CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023
Cassazione n. 44048/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 054TY1H) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e non già della coltivazione meramente domestica della sostanza stupefacente rinvenuta; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha ravvisato quantitativi di sostanza stupefacente radicalmente incompatibili con l'uso meramente personale; Rilevato, parimenti, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile perché trae origine da un motivo di appello aspecifico; Considerato che il terzo e il quarto motivo, relativi alla violazione dell'art.133 cod. pen. nella determinazione n del complessivo trattamento sanzionatorio, sono aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente escluso l'applicazione delle attenuanti generiche, in ragione dei plurimi precedenti dell'imputato per delitti connotati da finalità di lucro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023.