dalla Legge.
L'Azienda è tenuta a consegnare al Lavoratore, contestualmente alla lettera di
assunzione, copia del Testo Ufficiale del presente CCNL della quale il Lavoratore
dovrà attestare l'avvenuta ricezione.
Art. 58 - Documenti per l’assunzione
Si rimanda alla normativa vigente.
Art. 59 - Visita medica preassuntiva
Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica
preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro
ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’Art.
41 del D.Lgs. 81/2008.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata – a scelta del Datore di lavoro – dal
Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle
ASL.
Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le
mansioni affidate sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad
accertamenti a cura di enti pubblici o universitari.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XV – Mansioni del lavoratore
Art. 60 - Mansioni Promiscue
Il Lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di prevalenza, ad una mansione
e che effettua con frequenza, anche calendarizzata, sostituzioni o supplenze di altri
lavoratori con professionalità superiori, sarà inquadrato nella qualifica di categoria
superiore e ne percepirà la retribuzione, quando essa rilevi per oltre il 50% del tempo
sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità ma senza il criterio di
prevalenza e siano richieste da esigenze particolari quali la copertura di pausa pranzo
del titolare, parziale completamento di un turno e simili, il Lavoratore percepirà
un’indennità di mansione commisurata alla differenza retributiva tra il livello
d’appartenenza e quello della mansione superiore in funzione del tempo mediamente
dedicato alla mansione superiore.
Art. 61 - Mutamento di mansioni
Al Lavoratore dipendente che sia temporaneamente adibito, per almeno un mese
solare, a mansione superiore, limitatamente al tempo in cui vi è adibito, sarà
riconosciuta la retribuzione propria di tale mansione superiore.
Qualora l’esercizio delle mansioni superiori prevalenti si prolunghi oltre 3 mesi
consecutivi, il Dipendente dovrà essere inquadrato nella categoria superiore salvo che
l’assegnazione a mansioni superiori non sia avvenuta per sostituzione di un altro
Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, nel limite di tempo
contrattualmente previsto.
Come previsto dall’art. 1 co.7 L183/2014 e s.m. in presenza di processi di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, o nei casi di crisi dell’azienda, o per
temporanee esigenze sostitutive di lavoratori assenti dal luogo di lavoro per un periodo
determinato, l’azienda può spostare il lavoratore ad altre mansioni inferiori purché
rientranti nella stessa categoria e purché mantenga lo stesso stipendio fatta eccezione
per i trattamenti accessori legato alla vecchia attività.
È prevista, inoltre, la possibilità di sottoscrizione di accordi individuali “in sede protetta”,
ossia in sede sindacale o di altri organismi riconosciuti ed autorizzati dalla legge, tra
datore di lavoro e lavoratore che prevedano l’abbassamento di livello e retribuzione al
fine di evitare il licenziamento.
Art. 62 - Jolly
Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente ed
all’interno dell’intero orario di lavoro a mansioni che comprendano qualifiche che si
articolino su più categorie.
L’inquadramento dei Jolly sarà al livello della mansione più qualificata.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XVI – Orario di lavoro
Art. 63 - Orario di lavoro: definizione
Come previsto dall'art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi
periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e
nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori
sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e
a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera
in caso di necessità.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo, per la generalità dei Lavoratori, è fissata in
48 ore settimanali, normalmente distribuite su 5, 6 o 7 giornate lavorative.
Esemplificazione:
a. orario di lavoro su 5 giorni - Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva
la normale durata di 40 ore, si realizza ordinariamente attraverso la prestazione di 5
giornate lavorative di 8 ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì, o dal lunedì al
sabato, con individuazione di un giorno di riposo infrasettimanale, o dal lunedì alla
domenica, con individuazione di due giorni di riposo infrasettimanali e corresponsione della
prevista maggiorazione per le ore festive prestate. In tali due ultimi casi occorre attivare la
contrattazione di secondo livello per giustificarne le motivazioni.
b. orario di lavoro su 6 giorni - Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente attraverso
la distribuzione in sei giornate lavorative dell’orario settimanale che resta sempre
mediamente di 48 ore complessive. Nello sviluppo delle sei giornate lavorative può essere
prevista la prestazione anche di domenica, con la corresponsione della prevista
maggiorazione per le ore festive prestate. In questo ultimo caso occorre attivare la
contrattazione di secondo livello per giustificarne le motivazioni.
c. Orario di lavoro su 7 giorni – Tale forma di articolazione è prevista su 7 giornate con una
giornata di risposo compensativo
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 R.D. 1955/1923,
richiamato dall'Art. 8 comma 3 D.Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno
che all'esterno dell'Azienda; le soste di durata non inferiore a dieci minuti e
complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni
periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione
al Dipendente, nel senso chiarito al comma precedente (i periodi sinora elencati non
si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il
tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi
richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di
tempestivo adeguamento dell’attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ridurre
l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l'Azienda potrà
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento
dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore.
Per la particolare attività delle Aziende che hanno servizi specifici e senza soluzione
di continuità, a tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue:
1. la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la
loro distribuzione, anche considerando la domenica come giorno lavorativo e
prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel
caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di
effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni
stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.
Art. 64 - Orario di lavoro: sospensione
In caso di breve sospensione del lavoro (inferiore a trenta minuti) per fatto indipendente
dalla volontà del Lavoratore, quest’ultimo ha diritto alla normale retribuzione, per tutto
il periodo di sospensione, utilizzando i ROL.
Art. 65 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o
custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti,
centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento,
personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti ed altri
eventuali profili individuati dall’Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale),
la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto
d’assunzione in 48 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile sarà
proporzionata all’orario settimanale ordinario pattuito.
Tali Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi
dall’ambito d’applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro di cui
all'art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina
sulla durata massima settimanale di cui all'art. 4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5,6 o 7 giorni)
che dovranno essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando
la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi
momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10
giorni prima dell’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia,
una volta superato l’orario di lavoro normale di 48 ore settimanali, decorre la
qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore
e del 17% per le ore eccedenti.
Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore
settimanali)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Descrizione Maggiorazione R.O.N.*
Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15%
Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 17%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
46
TITOLO XVII – Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 66 - Personale non soggetto a limitazione d’orario
Come prevede l'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso
Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui
durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è
misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in
particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo delle aziende, di
personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione
del loro orario, anche quando esso è determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla
direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità
dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'articolo 3 del R.D. 1955/1923),
contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” o di
“Impiegato di I° o di II° livello”, della classificazione di cui al presente contratto.
La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione
di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei
limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni
festivi, dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. Le Parti, in alternativa
al pagamento, potranno concordarne il recupero.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XVIII – Orario di lavoro dei minori
Art. 67 - Orario di lavoro dei minori
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.
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48
TITOLO XIX – Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 68 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto
dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della contrattazione di secondo livello,
territoriale ed aziendale potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe
ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali
ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale
di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 12 giorni
lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1. cambio del turno;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte presso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase d’avvio di nuove attività;
6. vigilanza degli impianti e custodia;
7. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi
straordinari.
Art. 69 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in
aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la contrattazione di
secondo livello, a diverse modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla
previsione del presente CCNL. Ciò, in particolare:
1. al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra–domenicale del
giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno
alle Aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita
professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere
usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva,
ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di
secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 7
giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli accordi
di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun
anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia pari a 20.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di
secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
49
di € 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite
massimo di 2 settimane al mese.
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50
TITOLO XX – Permessi
Art. 70 - Permessi
Sono previsti i seguenti permessi:
Tipo di
permesso Ore / giorni Condizioni Retribuzione
Permessi
retribuiti
16 ore annuali
Al Lavoratore saranno concessi brevi
permessi retribuiti per giustificati motivi
(visite mediche, colloqui
insegnanti/genitori, etc.), maturati per
quote di 1,33 ore per ciascun mese
integralmente lavorato.
Richiesta con almeno 1 giorno di
anticipo, salvo casi di imprevedibilità e
urgenza, compatibilmente con le
esigenze aziendali inderogabili.
Retribuzione Giornaliera Normale,
senza maggiorazioni.
In caso di mancata fruizione (in tutto o
in parte) delle ore, il Lavoratore ha
diritto alla corresponsione della
relativa indennità sostitutiva, da
liquidare unitamente al saldo delle
competenze del mese di gennaio
dell’anno successivo a quello di
maturazione. Periodo delle
consultazioni elettorali
e referendarie.
I Lavoratori che adempiono funzioni
presso gli Uffici elettorali hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro (per tutto il periodo
corrispondente alle operazioni).
Richiesta con almeno 1 giorno di
anticipo.
Permessi
straordinari
3 giorno per evento Matrimonio di un figlio
Retribuzione Giornaliera Normale,
senza maggiorazioni. In altri casi di
documentata forza maggiore il
Dipendente potrà concordare con il
Datore di lavoro la concessione di
congedi retribuiti deducibili dai
permessi retribuiti maturati e non
goduti o dalla Banca delle Ore.
3 giorni per evento Nascita o adozione di un figlio
3 giorni per anno
Decesso o grave infermità documentata
di padre/madre, fratello/sorella, coniuge,
figli, nonno, suocero, convivente, purché
risulti stabile convivenza con il
Lavoratore da certificazione anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata
grave infermità, il Lavoratore, ferma
restando la compatibilità organizzativa,
potrà concordare con il Datore di lavoro
diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa.*
Secondo disposizioni
L. 6 marzo 2001 n. 52
art. 5
Al Lavoratore donatore di midollo osseo
Permessi non
retribuiti
Gruppi di 8 ore, per
un limite complessivo
di 48 ore annuali.
Per gravi e comprovate esigenze
personali e/o familiari, al Lavoratore
potranno essere concessi periodi di
aspettativa, senza oneri a carico
dell’Azienda e gravi compromissioni
dell’attività lavorativa.
Retribuzione non prevista.
Non maturazione di tutti gli istituti
contrattuali, ivi compresa l’anzianità di
servizio.
* In altri casi di documentata forza maggiore il Dipendente potrà concordare con il Datore di lavoro
la concessione di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti maturati e non goduti o dalla
Banca delle Ore.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
51
TITOLO XXI – Festività e festività abolite
Art. 71 - Festività
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione
Giornaliera Normale (RGN), i giorni appresso specificati:
1. festività nazionali:
a) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
b) 1 maggio – Festa dei Lavoratori;
c) 2 giugno – Festa della Repubblica;
2. festività religiose:
a) 1° gennaio – primo giorno dell’anno;
b) 6 gennaio – Epifania;
c) il giorno del Lunedì di Pasqua;
d) 15 agosto – festa dell’Assunzione;
e) 1 novembre – Ognissanti;
f) 8 dicembre – Immacolata Concezione;
g) 25 dicembre – Santo Natale;
h) 26 dicembre – Santo Stefano;
i) la solennità del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta,
oltre alla Retribuzione Normale Mensile, la quota oraria di tale retribuzione per le ore
di lavoro effettivamente prestate nella giornata festiva, con le maggiorazioni previste
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in
conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui sopra.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con
giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di
un'altra giornata di riposo, anche accreditandola ai permessi retribuiti già maturati od
alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un
ulteriore importo pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di
coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione conseguente a provvedimenti disciplinari.
Art. 72 - Festività abolite
Le festività abolite sono:
– 19 marzo – San Giuseppe
– 1 giugno – Ascensione
– 22 giugno – Corpus Domini
– 29 giugno – SS. Pietro e Paolo
– 4 novembre – Unità Nazionale
In loro sostituzione, saranno riconosciute 32 ore di permessi retribuiti annuali da
aggiungere, alle medesime condizioni, alle 16 ore di permessi retribuiti annuali.
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TITOLO XXII – Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 73 - Intervallo per la consumazione dei pasti
La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo
livello, va da 30 minuti ad un massimo di 2 ore, ed è concordata tra i Lavoratori
dipendenti ed il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per
quanto possibile, con quelle familiari o personali.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
53
TITOLO XXIII – Congedo per matrimonio
Art. 74 - Congedo per matrimonio
Al Lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio, un periodo di congedo
straordinario retribuito della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Tale periodo
dovrà essere fruito entro 30 giorni dal matrimonio.
Durante il congedo matrimoniale il Lavoratore è considerato a tutti gli effetti in servizio
e percepisce la Retribuzione Giornaliera Normale. In via ordinaria la richiesta di
congedo matrimoniale è da presentarsi dal Lavoratore al Datore di lavoro con un
termine di preavviso pari a 15 giorni.
Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale il Lavoratore dovrà
produrre all’Azienda copia del certificato di matrimonio.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Lavoratori in prova e ai
Lavoratori con contratto a termine di durata inferiore ai 12 mesi.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
54
TITOLO XXIV – Volontariato
Art. 75 - Volontariato
Per il Lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile, in operazioni di
soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle
norme che disciplinano la materia ed in particolare dalla Legge n. 162/92 e dal DM n.
379/94 applicativo della stessa.
Ai Lavoratori dipendenti “volontari in servizio civile” che intendono prestare la loro
opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia ed in particolare dalla Legge n. 266/91, compatibilmente con le esigenze di
servizio, si potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza
di anzianità a tutti gli effetti, di durata fino ad un massimo di 2 anni.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
55
TITOLO XXV – Lavoratori studenti
Art. 76 - Lavoratori studenti
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei Lavoratori del
settore, i Datori di lavoro concederanno ai Lavoratori non in prova, che intendano
frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale,
in scuole d’istruzione dell’obbligo o superiori statali, parificate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi
regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e
dei diplomi universitari o di laurea, i seguenti benefici:
a. concordare un orario di lavoro, compatibile con le esigenze della struttura
lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi e per la preparazione agli esami;
b. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
c. considerare come permessi retribuiti i giorni documentati delle prove di esame.
Nel caso di esami universitari che si articolano su più prove in giorni diversi, il diritto ai
permessi retribuiti resta fissato nel numero di uno, fermo restando il diritto del
Lavoratore studente di usufruire, previa programmazione concordata almeno 60 giorni
prima dell’assenza, fino a 10 giorni di permessi non retribuiti nell’anno solare in
concomitanza agli esami od alla sessione d’esami.
I Lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso lo stesso Datore, potranno richiedere
un congedo non retribuito al fine di:
a. completare la scuola dell’obbligo;
b. conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma universitario o di laurea;
c. partecipare ad attività formative diverse.
Il congedo non potrà eccedere 6 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, non è
cumulabile con le ferie, malattia od altri congedi, può essere frazionato solo se
compatibile con i carichi di lavoro o con eventuali sostituzioni e deve essere richiesto
con preavviso pari al triplo della sua durata, con il limite di mesi tre.
Il Datore di lavoro riconoscerà il diritto al congedo compatibilmente con le inderogabili
esigenze del lavoro.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XXVI – Maternità – Congedi parentali
Art. 77 - Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro, la
Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire al Datore di lavoro e all’Istituto erogatore
dell’indennità di maternità il certificato medico, rilasciato dall’ufficiale sanitario o dal
medico del servizio sanitario nazionale, indicante la data presunta del parto.
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio, la Lavoratrice dipendente è
tenuta ad inviare al Datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita
del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, prevista dalla Legge.
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
La durata del periodo di gravidanza è stabilito per legge in 5 mesi, decorre dall’inizio
dell’ottavo mese di gravidanza e termina allo scadere del terzo mese successivo
all’evento.
A norma dell’art. 20 D.Lgs. 151/2001, la Lavoratrice ha la possibilità godere della
“flessibilità” della gravidanza, cioè di prorogare l’attività lavorativa per la durata
dell’ottavo mese di gravidanza e, conseguentemente, di prolungare il periodo di
congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello dei giorni lavorati
nell’ottavo mese di gravidanza. Per godere di tale opportunità la Lavoratrice deve farne
relativa domanda entro e non oltre il settimo mese di gravidanza presentando le
certificazioni richieste per legge dal D.Lgs. 151/2001.
La Lavoratrice dipendente ha diritto all’erogazione, da parte dell’INPS, di un’indennità
giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità
obbligatoria.
Il Datore di Lavoro è esonerato da qualsiasi integrazione dell’indennità economica a
carico dell’INPS, ad eccezione dell’indennità del 20% della tredicesima mensilità, ai
sensi dell’articolo 30 del DPR 21 maggio 1953, n. 568.
L'indennità di maternità è anticipata dal Datore di lavoro ed il relativo importo è posto
a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS.
Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS
provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità.
I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia e
alle ferie.
La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il
periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino; in
tale periodo opera, quindi, il divieto di licenziamento, salvo in caso di:
1. licenziamento per giusta causa;
2. cessazione dell’attività dell’Azienda;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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3. ultimazione della prestazione per la quale la Lavoratrice è stata assunta, o
risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.
Art. 78 - Sintesi conforme alle disposizioni vigenti all’atto della stesura del CCNL
Congedo di maternità / paternità
Genitore Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Madre
5 mesi complessivi
(normalmente 2 prima e 3
dopo la data presunta del
parto) più eventuale
maternità anticipata ove
ricorrano le condizioni di
Legge verificate dalla DPL
(Direzione Provinciale del
Lavoro).
– 2 mesi
precedenti la data
presunta del parto;
– 3 mesi successivi
la data del parto
(*).
Indennità corrisposta dall’INPS pari
all’80% della retribuzione media
giornaliera secondo quanto stabilito
dall’art. 22 D.Lgs.
151/2001, e anticipata dal datore di
lavoro ai sensi dell’art. 1 L. n.
33/1980.
Il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere un’indennità del 20%
del valore della tredicesima
mensilità.
Il periodo di congedo è computato
nell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti, e matura regolarmente i ratei
relativi alle mensilità supplementari e
le ferie.
Copertura
100%
Padre
5 mesi complessivi
utilizzati dal padre in
alternativa alla madre
soltanto nelle
seguenti ipotesi:
– morte o grave infermità
della madre;
– abbandono del bambino
da parte della madre;
– affidamento del bambino
al padre in via esclusiva.
Dopo la nascita del
bimbo.
Stessa indennità spettante al
congedo di maternità.
Copertura
100%
* ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi) la Lavoratrice, se non vi
sono controindicazioni mediche, può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal mese
precedente la data presunta del parto per i quattro successivi.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Genitore Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Madre 6 mesi continuativi
o frazionati (*)
Nei primi 12 anni di
vita del bambino
Indennità economica pari al 30%
della retribuzione media giornaliera,
per un periodo massimo di 6 mesi
goduti fino al 6° anno di età del
bambino.
Per i periodi successivi, la stessa
prestazione spetta se risulta
soddisfatta la condizione di reddito
richiesta. (* 1)
Per l’erogazione dell’importo e
l’anticipazione dello stesso, valgono
le stesse leggi e modalità stabilite
per l’astensione obbligatoria.
Il periodo di astensione facoltativa è
computato nell’anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle
mensilità supplementari ed al
trattamento di fine rapporto.
Copertura al 100%
per i mesi goduti
fino al terzo anno
di vita del bambino.
Per i periodi
successivi
contribuzione
ridotta con
possibilità di
integrazione
mediante riscatto o
prosecuzione
volontaria.
Padre 6 mesi (*) Nei primi 12 anni di
vita del bambino Come la madre Come la madre
* La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre
più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi
dell’astensione, il limite massimo complessivo salirà a mesi 11.
** Fino al compimento degli 12 anni del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione,
a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del
trattamento minimo di pensione.
Permessi – Riposi giornalieri (ex riposi allattamento)
Genitore Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Madre
– 2 ore di permesso (4
per Parti plurimi) se
l’orario giornaliero
lavorato è superiore
alle 6 ore;
– 1 ora di permesso se
l’orario è inferiore alle
6 ore.
Diritto di uscire dal
luogo di lavoro.
Durante il primo anno
di vita del bambino
Le ore di riposo giornaliero
sono retribuite come normale
orario di lavoro mediante
un’indennità a carico INPS.
L’indennità è anticipata dal
Datore di lavoro.
Durante i periodi di risposo
decorre l’anzianità di servizio
ma non maturano ferie né
mensilità aggiuntive.
Copertura ridotta
con possibilità di
integrazione
mediante riscatto o
prosecuzione
volontaria.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Permessi – Riposi giornalieri (ex riposi allattamento)
Genitore Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Padre
Diritto riconosciuto nei
seguenti casi:
– il figlio è affidato al
padre;
– la madre Lavoratrice
dipendente non se ne
avvale per scelta o
perché non ne ha
diritto.
Diritto di uscire dal
luogo di lavoro.
Durante il primo anno
di vita del bambino Come madre Come madre
Permessi – Malattia del bambino e madre gestante
Genitore Durata Retribuzione Previdenza
Madre (*)
– fino al terzo anno di vita del
bambino diritto per tutta la
durata della malattia del
bambino;
– dai tre agli otto anni cinque
giorni lavorativi per ciascun
genitore nell’anno.
Nessuna.
Durante il periodo di malattia
del bambino decorre l’anzianità
di servizio ma non maturano le
ferie e le mensilità differite.
Fino al terzo anno di età del
bambino copertura
100%.
Dal terzo fino all’ottavo anno di
vita, copertura ridotta con
possibilità di integrazione
mediante riscatto o prosecuzione
volontaria.
Padre Come madre Come madre Come madre
Madre
gestante
– permessi per esami
prenatali, accertamenti clinici
o visite mediche (**).
100% dal Datore di lavoro Copertura al 100%
* Il diritto all’astensione per malattia del bambino spetta alternativamente alla madre o al padre.
** Il diritto è subordinato alla necessità, documentata, d’eseguire esami, accertamenti e visite durante
l’orario di lavoro. La Lavoratrice deve presentare al Datore domanda preventiva e successiva
documentazione giustificativa con data ed orario d’effettuazione.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
60
TITOLO XXVII – Ferie
Art. 79 - Ferie
Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL, matura un periodo di ferie annuali
nella misura di 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane (160 ore lavorative
per i dipendenti a 40 ore settimanali e 192 per quelli a 48 ore settimanali), comprensive
dei relativi sabati e domeniche.
Le ferie saranno godute in periodi settimanali, a richiesta del lavoratore deve essere
garantito un periodo di ferie bisettimanale per ogni anno.
Compatibilmente con le esigenze dell’Azienda, e dei Lavoratori dipendenti, è facoltà
del Datore di lavoro fissare, specialmente in caso di chiusura collettiva, il periodo di
ferie pari a tre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
Per indifferibili ragioni di servizio il Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore
dipendente nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del Lavoratore
dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso
delle spese documentate sostenute per il rientro.
Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile
normale.
La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente
trasmessa all’Azienda, ne sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo
Titolo.
In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle
ferie ma in un momento successivo, previo accordo con l’Azienda.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l’indennità
sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie salvo accordo con la
Parte che lo riceve.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XXVIII – Malattia od infortunio non professionali
Art. 80 - Malattia od infortunio non professionali
In caso di malattia od infortunio non professionali si prevede la seguente disciplina:
Condizioni
L'assenza deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, entro le prime 4 ore dall'inizio del lavoro, mentre
la certificazione medica deve essere inoltrata o resa disponibile all'Azienda entro il giorno successivo dall'inizio
dell'assenza.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, salvo provate e giuste ragioni d'impedimento, le assenze saranno
considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni retributive e sanzioni disciplinari per il ritardo o la mancata
comunicazione.
Periodo di
comporto
–Lavoratore fino a 2 anni di anzianità (non in prova): diritto di mantenimento del posto per assenza fino ad un massimo
di 120 giorni solari, continuati o frazionati. Gli anni d'anzianità sono computati all'inizio dell'ultimo episodio di malattia
e infortunio non sul lavoro.
– Dopo 2 anni di anzianità: diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite ad eventi
morbosi diversi, per un massimo di 120 giorni solari, con l'incremento di 20 giorni solari per ciascun anno lavorato
oltre il biennio, con il limite complessivo di 365 giorni di prognosi complessiva, calcolata entro il periodo mobile degli
ultimi 5 anni.
In caso di astensione dal lavoro oltre i termini e di impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro per il perdurare
di malattia o infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, è facoltà del Datore di lavoro di recedere dal rapporto di
lavoro, per giustificato motivo, riconoscendo la relativa indennità sostitutiva di preavviso.
Il periodo si computa, agli effetti del comporto, dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno
immediatamente precedente la ripresa del lavoro, computando entrambi i termini.
Ai fini del comporto, si fa riferimento all'arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data dell'inizio dell'ultimo
evento morboso, sommando la prognosi in corso.
Se l'Azienda non procede al licenziamento entro 30 giorni · dal raggiungimento del periodo di comporto, il rapporto di
lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.
A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di un'unica malattia grave e continuativa, periodicamente documentata e
superati i limiti di conservazione del posto, il Lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di
un'aspettativa di 3 mesi. Durante tale aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per
nessun istituto.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 5 giorni dal termine del periodo
di malattia, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.
Indennità INPS
INAIL
–Dal 4° al20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera (RMG);
– Dal21° giorno e fino al 180° per l’'INPS e la guarigione per l’INAIL: 66,66% della RMG.
Integrazione
datoriale
– Dal 1° al 3° giorno: 50% della normale retribuzione che sarebbe spettata per i giorni di carenza coincidenti con quelli
lavorativi secondo l'orario che doveva effettuare il lavoratore. Al fine di prevenire situazioni di abuso del periodo di
carenza, l'Azienda, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre). corrisponderà l'indennità di
malattia del 50% solo per i primi 9 giorni cumulativi di carenza salvo che l'assenza sia dovuta a qualsiasi patologia
grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze
siano debitamente documentate;
– Dal 4° al 20° giorno: integrazione dell'indennità di malattia riconosciuta dall’INPS pari al 25% della retribuzione
normale lorda che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi che la contrattazione di
secondo livello collega all'effettiva presenza;
– Dal 21° al 180° giorno: integrazione dell'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS pari al 35% della retribuzione
normale lorda, con esclusione delle voci legate alla presenza.
Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell’INPS per superamento dei 180 giorni di malattia,
riconoscimento di un'indennità pari al 35% della normale retribuzione per il periodo di malattia dal 181° giorno fino al
termine del periodo di conservazione del posto. Saranno dovute al Lavoratore anche le eventuali
prestazioni/integrazioni assicurative previste dall’Ente Bilaterale, conformemente al relativo regolamento.
Il diritto a percepire i trattamenti integrativi di malattia previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento
della malattia o dell'infortunio non sul lavoro da parte dell'INPS ed al rispetto da parte del Lavoratore degli obblighi
previsti per il controllo delle assenze. È diritto dell'Azienda rivalersi nei confronti del Dipendente delle quote anticipate
sia per conto dell’INPS sia per conto proprio, quando, per inadempienza del Lavoratore, le erogazioni non siano state
riconosciute dall'INPS come dovute. Resta impregiudicato il diritto dell'Azienda di sospendere l'erogazione
dell'integrazione in caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo, oltre al diritto di attivare l'azione disciplinare
conseguente.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
62
Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro ed “in itinere” ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà
dell'Azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte al Lavoratore (retribuzione diretta,
indiretta, differita e contributi), restando ad essa ceduta la corrispondente azione di risarcimento del danno nei
confronti del terzo responsabile.
Il Lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dare tempestiva comunicazione dell'infortunio extraprofessionale
ed “in itinere” al Datore di lavoro. precisando gli estremi del terzo responsabile e/o la compagnia di assicurazione,
nonché le circostanze dell'infortunio, rispondendo in solido con il terzo responsabile del risarcimento del danno subito
dall'Azienda, impregiudicata l'azione disciplinare.
Previdenza Copertura 100% nei limiti del periodo di comporto.
Malattia e ferie
Se insorti durante le ferie programmate, ne sospendono la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il Lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di
certificazione e d'ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità
previsto dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
63
TITOLO XXIX – Malattia od infortunio professionali
Art. 81 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali
In caso di malattia od infortunio professionale si prevede la seguente disciplina:
Condizioni
L'assenza deve essere comunicata, salvo i casi di giustificato
impedimento, entro le prime 4 ore dall'inizio del lavoro.
Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro
di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura di ottemperare all'obbligo suddetto ed il
Datore di lavoro non può perciò inoltrare la denuncia all 'INAIL od
all'autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni
responsabilità derivan te dal ritardo, ed il Lavoratore, salvo giuste
ragioni d'impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme
restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla
Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.
Periodo di
comporto
Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto fino a quando dura l’i nabilità temporanea
che impedisca, al Lavoratore medesimo, di attendere al lavoro,
e,comunque, non oltre la data indicata nel certifica to definitivo
d'abilitazione alla ripresa del lavoro o nel certificato d'invalidità od
inabilità permanente al lavoro.
Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi anche
non consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
Ai fini del comporto, il computo si effettua con riferimento all'arco
temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell'inizia
dell'ultimo evento morboso.
Ove l'Azienda non proceda al licen ziamento entro 30 giorni dal
raggiungimento del periodo di comporto, il rapporto di lavoro si
considera sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisc e alcuna
comunicazione entro i 2 giorni dal termine del periodo di malattia,
ferme restando le procedure ai sensi della Legge 92/2012 e
successive modificazioni ed integrazioni, sarà considerato
dimissionario a tutti gli effetti.
Indennità
INPS–lNAIL
– Dal 4° giorno di infortunio: 60% della RMG, fino a 90 giorni.
– Dal 91° giorno: 75% della RMG.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
64
Integrazione
Datoriale
Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il
trattamento di malattia od infortunio professionali, l’Azienda
corrisponderà al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di
paga, un’anticipazione dell'indennità di malattia od infortunio
riconosciuta dall'INAIL, ed un’integrazione atta a garantire l’85%
della Retribuzione Giornaliera Normale netta percepita dal
Lavoratore.
Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a
conguaglio tenendo conto dell'effettivo ammontare dell'inden nità
erogata dall'INAIL e della Retribuzione Mensile Normale netta entro
i cui limiti si computa l'integrazione a carico del Datore di lavoro.
L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro che ne ha
anticipato il trattamento e, qualora per qualsiasi motivo il Dipendente
venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla
immediatamente al Datore di lavoro.
In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione
integrata, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore l'eccedenza.
L’integrazione a carico del Datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL
non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico.
Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica
sia trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale tratt amento
economico erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta delle
somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o per
l’infortunio extraprofessionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai
periodi considerati di comporto.
Previdenza Copertura: 100% entro il limite del periodo di comporto.
Controllo
dell’assenza per
infortunio
Diritto dell’Azienda di far effettuare visite di controllo del Lavoratore,
nel rispetto dell’art. 5, comma 2, della L. 300/70. La visita di controllo
dovrà effettuarsi all’interno delle fasce orarie contrattualmente e
legalmente previste per le infermità extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo,
salvo documentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile
presso il proprio domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi
legittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure) dovrà
informare preventivamente di tale fatto il Datore.
In caso d’assenza ingiusti ficata alla visita di controllo medico, il
Lavoratore è soggetto sia a sanzione disciplinare sia alla perdita
dell’integrazione aziendale.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
65
TITOLO XXX – Aspettativa non retribuita per malattia od infortunio
Art. 82 - Aspettativa non retribuita
È prevista la seguente aspettativa non retribuita per malattia od infortunio:
Condizioni e
durata
dell’aspettativa
Salvo impossibilità derivante dall’obbligo di rispettare scadenze
tassativamente previste dalla Legge, od altri simili gravi
impedimenti aziendali, al Lavoratore dipendente assunto a tempo
indeterminato, che ne faccia richiesta per comprovate e gravi
ragioni di salute propria o dei suoi familiari, ed entro il termine del
periodo di comporto contrattuale, può essere concesso un periodo
d’aspettativa continuativo senza retribuzione e senza decorrenza
dell’anzianità ad alcun effetto (ivi compreso il TFR), pari a 15 giorni
per ogni anno d’anzianità maturata, fino ad un massimo di 6 mesi,
con conservazione del posto di lavoro.
Il periodo d’aspettativa sarà senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità ad alcun altro effetto, ivi compreso il
TFR.
Il Lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla
scadenza del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere
servizio sarà considerato, a tutti gli effetti, dimissionario.
L’Azienda qualora accerti che durante il periodo d’aspettativa sono
venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può
richiedere al Lavoratore dipendente di riprendere il lavoro entro il
termine di 7 giorni di calendario.
Il Lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro
subordinato, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento
per giusta causa (c.d. “in tronco”).
Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di preventivo
accordo scritto con il Da tore, il Lavoratore presti opera in forma
diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per
giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento del
preavviso contrattuale.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
66
Prolungamento
dell’aspettativa
Il Lavoratore dipendente, amma lato od infortunato sul lavoro,
potrà richiedere un ulteriore prolungamento del periodo
d’aspettativa, per un periodo la cui durata massima sarà pari al
50% di quanto previsto al primo comma dell’art. 66 (ulteriori 7,5
giorni per ogni 12 mesi d’anzianità m aturata con il massimo di 3
mesi), alle seguenti condizioni:
1. che siano esibiti dal Lavoratore dipendente regolari certificati
medici;
2. che non si tratti di malattie per le quali è ragionevole presumere
l’impossibilità della ripresa del lavoro.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
67
TITOLO XXXI – Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
Art. 83 - Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
Salvo obbligo concordato tra le Parti, per gli infortuni professionali od
extraprofessionali, le Aziende potranno eventualmente garantire ai Lavoratori, per il
tramite degli Organismi Bilaterali, prestazioni assicurative per morte e/o per invalidità
permanente.
Quanto sopra si aggiunge, fino a concorrenza, ad eventuali trattamenti già
aziendalmente in atto.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
68
TITOLO XXXII – Trattamento di fine rapporto
Art. 84 - Trattamento di Fine Rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il trattamento di
fine rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al
1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni lorde Normali
Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti.
Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di Fine
Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i
compensi e maggiorazioni per Banca ore, i compensi o maggiorazioni flessibilità, le
somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi
d’esecuzione della prestazione quali indennità di turno notturno e simili, e le
retribuzioni/premi erogati per effetto della contrattazione di secondo livello.
Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando
per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della
Retribuzione Mensile Normale e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La
quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese
intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Art. 85 - Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della retribuzione del
mese di cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente dovuto dal
Dipendente. Ai fini della corretta elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla
Legge 29 maggio 1982, n. 297, è ammesso liquidare il TFR entro 30 giorni dalla
scadenza del normale pagamento delle competenze di fine rapporto.
Art. 86 - Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni
Ai sensi dell’art. 2120 c.c. il Lavoratore, con almeno 8 anni di servizio presso l’Azienda,
quando mantiene presso la stessa il TFR, può chiedere per iscritto, in costanza di
rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento maturato al
momento della richiesta.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa d’abitazione per sé o per i figli, documentato con atto
notarile.
Le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto,
di cui al comma precedente, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti, con
il minimo di uno.
Ai sensi dell’Art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine Rapporto può
essere anticipato anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
69
dei congedi di cui all’Art. 7, comma 1, della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, e di cui agli
Artt. 5 e 6 della L. 53/2000.
L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che
precede la data di inizio del congedo.
Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per
indennità equipollenti al Trattamento di Fine Rapporto, comunque denominate,
spettanti a Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro pubblici e privati.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata, nei
limiti di cui sopra, anche per l’acquisto della prima casa mediante partecipazione ad
una società cooperativa, a condizione che il Lavoratore produca all’Azienda il verbale
d’assegnazione, ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1. l’atto costitutivo della società cooperativa;
2. la dichiarazione del legale rappresentante della società cooperativa, autenticata dal
notaio, che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da parte del Socio,
dell’importo richiesto per la costruzione sociale;
3. la dichiarazione che attesti l’impegno del Socio dipendente a far pervenire
all’Azienda il verbale d’assegnazione;
4. l’impegno del Socio dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche
mediante ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.
Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’Art. 2120 c.c., e con priorità riconosciuta
alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni potranno essere concesse
anche:
1. in caso di significative ristrutturazioni apportate alla prima casa d’abitazione del
Lavoratore, purché entro l’importo di spesa idoneamente documentata;
2. al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute dalle
strutture sanitarie pubbliche;
3. alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in caso e
senza soluzione di continuità rispetto al periodo obbligatorio;
4. in caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo
internazionali di cui all’Art. 26, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per le
spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato richiesto per
l’adozione e l’affidamento, purché ciò risulti da idonea documentazione.
La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata alle
necessità di sostenere spese sanitarie.
Nel corso del rapporto di lavoro l’anticipazione potrà essere concessa una sola volta.
L’anticipazione è detratta, a tutti gli effetti, dal Trattamento di Fine Rapporto spettante
al Lavoratore.
Nei casi in cui vi sia un periodo di crisi aziendale e una indisponibilità di cassa l’azienda
è esonerata dalle anticipazioni.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XXXIII – Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore –
ambiente di lavoro
Art. 87 - Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore – ambiente di
lavoro
Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle
condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del Lavoratore
dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi
vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
71
TITOLO XXXIV – Impianti di videosorveglianza
Art. 88 - Impianti di video sorveglianza
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo
a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per
esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del
patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato
dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In
alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della
stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In
mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono
essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in
alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di
competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore
per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e
delle presenze.
Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi
al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione
delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XXXV – Obbligo di fedeltà – patto di non concorrenza
Art. 89 - Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non potrà trattare affari, per conto proprio o di terzi, in
concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai
metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa
pregiudizio (Art. 2105 c.c.).
Tale divieto permane anche dopo la cessazione dal rapporto di lavoro.
Art. 90 - Patto di non concorrenza
Ove sia pattuita, la limitazione dell'attività professionale del Lavoratore per il tempo
successivo alla risoluzione del rapporto sarà regolata dall'Art. 2125 c.c.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XXXVI – Diritti del lavoratore
Art. 91 - Diritti del lavoratore
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato
al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi
discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e
sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire
i principi della lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerati come molestie sessuali quei comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o
comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o
di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi
di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di
promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.
Art. 92 - Corresponsione della retribuzione
Il Lavoratore ha diritto a ricevere il corrispettivo del lavoro ordinario e straordinario alle
normali scadenze. Tali scadenze dovranno essere comprese entro i 15 giorni
successivi al termine del mese cui la retribuzione stessa si riferisce.
La data indicata per la corresponsione dovrà essere resa nota ai Lavoratori e sarà
spostata di diritto al primo giorno lavorativo successivo, quando essa coincide con un
giorno di riposo o festivo.
Eventuali ritardi nella corresponsione della retribuzione dovranno essere concordati
con i Lavoratori e le loro rappresentanze. In assenza di accordo decorrerà, dalla data
prevista alla data di effettivo pagamento, un interesse a favore del Lavoratore pari al
tasso ufficiale di sconto aumentato di 3 punti.
Decorsi 15 giorni dalla data prevista per il pagamento della retribuzione, senza che sia
stato erogato almeno il 50% della stessa, il Lavoratore avrà diritto di tutelare il suo
credito in via giudiziale. Parimenti, il Lavoratore avrà tale diritto quando una qualsiasi
parte non sindacabile della sua retribuzione subisca un ritardo superiore a 30 giorni.
Per i ritardi accumulati si conviene che il mancato pagamento di un importo
cumulativamente superiore alla mensilità dà diritto alla tutela giurisdizionale, decorsi
45 giorni dalla data di configurazione di tale importo. Il Lavoratore, in caso di diverse
possibilità, ha diritto di scegliere la tutela a lui più favorevole.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XXXVII – Cessione – trasformazione dell’azienda
Art. 93 - Cessione – trasformazione dell’azienda
In caso di cessione, trasformazione o fallimento dell’Azienda si fa riferimento alle
norme di Legge vigenti in materia.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
75
TITOLO XXXVIII – Ente Bilaterale prestazioni assistenziali e
mutualistiche
Art. 94 - Ente Bilaterale
Le parti si impegnano a costituire l’E.Bi.N.L. – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro –
a cui verranno demandate le funzioni di erogare le prestazioni assistenziali,
mutualistiche e della bilateralità. E.Bi.N.L. emanerà un proprio regolamento di
funzionamento.
Art. 95 - Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori
Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione di tutele specifiche a favore dei
Lavoratori all’interno dell’ E.Bi.N.L. E.Bi.N.L. emanerà un proprio regolamento di
funzionamento.
Art. 96 - Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale
Il Datore di Lavoro è tenuto direttamente al rispetto della normativa vigente in materia
di prestazioni sanitarie accessorie in favore dei dipendenti, in ciò manlevando l’Ente
bilaterale da medesimo incombente.
L’Ente tuttavia ha predisposto adesione ad un Piano Sanitario per prestazioni
integrative al SSN, il cui versamento sarà indipendente dal versamento mensile in
favore dell’ente e nel caso in cui manchino ulteriori tutele, sarà obbligatorio.
Qualora il datore di lavoro non corrisponda al lavoratore la quota per prestazioni
sanitarie integrative che è obbligatoria, sarà moroso nei confronti del lavoratore e si
profilerà inadempienza contrattuale.
L’importo di ciascun versamento dovuto in favore dell' E.Bi.N.L. è fissato in euro
20,00/mese per ciascun rapporto di lavoro intercorrente tra l'azienda aderente all'Ente
Bilaterale ed i propri lavoratori subordinati (in tal caso totalmente a carico
dell'azienda).Questo versamento darà diritto alla formazione gratuita, nei limiti della
spesa.
Art. 97 - Omissioni delle Aziende – Responsabilità
Il Datore di lavoro che pur applicando il presente CCNL ometta, totalmente o
parzialmente, il versamento delle quote o dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale, così
come stabiliti dalle Parti stipulanti, è responsabile verso i Lavoratori della perdita delle
relative prestazioni, fermo restando il diritto del Lavoratore al risarcimento del
maggiore danno subito ed il diritto dell’Ente Bilaterale di pretendere i contributi non
versati.
Detti versamenti sono obbligatori per tutti coloro che applicano il presente CCNL,
poiché essi concorrono alla determinazione dei servizi resi ai Datori ed ai Lavoratori,
dei benefici assicurativi, sanitari e mutualistici dovuti ai Lavoratori e concorrono a
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
76
determinare i costi complessivi previsti dal CCNL, oltre a finanziare gli Istituti Bilaterali
per i compiti previsti dalla Legge e dal Regolamento.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XXXIX – Composizione delle controversie
Art. 98 - Composizione delle controversie
In caso di controversie tra il Datore di lavoro e il Lavoratore dipendente in merito al
contratto di lavoro individuale potrà essere attivato il ricorso agli Enti bilaterali presso
la competente commissione di certificazione e conciliazione, ferme restando le
previsioni legislative che regolano la materia.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XL – Previdenza complementare
Art. 99 - Previdenza complementare
Le Parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza
integrativa, si riservano di istituire un sistema di previdenza complementare volontario,
mediante la costituzione di un Fondo Pensione o mediante l’adesione ad un Fondo già
costituito.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XLI – Patronati
Art. 100 - Patronati
Gli Istituti di Patronato, di emanazione e/o convenzionati con le Organizzazioni
sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto di svolgere la loro attività all’interno
delle sedi territoriali delle OO.SS. firmatarie.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende i modi di
svolgimento della loro attività al loro interno, che dovrà attuarsi senza pregiudizio per
la normale attività aziendale.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XLII – Contributo d’assistenza contrattuale
Art. 101 - Contributo d’Assistenza Contrattuale
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro
una quota obbligatoria inderogabile pari ad € 20,00 per dipendente per 13
mensilità, a copertura dei costi connessi alla costituzione e gestione del presente
sistema contrattuale.
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalle
Associazioni firmatarie.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XLIII – Privacy
Art. 102 - Privacy
Per quanto concerne la disciplina della privacy si rimanda al G.D.P.R. 2016/279.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XLIV – Ambito di applicazione
Art. 103 - Ambito di applicazione
Il presente CCNL si applica a titolo esemplificativo e non esaustivo ai seguenti
settori/aziende costituite in qualsiasi forma giuridica, comprese le cooperative:
A. Codice ATECO 45 – Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di
autoveicoli e motocicli
1. commercio di autoveicoli
2. manutenzione e riparazione di autoveicoli
3. commercio di parti e accessori di autoveicoli
4. commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori
B. Codice ATECO 46 – Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di
motocicli)
1. intermediari del commercio
2. commercio all’ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
3. commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
4. commercio all’ingrosso di beni di consumo finale
5. commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT
6. commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
7. commercio all’ingrosso specializzato di altri prodotti
8. commercio all'ingrosso non specializzato
C. Codice ATECO 47 – Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di
motocicli)
1. commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
2. commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi
specializzati
3. commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
4. commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
5. commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi
specializzati
6. commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
7. commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
8. commercio al dettaglio ambulante
9. commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati
D. Codice ATECO 49 – Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
1. trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
2. trasporto ferroviario di merci
3. altri trasporti terrestri di passeggeri
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
83
4. trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
5. trasporto mediante condotte
E. Codice ATECO 50 – Trasporto marittimo e per vie d'acqua
1. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
2. Trasporto marittimo e costiero di merci
3. Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
4. Trasporto di merci per vie d'acqua interne
F. Codice ATECO 51 – Trasporto aereo
1. Trasporto aereo di linea di passeggeri
2. Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
3. Trasporto aereo di merci
4. Trasporto spaziale
G. Codice ATECO 52 – Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
5. magazzinaggio e custodia
6. attività di supporto ai trasporti
H. Codice ATECO 53 – Servizi postali e attività di corriere
1. attività postali con obbligo di servizio universale
2. altre attività postali e di corriere
I. Codice ATECO 55 – Alloggio
1. alberghi e strutture simili
2. alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
3. aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
4. altri alloggi
J. Codice ATECO 56 – Attività dei servizi di ristorazione
1. Ristoranti e attività di ristorazione mobile
2. Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) e altri servizi di ristorazione
3. Bar e altri esercizi simili senza cucina
K. Codice ATECO 58 – Attività editoriali
1. Edizione di libri
2. Pubblicazione di elenchi
3. Pubblicazione di mailing list
4. Edizione di quotidiani
5. Edizione di riviste e periodici
6. Altre attività editoriali
L. Codice ATECO 59 – Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi, di registrazioni musicali e sonore
1. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
2. Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
3. Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
84
4. Attività di proiezione cinematografica
5. Edizione di registrazioni sonore
6. Edizione di musica stampata
7. Studi di registrazione sonora
M. Codice ATECO 60 - Attività di programmazione e trasmissione
1. Trasmissioni radiofoniche
2. Programmazione e trasmissioni televisive
N. Codice ATECO 61 – Telecomunicazioni
1. Telecomunicazioni fisse
2. Telecomunicazioni mobili
3. Telecomunicazioni satellitari
4. Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
5. Posto telefonico pubblico ed Internet Point
6. Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
7. Altre attività connesse alle telecomunicazioni NCA
O. Codice ATECO 63 – Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
1. elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
2. altre attività dei servizi d'informazione
P. Codice ATECO 68 – Attività Immobiliari
1. compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
2. affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
3. attività immobiliari per conto terzi
Q. Codice ATECO 73 – Pubblicità e Ricerche Di Mercato
1. pubblicità
2. ricerche di mercato e sondaggi di opinione
R. Codice ATECO 74 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
1. attività di design specializzate
2. attività fotografiche
3. traduzione e interpretariato
4. altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA
S. Codice ATECO 77 – Attività di noleggio e leasing operativo
1. noleggio di autoveicoli
2. noleggio di beni per uso personale e per la casa
3. noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
4. concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili
(escluse le opere protette dal copyright)
T. Codice ATECO 79 – Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e
servizi di prenotazione e attività connesse
1. attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
85
2. altri servizi di prenotazione e attività connesse
U. Codice ATECO 80 – Servizi di vigilanza e investigazione
1. servizi di vigilanza privata
2. servizi connessi ai sistemi di vigilanza
3. servizi investigativi privati
V. Codice ATECO 81 – Attività di servizi per edifici e paesaggio
1. servizi integrati di gestione agli edifici
2. attività di pulizia e disinfestazione
3. cura e manutenzione del paesaggio
W. Codice ATECO 82 – Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di
supporto alle imprese
1. attività di supporto per le funzioni d'ufficio
2. attività dei call center
3. organizzazione di convegni e fiere
4. servizi di supporto alle imprese n.c.a.
X. Codice ATECO 85 – Istruzione
1. Altri servizi di 'istruzione
2. attività di supporto all'istruzione
Y. Codice ATECO 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale
1. strutture di assistenza infermieristica residenziale
2. strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
3. strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
4. altre strutture di assistenza sociale residenziale
Z. Codice ATECO 88 – Assistenza sociale non residenziale
5. assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
6. altre attività di assistenza sociale non residenziale
AA. Codice ATECO 90 – Attività creative, artistiche e di intrattenimento
1. attività creative, artistiche e di intrattenimento
BB. Codice ATECO 93 – Attività ricreative e di divertimento
1. Parchi di divertimento e parchi tematici
2. Altre attività ricreative e di divertimento
3. Attività ricreative in spiaggia;
4. Noleggio di cabine, armadietti, ombrelloni, lettini, sedie, ecc.
CC. Codice ATECO 94 – Attività di organizzazioni associative
1. attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
2. attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
3. attività di altre organizzazioni associative
DD. Codice ATECO 96 – Altre attività di servizi per la persona
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
86
Art. 104 - Quadri
Appartengono alla categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i
dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante
importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell’impresa, in ampi settori
aziendali specifici o, con responsabilità generale, in organizzazioni di ridotta
dimensione e struttura, anche decentrata
Art. 105 - Quadri: orario part–time speciale
Per i Quadri è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato part–time
senza il limite minimo mensile.
L'orario di lavoro dei Quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerà,
salvo diverso accordo tra le Parti, in giornate lavorative di almeno 4 ore ciascuna.
Art. 106 - Quadri: formazione e aggiornamento
Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e di migliorare la gamma
delle lavorazioni e dei servizi, le Aziende favoriranno l'accesso dei Quadri a specifici
corsi di formazione per le materie di loro diretta competenza.
Le parti convengono nell’istituire presso l’Ente Bilaterale un Osservatorio Bilaterale
nazionale, al fine di elaborare progetti professionali di formazione, aggiornamento e
riqualificazione, anche con particolare riferimento a particolari settori professionali.
Art. 107 - Quadri: assegnazione della qualifica
L'assegnazione al Lavoratore dipendente delle mansioni superiori di Quadro, che non
sia avvenuta in sostituzione di Lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di
calendario. Resta inteso che, per il tempo d’assegnazione alla categoria superiore, al
Lavoratore spetterà il riconoscimento della differenza tra la PBNM del livello Quadro e
la PBNM del livello di appartenenza.
Art. 108 - Quadri: assistenza sanitaria
Il Datore di Lavoro è tenuto direttamente al rispetto della normativa vigente in materia
di prestazioni sanitarie accessorie in favore dei dipendenti, in ciò manlevando l’Ente
bilaterale da medesimo incombente.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
87
TITOLO XLV – Classificazione unica
Art. 109 - Classificazione Unica
I Lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 7 livelli, oltre
ai Quadri. Resta perciò fermo che l’assegnazione dei Lavoratori alle diverse categorie
deve essere effettuata in base alle mansioni in concreto esercitate dagli stessi,
indipendentemente dalle denominazioni in uso presso l’Azienda.
Si allega al presente C.C.N.L. il mansionario suddiviso in sette livelli, seppur a titolo
esemplificativo.
Art. 110 - Scala classificatoria Settore Commercio e Servizi
Primo livello
Appartengono al primo livello i lavoratori con funzioni di responsabilità esecutiva
che svolgono, con responsabilità, funzioni esecutive e che sovraintendono le unità
produttive, con iniziativa e autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad
essi delegate.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
lavoratori: direttore; capo area catena di servizi; responsabile d’azienda;
responsabile del personale; responsabile dell’amministrazione; capo settore
commerciale; capo settore acquisti e vendite; capo settore tecnico; capo settore
tecnico; capo agenzia; capo della direzione tecnica ed amministrativa; capo servizi
acquisti; capo settore amministrativo; capo settore commerciale; capo settore
marketing; capo settore personale; capo settore sedi; capo settore tecnico.
Secondo livello
Appartengono al secondo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti
operativamente autonomi con funzioni di controllo e di coordinamento.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
lavoratori: analista amministrativo e di gestione; analista-programmatore c.e.d.;
assistente di direzione; capo agenzia con autonomia tecnica ed amministrativa;
responsabile area acquisti e vendite; capo responsabile del settore commerciale
senza autonomia; capo servizi di pre-marketing; capo servizio amministrativo; capo
servizio del personale; responsabile area manutenzione; responsabile area
marketing interprete; responsabile dei servizi di prenotazione; responsabile punto
vendita; ispettore amministrativo.
Terzo livello
Appartengono al terzo livello i dipendenti che svolgono mansioni di concetto che
richiedono adeguata specializzazione e specifica capacità professionale nonché i
lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa, svolgono
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
88
mansioni che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale
acquisita mediante preparazione teorica tecnico–pratica comunque acquisita.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
lavoratori: cassiere centrale; capo contabile; capo magazziniere; responsabile
controllo di più settori; corrispondente e traduttore lingue estere; corrispondente in
lingue estere con mansioni di concetto.
Quarto livello
Appartengono al quarto livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese
le operazioni di vendita e ausiliare alla vendita e i lavoratori che eseguono mansioni
che richiedono specifiche conoscenze tecniche. Nelle “ operazioni ausiliare alla
vendita” devono ritenersi comprese quelle di movimentazione merce, di cassa, di
rifornimento merci nelle scaffalature, di marcatura e di preparazione dei prodotti.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
lavoratori: programmatore c.e.d.; addetto alla programmazione e/o marketing: capo
operaio; impiegato amministrativo; responsabile della gestione dell’agenzia;
responsabile del punto vendita; responsabile di reparto; addetto alla riparazione di
macchine distributrici di cibi e bevande; addetto alla segreteria; addetto alla
vigilanza non armata; addetto alla biglietteria in agenzia di viaggi; addetto alle
prenotazioni; addetto alle vendite; barbiere e parrucchiere; estetista;
massaggiatore; ballerini; figuranti di sala; fotomodelli; indossatori; pittori; decoratori;
costumisti; modisti; figuranti teatrali; addetti cinematografici e televisivi; truccatori,
operatore di cabina di sala cinematografica; operatore di sale da gioco, sale
scommesse, sale giochi, ippodromi; operai negli spettacoli itineranti;
programmatore; conducente di automezzi pesanti; operatori di centrale; addetto alla
fatturazione; body-guard; soggettista; fotografo; compositori; concertisti e bandisti;
macchinisti; elettricisti; falegnami; tecnico chimico di laboratorio anche con funzioni
di vendita; revisore contabile; spedizioniere patentato; specialista controllo qualità;
cassiere principale; addetto al portavalori; educatore di ludoteca.
Quinto livello
Appartengono al quinto livello i lavoratori che eseguono mansioni per cui la
esecuzione sono richieste conoscenze e capacità tecnico-pratche necessarie allo
svolgimento di lavori di normale complessità spesso con responsabilità individuale
ed autonomia operativa.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
lavoratori: addetto al controllo amministrativo, al personale, al ricevimento cassa;
addetto alla mensa; addetto al controllo delle merci e movimenti; addetto alla
sicurezza; cassiere; conducente di macchine operatrici di piccole dimensioni;
addetto al banco; addetto al ricevimento e/o preparazione degli ordini; addetto alle
celle surgelati e/o precotti; autista; guardiano di notte; addetto al baby sitting e baby
parking; operaio qualificato; addetto alla stampa; macchinista su macchina da
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
89
stampa; decoratore; addetto alla produzione di mobili; addetto alla lavorazione del
legno.
Sesto Livello
Appartengono al sesto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui
esecuzione sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico–
pratiche comunque acquisiste e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze
teoriche ed adeguate capacità tecnico-pratiche.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
lavoratori: accompagnatore sul campo; addetto a mansioni di attesa e custodia;
archivista; addetto al centralino; commesso; cucitore; guardiano notturno e diurno;
sorvegliante di ingresso; aiuto banconiere di spacci e carni; aiuto commesso nella
vendita di prodotti alimentari; addetto ai campi sportivi ed ai giochi; addetto al self
service; addetto lavanderia e stiraggio; assistente alle consegne con o senza mezzi
di locomozione; custode; addetto alla portineria; assistente informatico; online
assistant (help desk); manutentore reti internet ed extranet; operatore di call center
in audio e/o video.
Settimo livello
Appartengono a settimo livello i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine, di
manovalanza e/o semplice attesa, di custodia o che richiedano il possesso di
conoscenze acquisite con l’ordinaria diligenza e modesta esperienza, operanti sotto
la direzione e controllo di superiori, seguendo schemi predeterminati o specifiche
disposizioni impartite. Appartengono a questo livello, inoltre, i lavoratori neo assunti
senza precedenti esperienze lavorative, che dopo aver maturato un’anzianità di 12
mesi verranno inquadrati nel sesto livello.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
lavoratori: addetto alla pulizia ed ai servizi igienici; inserviente generico; conducente
di motocicli; lavoratore catering; operatore di catering; personale di fatica;
scaffalista; facchino ai bagagli; addetto ai servizi mensa; fattorino; garagista;
guardarobiere; magazziniere; posteggiatore; addetto al recupero contenitori ed
attrezzature da imballaggio; addetto al lavaggio automezzi; addetto imbragaggio
merci; autista generico; addetto al carico e scarico merci; fascettatore e tagliatore
di testate nelle cooperative di distribuzione giornali.
Livello ottavo
Appartiene a questo livello:
- lavoratori che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono
conoscenze professionali;
- il Lavoratore che, con semplice autonomia, nel rispetto delle disposizioni di lavoro
ricevute e sotto la direzione od il controllo di altro responsabile, esegue semplici
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
90
operazioni, anche diverse e concatenate, con l’uso di normali macchine e/o
apparecchiature, che richiedano modesta formazione specifica e/o breve
esperienza pratica;
- impiegato o operaio “Comune”.
Art. 111 - Scala classificatoria Settore Turismo
Primo livello
Appartengono al primo livello i lavoratori con funzioni di responsabilità esecutiva
che svolgono, con responsabilità, funzioni esecutivo e che sovraintendono le unità
produttive, con iniziativa e autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad
essi delegate.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
lavoratori: direttore; gerente; direttore agenzia cat. A.; direttore di porto o darsena;
responsabile di più agenzie di viaggio facenti capo ad una stessa azienda.
Secondo livello
Appartengono al secondo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti
operativamente autonomi con funzioni di controllo e di coordinamento.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
lavoratori: capo contabile; direttore catering; direttore agenzia cat. B.; vice direttore;
food and beverage manager; capo settore amministrativo; vice direttore di porto o
di darsena; direttore campeggio o villaggio turistico nei quali sia esclusa la figura
del direttore di cat. A; capo personale; responsabile di amministrazione;
responsabile area mense; responsabile sicurezza sul lavoro; responsabile
marketing; ispettore; interprete; responsabile ristorante; responsabile servizi di
prenotazione; responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e
portineria; responsabile tecnico area alberghiera villaggi turistici; capo cuoco
responsabile del coordinamento di più cucine; primo maître d’hotel; primo
sommelier; capo ricevimento; cassiere centrale; responsabile officina; addetto
gestione acquisti e vendite per le aziende che gestiscono il trasporto ed attività
connesse in ambito prevalentemente turistico.
Terzo livello
Appartengono al terzo livello i dipendenti che svolgono mansioni di concetto che
richiedono adeguata specializzazione e specifica capacità professionale nonché i
lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa, svolgono
mansioni che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale
acquisita mediante preparazione teorica tecnico–pratica comunque acquisita.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
lavoratori: impiegati di concetto; segretario di direzione; segretario ricevimento
cassa o amministrazione; impiegato con conoscenza di due lingue estere addetto
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
91
al ricevimento; addetto all’assistenza accompagnamento di viaggi; addetto ai servizi
di prenotazione; programmatore di acquisita capacità; promotore commerciale;
tecnico diplomato; cuoco unico; portiere unico; barman; pasticcere; gelataio;
pizzaiolo unico; barista; cameriere di rango; parrucchiere; estetista; istruttore di
nuoto con brevetto; addetto al salvataggio sulle spiagge e nelle piscine; capo
assistente bagnanti; istruttore di ginnastica correttiva; infermiere diplomato; operaio
specializzato; capo operaio; capo mensa surgelati e/o precotti; assistente o vice o
aiuto direttore catering; capo cuoco; infermiere diplomato professionale;
fisiocinesiterapista diplomato; maître; sommelier; addetto alle pratiche di stipula dei
contratti di noleggio per le aziende che gestiscono il trasporto ed attività connesse
in ambito prevalentemente turistico; addetto alle pratiche inerenti la circolazione dei
veicoli per le aziende che gestiscono il trasporto ed attività connesse in ambito
prevalentemente turistico.
Quarto livello
Appartengono al quarto livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese
le operazioni di vendita e ausiliare alla vendita e i lavoratori che eseguono mansioni
che richiedono specifiche conoscenze tecniche. Nelle “ operazioni ausiliare alla
vendita” devono ritenersi comprese quelle di movimentazione merce, di cassa, di
rifornimento merci nelle scaffalature, di marcatura e di preparazione dei prodotti.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
lavoratori: impiegato d’ordine; addetto al recupero crediti; addetto all’autoparco;
addetto centro stampa; addetto all’assistenza e ricevimento degli arrivi e delle
partenze; contabile d’ordine; impiegato addetto prevalentemente alla vendita al
banco di viaggi già programmati; stenodattilografa con funzioni di segretaria;
addetto alle macchine elettrocontabili; portiere (se secondo portiere o ex turnante);
centralinista semplice o anche in lingue estere; cassiere; impiegato con conoscenza
di una lingua straniera; addetto ai servizi turistici; operaio qualificato; aiuto cuoco;
aiuto pasticcere; aiuto gelataio; aiuto pizzaiolo; aiuto barista; demi chef; aiuto
portiere; guardarobiere; magazziniere; cameriere; manicurista; addetto
fangoterapia o altri specifici trattamenti; infermiere semplice; ormeggiatore in porti o
darsene con cumulo di mansioni; capo squadra elettricisti e/o idraulici e/o falegnami
e/o dipintori e/o muratori.
Quinto livello
Appartengono al quinto livello i lavoratori che eseguono mansioni per cui la
esecuzione sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico–
pratiche comunque acquisiste e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze
pratiche.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
lavoratori: assistente portineria; hostess; addetto esclusivamente al centralino;
archivista; portavalori; addetto alla sicurezza; addetto alla sola vendita di biglietti;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
92
personale di vendita a bordo ed a terra; commis di cucina, ristorante, bar, self-
service, tavola calda; cantiniere; dispensiere; addetto alla cucina; lavandaia;
garagista; addetto alla portineria; cameriere di sala ed ai piani; facchino ai piani;
cameriere ai piani; cameriere nei villaggi turistici; banconiere di tavola calda;
personale di fatica; aiuto cameriere; fattorino; inserviente; magazziniere comune;
magazziniere con funzioni operaie e/o impiegatizie; assistente ai bagnanti; cassiere
bar/ristorante; autista; conducente di autobus, minibus, autocarri, autotreni ed
autoarticolati; giardiniere; addetto al trasporto fango; addetto alle inalazioni.
Sesto Livello
Appartengono al sesto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui
esecuzione sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico-
pratiche comunque acquisiste e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze
teoriche ed adeguate capacità tecnico-pratiche.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
lavoratori: assistente portineria; caffettiere non barista; stiratrice; cucitrice; aiuto
reparto cure sanitarie; operaio semplice; facchino ai piani; operatore unico servizi
pulizia; guardiano notturno e diurno; sorvegliante di ingresso; accompagnatore su
campo; aiuto receptionist; custode; operaio semplice; addetto al lavaggio macchine;
inserviente di stabilimento o cabina o capanna o agli spogliatoi; addetto a mansioni
di semplice attesa.
Settimo livello
Appartengono a settimo livello i lavoratori che svolgono mansioni di facchinaggio,
pulizia, manovalanza, imballaggio o equivalenti.
Livello ottavo
Appartiene a questo livello:
- lavoratori che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono
conoscenze professionali;
- il Lavoratore che, con semplice autonomia, nel rispetto delle disposizioni di lavoro
ricevute e sotto la direzione od il controllo di altro responsabile, esegue semplici
operazioni, anche diverse e concatenate, con l’uso di normali macchine e/o
apparecchiature, che richiedano modesta formazione specifica e/o breve
esperienza pratica;
- impiegato o operaio “Comune”.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XLVI – Periodo di prova
Art. 112 - Periodo di prova
L’assunzione del Lavoratore con periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non
sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo, salvo quanto previsto dal comma
successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio,
per un periodo superiore a giorni 15 di calendario, il Lavoratore, previo assenso scritto
Aziendale, sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado
di riprendere il servizio entro 3 mesi, anche superando così, per effetto della sola
interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista per la prova dal
presente CCNL.
La durata del periodo di prova, salvo quanto precede, non potrà superare i seguenti
limiti:
Livello di destinazione Periodo di prova
Quadro 6 mesi
I 6 mesi
II 6 mesi
III 150 gg di lavoro effettivo
IV 120 gg di lavoro effettivo
V 90 gg di lavoro effettivo
VI – VII-VIII 90 gg di lavoro effettivo
* di calendario
Clausola di durata minima del patto di prova
Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell’effettiva capacità del
Lavoratore in prova, concordano a favore del Lavoratore una clausola di durata minima
della stessa, pari al 50% della durata prevista dal presente Contratto.
Pertanto, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% del
periodo di prova ma entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà
essere risolto in qualsiasi momento dal Datore di Lavoro, senza obbligo di preavviso o
di indennità sostitutiva, ma con diritto del Lavoratore al Trattamento di Fine Rapporto
maturato.
Durante il periodo di prova è in ogni caso fatto salvo il diritto di libero recesso del
Lavoratore.
Durante lo svolgimento del periodo di prova, qualora ciò sia previsto dalla
contrattazione di secondo livello, l’Ente Bilaterale potrà adottare iniziative per la
formazione del Lavoratore, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, entro
il limite di 8 ore.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare
disdetta, l'assunzione s’intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato, a
tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XLVII – Tabelle retributive
Art. 113 - Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi
Dal 01/06/2024 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per
13 mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Livello PBNM
Quadro 2.720,00
I 2.275,00
II 2.020,50
III 1.831,20
IV 1.747,20
V 1.696,80
VI 1.646,40
VII
VIII
1.612,80
1.513,68
Art. 114 - Tabelle retributive Settore Turismo
Dal 01/04/2024 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per
13 mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Settore Pubblici Esercizi - Ristorazione collettiva e commerciale - Rifugi Alpini -
Stabilimenti Balneari - Alberghi Diurni - Imprese di viaggio e turismo, tour operator e
network di agenzie di viaggio e turismo
Livello PBNM
Quadro 2.352,00
I 1.932,00
II 1.797,60
III 1.747,20
IV 1.713,60
V 1.663,20
VI 1.596,00
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
96
VII
VIII
1.562,40
1.513,68
Settore Pubblici Esercizi e Stabilimenti Balneari Minori
Livello PBNM
Quadro 2.352,00
I 1.932,00
II 1.797,60
III 1.747,20
IV 1.713,60
V 1.663,20
VI 1.596,00
VII
VIII
1.562,40
1.513,68
Settore Aziende Alberghiere, Complessi Turistico-ricettivi dell'aria aperta e Porti e
Approdi Turistici
Livello PBNM
Quadro 2.352,00
I 1.932,00
II 1.797,60
III 1.747,20
IV 1.713,60
V 1.663,20
VI 1.596,00
VII
VIII
1.562,40
1.513,68
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
97
Settore Aziende Alberghiere Minori
Livello PBNM
Quadro 2.352,00
I 1.932,00
II 1.797,60
III 1.747,20
IV 1.713,60
V 1.663,20
VI 1.596,00
VII
VIII
1.562,40
1.513,68
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
98
TITOLO XLVIII – Trattamento economico
Art. 115 - Trattamento economico
La normale retribuzione del Lavoratore dipendente è costituita dalla Retribuzione
Mensile Normale
Art. 116 - Indennità di cassa
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e
per almeno 15 giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di quadratura dei conti e
completa responsabilità per errori, che comporti l’obbligo di accollarsi le eventuali
differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’indennità
di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 60,00 euro lordi.
Art. 117 - Aumenti periodici d’anzianità
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda o gruppo aziendale il
Dipendente ha diritto a 3 aumenti triennali (scatti).
Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del
mese successivo alla data d’assunzione.
Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello
d’inquadramento, nelle seguenti misure:
Livello PBNM
Quadro 25,00
I 24,00
II 23,00
III 22,00
IV 21,00
V 20,00
VI 19,50
VII-VIII 19,00
In occasione del nuovo scatto d’anzianità l'importo riportato in tabella va a sommarsi
agli scatti precedenti.
In caso di passaggio di livello l’importo degli scatti già maturati si sommerà ai valori
degli scatti che matureranno nel nuovo livello, entro il limite massimo complessivo di
dieci scatti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
99
L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è
corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il triennio d’anzianità.
In caso di provenienza da altro CCNL, all’atto del passaggio l’importo degli scatti
d’anzianità sarà ricalcolato moltiplicando il numero degli scatti già maturati per il nuovo
valore dello scatto nel nuovo livello d’inquadramento.
La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la “retribuzione complessivamente
equivalente” del Lavoratore.
Gli scatti d’anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
100
TITOLO XLIX – Lavoro ordinario festivo – notturno
Art. 118 - Lavoro Ordinario
Le ore di lavoro ordinario saltuariamente prestate nella giornata di domenica, o nelle
giornate festive, saranno retribuite con una maggiorazione oraria del 10%, da
calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, quale corrispettivo del maggior disagio
per il lavoro festivo prestato.
In caso di lavoro ordinario festivo diurno previsto da regolari turni periodici, la
percentuale di maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 10%.
Art. 119 - Lavoro Notturno
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 23.00 alle ore 6.00. Il lavoro
ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne è maggiorato del 10%, da
calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale.
In caso di lavoro ordinario notturno, previsto da regolari turni periodici, la percentuale
di maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 10%.
Art. 120 - Lavoro Festivo Notturno
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di una giornata festiva
è maggiorato del 15% da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale.
In caso di lavoro ordinario notturno festivo previsto da regolari turni periodici, la
percentuale di maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 15%.
Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro ordinario festivo o notturno
Descrizione
Maggiorazione sulla RON*
Lavoro non a turni Lavoro a turni
a. Ordinario festivo
b. Ordinario notturno
c. Ordinario festivo notturno
10%
10%
15%
10%
10%
15%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Le maggiorazioni per lavoro ordinario notturno, festivo o festivo notturno hanno solo
qualificazione risarcitoria della maggiore onerosità della prestazione e, pertanto, sono
ininfluenti nella determinazione delle retribuzioni differite (tredicesima mensilità), per
festività, per ferie, nonché del TFR.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
101
TITOLO L – Lavoro straordinario
Art. 121 - Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario, salvo deroghe ed eccezioni di Legge e salvo quello svolto in
regime di flessibilità (Banca delle Ore) ed eventuale lavoro extraorario autorizzato a
recupero di ritardi od assenze, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale
contrattualmente predeterminato.
È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere
individuale, nel limite massimo di 250 ore annue, rispettando comunque i limiti legali
e/o contrattuali dell’orario di lavoro giornaliero/settimanale.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è
obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento.
L'Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario sia nei casi di necessità urgenti ed
occasionali, sia riferiti alla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed
eccezione dalle norme di Legge.
Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od
autorizzazione del Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le maggiorazioni da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, sono:
1. 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale e per i Lavoratori
discontinui dalla 46° alla 54° ora settimanale;
2. 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale e per i discontinui
oltre la 54° ora settimanale;
3. 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
5. 30% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
6. 35% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Nei contratti a tempo pieno il lavoro straordinario, prestato in modo fisso e continuativo
nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla Legge, non può in nessun caso
considerarsi un prolungamento ordinario dell’orario di lavoro, (non dà origine al c.d.
“consolidamento”) né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in
retribuzione ordinaria; esso è ininfluente nella determinazione delle retribuzioni differite
(tredicesima mensilità), per festività, per ferie nonché del TFR.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia d’orario di lavoro e lavoro
straordinario valgono le vigenti norme di Legge.
Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro straordinario
Descrizione Maggiorazione RON*
Straordinario entro le 48 ore settimanali
Straordinario eccedente la 48° ora settimanale
Straordinario diurno festivo
Straordinario notturno
Straordinario notturno festivo
10%
15%
20%
25%
30%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
102
TITOLO LI – Trasferimento – trasferta – distacco o comando
Art. 122 - Trasferimento – Trasferta – Distacco o Comando
Il Trasferimento, la trasferta ed il distacco si hanno ogniqualvolta il Lavoratore, per un
tempo significativo, sia tenuto a prestare la sua opera in locali diversi dalla sede
abituale di lavoro.
Nelle Aziende pluri-localizzate, il Trasferimento o il distacco possono essere giustificati
anche al fine di salvaguardare le risorse lavorative, che siano esuberi in una sede.
Art. 123 - Trasferimento
Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della
medesima Azienda.
Esso avviene normalmente con il consenso del Lavoratore, salvo che per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento non può discriminare i
Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale, e non è
mai possibile senza il consenso dell’interessato quando lo stesso sia eletto a cariche
pubbliche.
Il trasferimento non può in ogni caso assumere la valenza di sanzione disciplinare
atipica. Il trasferimento dà diritto alle seguenti indennità o rimborsi:
1. rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, avvenuto
conformemente alle disposizioni aziendali ed al decoro del Lavoratore. Qualora il
trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese
sostenute anche gli oneri documentati di trasloco;
2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone
dell’alloggio, qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6, fino a
concorrenza di tale termine;
3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per
un massimo di 9 settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso
ricevuto;
4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 48 ore di permesso
straordinario retribuito od alla relativa indennità sostitutiva;
5. nel caso di Lavoratore capofamiglia, il rimborso delle spese di trasporto di cui al
punto 1 che precede dovrà comprendere le spese effettive sostenute e
documentate, anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per
ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3 che precede, il 50% della diaria
per il tempo ivi previsto.
Resta inteso che il complesso dei rimborsi e dell’indennità poste a carico del Datore di
lavoro si giustifica con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con
la sua ragionevole permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari
al preavviso di trasferimento dovuto.
Una minor permanenza, salvo diverso accordo tra le parti ed i casi di forza maggiore,
determinerà il diritto del Datore di trattenere pro–quota i rimborsi e le indennità
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
103
riconosciute al Lavoratore, anche per i suoi familiari, di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. che
precedono.
Il Lavoratore trasferito all’estero avrà diritto alla corresponsione di un’indennità di
trasferimento commisurata a n. 3 retribuzioni normali mensili. Quando, invece, si
trasferisca con persone di famiglia, detta indennità è aumentata del 50% per ogni
familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo
trasferimento del nucleo familiare.
Art. 124 - Trasferta
Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la
stessa avviene per l’intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede
abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è
raggiungibile, dalla sede abituale, in un tempo normalmente superiore ad un’ora, si
configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso
delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e d’altre
eventuali spese sostenute per conto dell’Azienda (purché analiticamente documentate
e nei limiti della normalità o aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere
corrisposto quanto segue:
a. rimborso spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal
Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di € 12,00;
b. diaria giornaliera, anche detta “Indennità di trasferta”, pari a 1/52° della Paga Base
Nazionale Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l’eventuale
prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore
giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della
Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla
sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le
normali maggiorazioni.
Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di
locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda.
Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto,
a titolo di rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d’uso, per
manutenzione e per usura del mezzo, un compenso pari al 70% del costo chilometrico
ACI.
Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione e quota
capitale, in quanto costi totalmente indipendenti dall’uso aziendale, mentre comprende
l’assicurazione RCA per il rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di
incidente.
Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in
trasferta all’estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali
o produttive.
La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con
preavviso di almeno 3 giorni.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
104
Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al
rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria
giornaliera ed un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio
dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale di cui ai punti a) e b) che
precedono.
I dipendenti che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno
titolarità del rapporto, si definiscono “trasferisti”.
Ai trasfertisti (piazzisti, viaggiatori, autisti, ecc.), oltre al rimborso delle spese
sostenute, analiticamente documentate, nei limiti della normalità o aziendalmente
definiti, sarà riconosciuta la diaria giornaliera di cui al punto b) che precede, avente
solo parziale natura retributiva, oltre all’indennità di cui al punto a), alle condizioni
precisate.
Ai trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando
esso sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia
stato preventivamente autorizzato dall’Azienda.
Art. 125 - Distacco
L'ipotesi del distacco si configura quando un Datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto
per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In caso di distacco il Datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico
e normativo a favore del Lavoratore.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del
Lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita
a più di50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto
per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco
all’estero, conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità
e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere
la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Presso la località di nuova destinazione il Lavoratore acquisirà, sino a concorrenza,
quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei Lavoratori, o
inerenti alle proprie specifiche prestazioni, in modo che il trattamento complessivo del
personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori
residenti.
Al Lavoratore in distacco all’estero, per un tempo inferiore a 6 mesi, dovrà essere
corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta estero, di cui all’articolo
che precede. Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le parti, si
applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
105
Art. 126 - Modificabilità della presente disciplina
Nel presente titolo, tenuto conto della possibilità che il contratto sia applicato in
Aziende di ridotte dimensioni, ove la contrattazione di secondo livello potrebbe non
svolgersi od essere difficoltosa, si è fatta la scelta, apparentemente contraria al
principio di sussidiarietà, di definire in modo molto analitico le condizioni per il
trasferimento, la trasferta ed il distacco. Per quanto precede, non è però impedito alla
contrattazione di secondo livello di modificare anche in peius singoli aspetti disciplinati
nel presente Titolo, sulla base di valutazioni di carattere particolare e nel
complesso degli istituti e benefici da essa garantiti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
106
TITOLO LII – Apprendistato
Art. 127 - Natura e disciplina generale
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione ed occupazione di giovani.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per la disciplina generale del contratto di apprendistato si rinvia al Capo V, artt. 41 e
ss. D.Lgs. 81/2015.
Art. 128 - Durata
Il contratto di apprendistato ha durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo
quanto previsto dagli artt. 43, comma 8, e 44, comma 5, del D.Lgs. 81/2015
La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente:
Inquadramento
Finale
Durata
Primo Periodo
Durata
Secondo Periodo Durata Totale
1° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
2° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
3° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
4° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
5° Livello 16 mesi 16 mesi 32 mesi
6° Livello 15 mesi 15 mesi 30 mesi
7° Livello 14 mesi 14 mesi 28 mesi
Art. 129 - Disciplina previdenziale
“Per tutti i contratti d'Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e
assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011, successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati:
a. per invalidità, vecchiaia, superstiti;
b. per gli assegni al nucleo familiare;
c. per la malattia e la maternità;
d. per infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e. disoccupazione, così come previsto dall'Art. 2, Legge 92/2012.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
107
Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga da:
a. trattamenti d'integrazione salariale;
b. fondo di garanzia TFR.”
Art. 130 - Malattia – Infortuni
In caso di malattia e d’infortunio non sul lavoro spetta al Lavoratore Apprendista – nei
limiti del periodo di comporto – il seguente trattamento complessivo, integrativo
dell’indennità corrisposta dall’INPS, posto a carico del Datore di lavoro:
1. nel primo periodo d’Apprendistato:
a. dal 4º al 20º giorno di malattia: 15% della retribuzione normale
dell'Apprendista;
b. dal 21º al 180º giorno di malattia: 25% della retribuzione normale
dell'Apprendista;
2. nel secondo periodo d’Apprendistato: per tutto il periodo di malattia, entro i limiti del
comporto, il 30% della retribuzione normale dell'Apprendista, dal quarto giorno.
Eventuali trattamenti più favorevoli potranno essere stabiliti “ad personam”.
Nota a verbale. Recesso in costanza di “protezione”
Premesso che esistono dei periodi di “protezione” quali, ad esempio:
il periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio,
fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso;
il periodo intercorrente dall’inizio della maternità fino all’anno di età del bambino;
in costanza di malattia, infortunio, o congedo parentale;
Nel caso in cui si compia il termine dell’Apprendistato entro detto periodo di
“protezione” ed il Datore intenda recedere dal rapporto, dovrà rispettare la seguente
procedura:
1. Comunicherà con lettera raccomandata od altro mezzo equipollente l’intenzione di
esercitare il recesso entro il termine del rapporto di Apprendistato, anche
eventualmente prorogato per effetto dei periodi di sospensione.
2. Alla fine del periodo di interdizione o di sospensione degli effetti del licenziamento,
il Datore comunicherà al Lavoratore, nei modi legalmente e/o contrattualmente
previsti, il licenziamento, con decorrenza dal giorno successivo a tale termine del
periodo di preavviso contrattualmente dovuto. Il preavviso potrà essere sostituito
dalla relativa indennità.
Nel periodo lavorato oltre il compimento della durata totale dell’Apprendistato, per
effetto del temporaneo divieto o della nullità del licenziamento, l’Apprendista mantiene
“in proroga” tale qualifica, fermo restando che i 12 mesi di proroga dei benefici
contribuitivi decorreranno, in ogni caso, dal compiersi della durata totale del periodo di
Apprendistato inizialmente previsto e/o prorogato.
Nel caso di maternità o adozione all’Apprendista spettano le indennità previste a carico
dell’INPS.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
108
Art. 131 - Assunzione
Il contratto d’Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18
e 29 anni.
L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del
trentesimo anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata è stabilita dall’Art. 154 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire,
ma in ogni caso non superiore i 36 mesi.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si fa riferimento
all’art. 133 del presente CCNL.
Per l’assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve
specificare:
a. periodo di prova;
b. l'indicazione della mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
c. la durata del periodo d’Apprendistato;
d. il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
e. il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le
direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali di Studi e
nella normativa regionale di settore);
f. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003, (per il
contratto di tipo b);
g. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo
Apprendista partecipante;
h. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
i. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore
all'anno. La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province
autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite
le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La formazione formale può
essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà
essere svolta anche con modalità “e–learning”;
j. la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
k. Il compenso dell’Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il
divieto per il Datore di lavoro di recedere dal contratto d’Apprendistato senza giusta
causa o giustificato motivo.
Art. 132 - Assunzione Apprendisti
L'Azienda, se composta da più di 10 Lavoratori dipendenti, potrà assumere Apprendisti
qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 30% degli Apprendisti il cui contratto di
Apprendistato sia scaduto nei 36 mesi precedenti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
109
Se nei 36 mesi precedenti sono scaduti meno di 3 contratti d'Apprendistato, l'Azienda
è esonerata dal vincolo che precede. Non sono computati tra i contratti scaduti oltre ai
rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova:
1) i dimissionari;
2) i licenziati per giusta causa;
3) chi rifiuta di rimanere in servizio.
Art. 133 - Il Periodo di Prova
L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di
prova.
La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dall’Art. 137 del
presente CCNL validi per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista.
Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di
continuare il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato
nell'anzianità di servizio.
Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere
scritto e firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto.
Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal
contratto, previsti per gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto
di prova.
È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso
di una specifica motivazione.
La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni,
per le qualifiche finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre
qualifiche. La sospensione effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di
prova.
In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono
nel limite massimo di 60 giorni.
La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta
dell’Apprendista e dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima
del compiersi del termine del patto.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Art. 134 - Proporzione Numerica
Un Datore di lavoro nel numero di Apprendisti da assumere non può superare il
rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.
In caso di Studi che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di
Apprendisti non può superare il 100%. Se un Datore di lavoro ha alle proprie
dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo
3 Apprendisti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
110
Art. 135 - Competenze degli Enti Bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per
l’Apprendistato professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti
Pubblici o dagli Enti Bilaterali.
Gli Enti Bilaterali sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e
l'Apprendista possono richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato
da attivare.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso
l'Organismo bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili
professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza,
con specifico riferimento all’inserimento dell’Apprendista negli studi professionali.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla formazione
teorica, effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti la qualifica
da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di
80–120 ore medie annue retribuite (a seconda dell’importanza e dell’inerenza del titolo
di studio conseguito).
Per completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post–
obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da
svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
Le Parti, attraverso l’Ente Bilaterale, definiranno in tempo utile per consentire la
tempestiva attuazione dell'istituto:
a. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma
modulare, esterna e interna agli Studi;
b. la quota parte di 120 ore di formazione – da svolgere con priorità temporale – da
destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
c. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli Apprendisti che avessero
intrattenuto precedenti rapporti di Apprendistato professionalizzante, anche in
mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di
formazione.
L'Apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative
formative esterne e interne allo Studio.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta
dell’Apprendista, attesta l'attività formativa svolta.
Art. 136 - Trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo
d’Apprendistato, al trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale
egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite.
Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la normale
retribuzione oraria di lavoro ordinario dell’Apprendista. Sul foglio paga, possibilmente,
sarà riportata con apposita voce “formazione retribuita”.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
111
Art. 137 - Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all’Apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento
necessario al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla
qualifica e dal contratto di Apprendistato;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di
incentivo;
3. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a
lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla
mansione per il quale è stato assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di
titoli di studio;
5. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i
permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento
complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 ore settimanali per non più di 20
settimane l'anno;
6. per gli Apprendisti minori, informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista, o
chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 3., non sono considerati lavori di
manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto
al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'Apprendista è addestrato, quelli di
riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto
livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia accessoria
alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in
rapporto ai compiti affidati all'Apprendista.
Art. 138 - Doveri dell'Apprendista
L’Apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi
incaricata della sua formazione professionale, e seguire col massimo impegno gli
insegnamenti che gli vengono impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme
contenute negli eventuali regolamenti interni dell’Azienda, purché questi ultimi non
siano in contrasto con le norme contrattuali o di Legge.
L'Apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo,
anche se in possesso di un titolo di studio.
L’Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d’orario
previste con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite
massimo di un’ora giornaliera e quattro ore nella giornata di riposo.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
112
Art. 139 - Diritti dell'Apprendista
L'Apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo
percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al piano formativo
individuale.
L'Apprendista non potrà essere adibito a:
a) lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si
escludono dal limite che precede eventuali tempo di formazione retribuita esterna
all’orario ordinario di lavoro;
b) lavoro a turno notturno o festivo per gli Studi che operano su 24 ore.
Art. 140 - Rinvio
Le Parti, vista la recente modificazione dell’Apprendistato, per quanto qui non
disciplinato, rinviano all’Accordo Interconfederale, di cui all’allegato 1) del presente
CCNL.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
113
TITOLO LIII – Indumenti – attrezzi di lavoro
Art. 141 - Indumenti – attrezzi di lavoro
Nel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore di indossare speciali divise od indumenti,
la relativa spesa sarà a carico dell'Azienda.
Parimenti, sarà a carico del Datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i
Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico–
sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
L'Azienda è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione
della prestazione lavorativa.
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua
disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto
la relativa autorizzazione da parte dell'Azienda.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata darà all’Azienda, previa contestazione
formale dell’addebito, il diritto di rivalersi per il danno subito, sulle competenze del
Lavoratore.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti
ricevuti in dotazione temporanea dovranno essere riconsegnati al personale incaricato.
In caso di smarrimento delle suddette dotazioni per scarsa diligenza, il Lavoratore è
tenuto a provvedere personalmente alla loro sostituzione od al rimborso.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
114
TITOLO LIV – Codice disciplinare
(Da affiggere in luogo accessibile da tutti i Lavoratori)
Art. 142 - Doveri del Lavoratore
Il Lavoratore ha l’obbligo di svolgere le proprie mansioni, per le quali sia stato assunto
o alle quali sia stato successivamente adibito, con il massimo impegno e la massima
diligenza.
In particolare, il Lavoratore deve:
a. rispettare l’orario di lavoro stabilito e adempiere a tutte le formalità previste per il
controllo delle presenze sul luogo di lavoro;
b. osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dal Datore di lavoro o dai
preposti, nel rispetto della disciplina del lavoro, delle norme di Legge vigenti e del
presente CCNL;
c. ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali del Datore di
lavoro accusandone ricevuta;
d. osservare il più assoluto riserbo sugli interessi dell’Azienda, evitando di diffondere,
in particolar modo alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato
messe in atto dall’Azienda stessa;
e. astenersi dall’assumere impegni e dallo svolgere attività che siano in contrasto con
i doveri e gli obblighi derivanti dal vincolo fiduciario instaurato con l’Azienda e da
azioni in contrasto con l’obbligo di correttezza nei confronti della stessa;
f. usare modi cortesi nei riguardi della clientela e di terzi che, per qualsiasi motivo,
intrattengano rapporti con l’Azienda;
g. evitare di accedere ai locali dell’Azienda e di trattenervisi oltre l’orario di lavoro
prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’Azienda;
h. utilizzare le dotazioni informatiche e telefoniche nei limiti d’uso prescritti dal Datore
di lavoro;
i. astenersi dall’estrarre copie di dati, archivi e simili senza apposita autorizzazione
del Datore di lavoro;
j. osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l’Azienda, nel
rispetto del potere organizzativo e disciplinare del Datore di Lavoro, delle norme di
Legge vigenti e del presente CCNL.
Art. 143 - Disposizioni Disciplinari
Il mancato rispetto dei doveri di cui all’articolo precedente da parte del personale
comporta l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità delle
infrazioni/mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
a. rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
b. rimprovero scritto;
c. multa in misura non superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
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115
d. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10
giorni;
e. licenziamento disciplinare.
Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero verbale sarà
in ogni caso necessaria la preventiva contestazione formale dell’addebito al
Lavoratore.
Tale comunicazione dovrà essere fatta per iscritto, e dovrà contenere la specifica
indicazione dell’infrazione commessa. Il Lavoratore avrà la possibilità di presentare le
proprie giustificazioni entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione e di
richiedere, al contempo, di essere ascoltato dal Datore di lavoro.
L’adozione del provvedimento disciplinare, a pena di decadenza, dovrà avvenire entro
20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al Lavoratore per presentare
le proprie giustificazioni, e dovrà essere comunicata allo stesso mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, o comunicazione scritta con indicazione di
ricevuta.
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del
Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle
infrazioni disciplinari che, pur non avendo determinato un danno effettivo all’Azienda,
siano potenzialmente dannose.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a
rimproveri per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all’Azienda.
A titolo esemplificativo:
a. ritardi anche dopo rimproveri specifici nell’inizio del lavoro senza giustificazione;
b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c. si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai
compiti rientranti nel profilo del proprio livello;
d. si assenti dal lavoro per un’intera giornata senza comprovata giustificazione;
e. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento della propria dimora
durante il servizio;
f. si presenti al lavoro in stato di alterazione etilica o da sostanze psicotrope o
stupefacenti.
g. commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano dato origine a rimprovero scritto.
L’importo derivante dalle multe sarà destinato all’Ente Bilaterale.
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica nei
confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata
responsabilità;
b. si presenti recidivo in servizio in stato di ubriachezza etilica o da sostanze
psicotrope o stupefacenti;
c. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento della propria dimora
durante i congedi o la malattia;
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116
d. commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque
delle infrazioni che prevedono la multa. Ferma restando l’assenza ingiustificata, la
quale potrà comportare l’adozione di più gravi provvedimenti.
Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si
applica per le infrazioni di seguito indicate:
A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate
nell’anno solare, senza comprovata giustificazione;
b. commetta grave violazione degli;
c. commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene del
lavoro;
d. commetta abuso di fiducia, concorrenza alla propria Azienda o violazione del
segreto d’ufficio;
e. svolga, in concorrenza con l’attività dell’Azienda, prestazioni lavorative, per
conto proprio o altrui, al di fuori dell’orario di lavoro;
f. mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti del
Datore di lavoro, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
g. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle
infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal
servizio;
h. falsifichi le scritture contabili dell’Azienda, senza trarne personale beneficio;
i. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno
potenziale all’Azienda;
j. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai
colleghi, senza manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
k. commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di
reiterazione;
l. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto
pericolo di reiterazione;
m. colpevolmente non comunichi al Datore di Lavoro il coinvolgimento e gli
estremi del terzo responsabile;
n. commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle
eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione
adottato dall’Azienda ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano
in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni od assuma
comportamenti che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche
temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed irreversibile lesione del rapporto
fiduciario. A titolo esemplificativo:
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117
a. violi l’obbligo di fedeltà all’Azienda, comunicando a terzi notizie e informazioni
riservate e/o riproducendo o esportando documenti, progetti, apparecchiature o
altri oggetti di proprietà aziendale;
b. svolga, in concorrenza con l’attività dell’Azienda, prestazioni lavorative, per
conto proprio o altrui, durante l’orario di lavoro;
c. commetta furto, frode, danneggiamento volontario od altri simili reati;
d. falsifichi le scritture contabili dell’Azienda, traendone personale beneficio;
e. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente
danno all’Azienda;
f. commetta violenza privata nei confronti del Datore di lavoro e dei colleghi, con
pericolo di reiterazione;
g. commetta comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
h. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing con pericolo di
reiterazione;
i. commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la
sicurezza e l’incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave
danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali aziendali.
Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui alle lettere del
precedente alinea “Licenziamento per giusta causa”, l’Azienda potrà disporne, con
effetto immediato, la sospensione cautelare, non disciplinare, per un periodo non
superiore a 15 giorni, al fine di consentire l’esaurirsi della procedura di contestazione
ex Art. 7, L. 300/1970.
Nel caso in cui l’Azienda decida di procedere al licenziamento, il periodo di
sospensione cautelare non disciplinare non produrrà alcun effetto di tipo normativo,
retributivo e temporale.
Qualora l’Azienda non proceda al licenziamento per giusta causa, salvo diverso
accordo con il Lavoratore, il periodo di sospensione cautelare non disciplinare dovrà
essere retribuito. Il Lavoratore, a norma di Legge, è tenuto al risarcimento dei danni
arrecati.
Art. 144 - Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 della L. 300/70, le disposizioni contenute negli articoli
di cui al presente Titolo, nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali
in materia di sanzioni disciplinari, devono essere portate a conoscenza dei Lavoratori
mediante affissione in luoghi accessibili a tutti.
Il Lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la
legittimità del provvedimento stesso, potrà avvalersi delle procedure di conciliazione
di cui all’Art. 7 della L. 300/70 e successive modificazioni ed integrazioni, o di quelle
previste dal presente CCNL.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
118
TITOLO LV – Risoluzione del rapporto di lavoro – preavviso
Art. 145 - Recesso del Datore di lavoro
Come detto, fermo restando quanto previsto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 e L. 20
maggio 1970, n. 300, così come modificate dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, il Datore
di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato per “giusta causa”
o “giustificato motivo”, come di seguito specificato:
Recesso per “giustificato motivo soggettivo” (con preavviso)
Si ha, ai sensi dell’Art. 1 della L. 604/1966, in caso di notevole o prolungato
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Lavoratore, ma non così
grave da impedire la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro. Può essere
comminato anche nel caso di plurirecidiva specifica violazione di norme disciplinari
che abbiamo dato luogo a sanzioni. Ricadono sotto tale fattispecie i casi di cui al
paragrafo A) dell’Art. 127 che precede.
Recesso per “giusta causa” (senza preavviso)
Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal paragrafo B) dell’Art. 127
che precede.
Art. 146 - Rinvio
Per ogni altro motivo di interruzione del rapporto di lavoro, in particolare per il
licenziamento economico, il licenziamento disciplinare ed il licenziamento
discriminatorio si rinvia integralmente a quanto disposto dalla L. 10 dicembre 2014
n. 183 (jobsact) e s.m.i.
Art. 147 - Recesso del Lavoratore
“Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di
lavoro, devono essere presentate dal Dipendente, pena la nullità del recesso,
mediante le procedure indicate dal comma 4, Art. 55 del D.Lgs. 151/2001 e dai commi
17 e segg., Art. 4 della Legge 92/2012.”
Art. 148 - Periodo di preavviso
Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né di
congedo matrimoniale, salvo richiesta del Lavoratore ed accordo tra le Parti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al successivo
articolo del CCNL, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra
un’indennità pari all’importo della retribuzione di fatto che sarebbe spettata per il
periodo di mancato od insufficiente preavviso. Tale indennità sostitutiva sarà utile agli
effetti del computo del TFR.
Al Lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di
nuova occupazione.
I termini di preavviso per ambedue le Parti contraenti sono:
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119
Livelli fino a 5 anni
d’anzianità
fino a 10 anni
d’anzianità
oltre a 10 anni
d’anzianità
Quadro
I livello
II Livello
60 giorni
di calendario
90 giorni
di calendario
120 giorni
di calendario
III Livello
IV Livello
V Livello
30 giorni
di calendario
45 giorni
di calendario
60 giorni
di calendario
VI Livello
VII Livello
20 giorni
di calendario
30 giorni
di calendario
45 giorni
di calendario
Il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo alla data di presentazione della
lettera di dimissioni o di licenziamento.
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120
TITOLO LVI – Risarcimento danni
Art. 149 - Risarcimento danni
I danni e le perdite imputabili a titolo di dolo, colpa, o negligenza, gravi ed accertate
del Lavoratore, che possono comportare trattenute per il risarcimento, devono essere
contestati tempestivamente e formalmente dal Datore di lavoro (ex. Art 7 L. 300/70).
L’importo del risarcimento del danno effettivamente arrecato, potrà essere trattenuto
ratealmente sulla retribuzione nella misura pari al 1/5 dello stipendio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’eventuale trattenuta residua potrà essere
effettuata sull'ammontare di quanto, a qualsiasi titolo, spettante al Lavoratore, fatte
salve le disposizioni e i limiti inderogabili di Legge.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
121
TITOLO LVII – Allineamento contrattuale
Art. 150 - Lavoratori provenienti da altro CCNL
In caso di prima applicazione del presente CCNL, a dipendenti precedentemente
assunti con altri CCNL, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma
restando la possibilità di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi:
Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base
all’effettiva mansione svolta in Azienda, con riferimento alle previsioni della
Classificazione del Personale prevista dal presente CCNL; quanto precede potrà
anche determinare non corrispondenza con il preesistente livello di inquadramento.
Inquadramento retributivo: rispettando il principio di incomprimibilità della retribuzione,
il cambio di CCNL non dovrà determinare, per i Lavoratori già in forza, un trattamento
peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemente riconosciuto. Pertanto, la
retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al Lavoratore all’atto del
passaggio di CCNL dovrà rimanere invariata, salvo eventuali previsioni migliorative.
La nuova retribuzione annua da riconoscere, dall’applicazione del presente CCNL,
sarà determinata dalla Paga Base Nazionale Mensile per 13 mensilità, dall’indennità
di mancata contrattazione di secondo livello annuale e mensile per 12 mensilità, o, in
alternativa, dalla contrattazione di secondo livello e/o da un importo a titolo di
“Superminimo assorbibile ad personam”, che sarà determinato fino a concorrenza con
l’importo annuo precedentemente erogato.
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122
TITOLO LVIII – Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali
od aziendali
Art. 151 - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Le Parti, specialmente al fine di favorire l’occupazione ed il reddito dei Lavoratori,
dichiarano reciproco interesse ad ampliare le forme di retribuzione con ridotta fiscalità
e ridotti oneri previdenziali, ed a favorire nella contrattazione gli istituti previsti dalle
disposizioni di Legge per attuare la “detassazione” e la “decontribuzione”, per porzioni
sensibili della retribuzione riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività,
innovazione, efficienza organizzativa ed ogni altro elemento rilevante ai fini del
miglioramento della competitività aziendale.
Le Parti si impegnano a rivedere la disciplina di riferimento al presente articolo qualora
intervenissero variazioni normative in materia.