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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 11847/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03XNNFO ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39048/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] 1lWagih [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno con la quale l'imputato veniva condannato per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod.pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta vizio di motivazione per assenza degli elementi costitutivi del reato e un'errata valutazione degli elementi di prova raccolta - è manifestamente infondato poiché contesta il concorso nel reato — attuato fornendo la propria fotografia e le proprie generalità a chi ha formato il documento falso — sulla scorta di una pretesa, quanto vaga ipotesi alternativa priva di qualsiasi supporto probatorio, vale a dire quella di essere stato truffato in buona fede da personale di una scuola guida; senza tenere conto del fatto che questa impostazione non spiegherebbe come il prevenuto potesse essere in buona fede, pur avendo ottenuto un documento che non era legittimato a ricevere.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si rileva vizio di motivazione e violazione di legge in merito al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto - è del pari manifestamente infondato giacchè la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag3), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Più nel dettaglio, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento al fatto che l'utilizzo della patente falsa da parte di chi, come il prevenuto, non abbia superato gli esami per ottenerne il valido rilascio, è fonte di un grave pericolo per la circolazione stradale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03XNNFO ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39048/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] 1lWagih [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno con la quale l'imputato veniva condannato per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod.pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta vizio di motivazione per assenza degli elementi costitutivi del reato e un'errata valutazione degli elementi di prova raccolta - è manifestamente infondato poiché contesta il concorso nel reato — attuato fornendo la propria fotografia e le proprie generalità a chi ha formato il documento falso — sulla scorta di una pretesa, quanto vaga ipotesi alternativa priva di qualsiasi supporto probatorio, vale a dire quella di essere stato truffato in buona fede da personale di una scuola guida; senza tenere conto del fatto che questa impostazione non spiegherebbe come il prevenuto potesse essere in buona fede, pur avendo ottenuto un documento che non era legittimato a ricevere. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si rileva vizio di motivazione e violazione di legge in merito al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto - è del pari manifestamente infondato giacchè la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag3), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Più nel dettaglio, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento al fatto che l'utilizzo della patente falsa da parte di chi, come il prevenuto, non abbia superato gli esami per ottenerne il valido rilascio, è fonte di un grave pericolo per la circolazione stradale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 20
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