CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 febbraio 2018
Cassazione n. 11918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13834/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] (quale successore ex lege dell'E.N.P.A.L.S. - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 389/2018 d ella CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il06/02/2018 R.G.N.349/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1. l a Corte d'appello di Roma ha conferma to la pronuncia di primo grado che aveva riliquidato all’odierna parte controricorrente la «quota B» del trattamento pensionistico senza applicazione del R.G.N. 13834/2018 limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. Ha ritenuto la Corte che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della «quota A» del trattamento di quiescenza mentre non fosse più vigente per la «quota B», regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, nr. 182; 2. a vverso la sentenza, l’ Inps ricorre con un motivo, cui resiste la pensionata,con controricorso; 3. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]: 4. c on l'unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. nr. 1420 del 1971 e dell'art.4 del d.lgs. nr. 182 del 1997. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del « massimale pensionabile » , a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la «quota B»della pensione; 5. i l motivo è fondato ; 6. la quest ione giuridica de voluta alla Corte riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l'Inps (subentrato all'Enpals), e in particolare la determinazione della «quota B» del trattamento pensionistico, relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio1993; 7. nello specifico , vi è controversia sul permanere o meno del limite relativo alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui alD.P.R. nr. 1420 del 1971, art. 12, comma 7 ; 8. la questione è stata recentemente affrontata dalla Corte , con l’affermazione del principio che segue: «In tema di pensioni di R.G.N. 13834/2018 anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS»( così Cass. nr. 36056 del 2022 ; tra le altre: Cass. nr. 38018 del 2022; Cass. nr. 870 del 2023; Cass. nr. 1775 del 2023) 9. a detto principio il Collegio ritiene di dare continuità condividendo le argomentazioni motivazionali che sorreggono la decisione e che sono da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art.118 disp. att. cod.proc.civ. ; 10.va, altresì , disattesa la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, avanzata dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa. Anche atale riguardo, il Collegio intende avallare quanto già espresso nelle sentenze richiamate; 11.si s ostiene da parte della controricorrente che l'interpretazione del D.Lgs. nr. 182 del 1997, art. 4, comma 8, adottata da questa Corte , risulterebbe in contrasto con la legge delega (L. nr. 335 del 1995, art. 2,comma 22, lett. a), nella parte in cui prevede, come criterio direttivo, la « commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti » . R.G.N. 13834/2018 L'interpretazione adottata verrebbe invece a commisurare la retribuzione massima giornaliera a 315.000 lire a fronte dell'onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 di lire; 12.al riguardo, nelle citate sentenze , si è richiamata la C orte Cost. nr. 202 del 2 0 08 che, proprio in relazione al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost.» (punto 2 del Considerato in dirit to) ; s i è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (CorteCost. nr. 173 del 19 86 , punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la « commisurazione » delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui allalegge n r . 335 del 1995, art. 2,comma 22 lett. a), una volta letta non nella rigorosa accezione di «necessaria corrispondenza»cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall'interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora daCorte Cost. nr. 202 del 20 08 , la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della dive rsità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» ( v. punto 3 del Considerato in diritto); R.G.N. 13834/2018 13.conclusivamente, il ricorso va accolto. S egue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà al principio espress o dalla Cortee provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio