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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 21544/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 17 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo e confermato il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Roma che in data 17.3.2022 rigettava l'istanza di permesso per gravi motivi familiari avanzata da VITALE Francesco .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VITALE Francesco deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 30, comma 2 ord.pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del requisito della particolare gravità dell'evento posto a fondamento della richiesta.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data k'15 dicembre 2022 i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo e confermato il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Roma che in data 17.3.2022 rigettava l'istanza di permesso per gravi motivi familiari avanzata da VITALE Francesco . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VITALE Francesco deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 30, comma 2 ord.pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del requisito della particolare gravità dell'evento posto a fondamento della richiesta. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data k'15 dicembre 2022 i [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21544/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris