CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14160/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di impugnazione, con il quale è stata operata una generica contestazione in ordine al difetto di motivazione della sentenza impugnata è manifestamente infondato. Difatti, la Corte territoriale ha compiutamente preso in esame i motivi attinenti alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato e al trattamento sanzionatorio, di modo che risulta evidentemente infondata la censura in ordine a una carenza grafica della motivazione ovvero all'adozione di un apparato argomentativo formulato meramente per relationem. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Di P.Q.M