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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 24898/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che i difensori del ricorrente hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e, per il ricorrente, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza deliberata in data 20/01/2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 06/03/2019 con la quale il Tribunale di Monza, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei seguenti reati: in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 27/04/2010 (capo A), e in concorso con varie persone (tra le quali l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA]), bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione della somma complessiva di 352 mila euro, versata a favore della controllata [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di contropartita; in relazione a Epoch s.r.I., dichiarata fallita il 21/02/2011 (capo B), e in concorso con varie persone (tra le quali l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA]), bancarotta fraudolenta per distrazione delle attrezzature e del magazzino (indicati nella situazione contabile esibita in sede di istruttoria prefallimentare per un valore di circa 1.754.000 euro e inventariati al valore di 170 mila euro stimati all'IVG e ulteriormente ridotti in sede di realizzo alla somma di circa 59 mila euro), per distrazione o dissipazione di risorse aziendali mediante cessione di beni della fallita (per lo più impianti, macchinari, studi di progettazione industriale) alle società collegate Ten s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avvenute gratuitamente o a prezzi incongrui, nonché bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto o occultato, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e comunque in frode ai creditori, la gran parte delle scritture contabili e, comunque, tenendo la parte rinvenuta in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; con la continuazione, Navarini è stato condannato alla pena principale di anni 5 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 5, nonché al risarcimento dei danni a favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 429 cod. proc. pen. e vizi di motivazione con riguardo alla dedotta indeterminatezza dell'imputazione sub B), che utilizza almeno due imputazioni alternative in relazione al secondo e al terzo punto della contestazione, non indica i beni oggetto della distrazione di cui al primo punto né quelli oggetto della condotta distrattiva o dissipativa concernenti i rapporti tra la fallita e le società Ten s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e non indica le scritture contabili effettivamente non rinvenute o consegnate (tipologia e annualità).

Il richiamo operato dal Tribunale di Monza agli altri atti del procedimento si risolve in una clausola di stile, mentre er-oneamente la Corte di appello fa riferimento all'ampia istruttoria dibattimentale, posto che l'indeterminatezza dell'imputazione impedisce l'esercizio di tutte le facoltà difensive dell'imputato.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzata con l'atto di appello in relazione a due missive aventi natura di prove nuove, il che rende illegittima la motivazione implicita, e relative ciascuna a una delle due imputazioni, così come evidenziato dall'atto di appello.

2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 216 e 223

I. fall., dell'art. 2639 cod. civ. e vizi di motivazione in ordine all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. e al contributo causale rispetto ai fatti di cui all'imputazione sub A).

I giudici di merito hanno attribuito a Navarini la qualifica di amministratore di fatto della fallita, omettendo, però, di fornire una motivazione completa e logica sul punto, anche per la mancata considerazione di elementi di prova di segno contrario.

In generale, il concorso nel reato proprio fallimentare può derivare dall'esercizio di fatto delle qualifiche soggettive previste dalla legge, che presuppongono, ex art. 2639 cod. civ., l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, ovvero dall'attribuzione all'imputato del ruolo di concorrente extraneus nel reato proprio, ma, nel caso di specie, i giudici di merito hanno selezionato elementi dell'una o dell'altra fattispecie astratta, colmando le relative lacune probatorie, così motivando in modo contraddittorio la decisione di condanna.

A proposito della procura ad negotia rilasciata a Navarini, dalla stessa risultano espressamente esclusi gli atti di straordinaria amministrazione, così come i poteri riguardanti le decisioni strategiche nell'ambito dei rapporti infragruppo.

Inoltre, con riguardo a [OSCURATO:SOCIETA]. non è stato escusso alcun dipendente o collaboratore, ma solo [OSCURATO:PERSONA] (impiegata che ha reso solo dichiarazioni a discarico, ritenute inattendibili), e il fornitore esterno Colombo, privo di una diretta e approfondita conoscenza della realtà aziendale della fallita, sicché nel caso di specie non risulta alcun elemento tale da poter stabilire, in concreto, che Navarini abbia mai avuto a che fare con le operazioni infragruppo, con particolare riferimento ai finanziamenti.

Inoltre, la difesa aveva prodotto in sede di appello (con la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di cui al secondo motivo) una missiva da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] del 22/07/2009, recante il riepilogo chiaro e attualizzato dell'esposizione fideiussoria, inclusa quella per cui erano stati disposti i versamenti di cui al capo A), documento del tutto ignorato dalla sentenza impugnata, il cui ragionamento in ordine alla procura ad negotia rilasciata al ricorrente rivela l'evidente circolarità del ragionamento seguito dai giudici di merito, avendo valo -izzato il contenuto astratto della procura, laddove i poteri sono stati attribuiti in modo solo formale e neppure è stata individuata la condotta dell'imputato che si porrebbe in rapporto di causalità diretta con la consumazione del reato, tanto più che l'assunto della sentenza collide con quanto definitivamente sl:atuito dalla Corte di cassazione a proposito dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], indicato come incontrastato dominus, formale e reale, del gruppo economico. 2.4.

Il quarto motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 216 e 223

I. fall., dell'art. 2639 cod. civ. e vizi di motivazione in ordine all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. e al contributo causale rispetto ai fatti di cui all'imputazione sub B).

Anche rispetto alla seconda imputazione, i giudici di merito, hanno attribuito a Navarini la qualifica di amministratore di fatto, omettendo di considerare gli argomenti devoluti anche con l'atto di appello e, in particolare, di considerare che non risulta alcun coinvolgimento diretto dell'imputato nella fase della liquidazione della società, in cui si sarebbero verificate tutte le condotte contestate al capo B) e in particolare, la distrazione/dissipazione di attrezzature e magazzino, mentre a proposito della bancarotta documentale la sentenza di primo grado afferma che la contabilità risulta tenuta sino a epoca prossima all'exitus fallimentare, laddove la vendita del macchinario a [OSCURATO:SOCIETA]. risale al 31/05/2010, poco prima della messa a liquidazione del 23/06/2010.

Quanto alle dichiarazioni dei testi di accusa ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Farelli e Ceriani), gli stessi hanno riferito che amministratore di diritto ed effettivo era [OSCURATO:PERSONA], sicché è inapplicabile la responsabilità dell'amministratore di fatto tout court nei casi in cui l'amministratore di diritto non sia una mera "testa di legno", mentre per riconoscere la qualifica di amministratore di fatto occorrerebbe individuare nella decisione i poteri esercitati "in concreto", non solo "in potenza" sulla base della procura ad negotia, esercizio del potere non indicato dai giudici di merito.

Neppure vi sono elementi idonei a desumere che Navarini avesse poteri gestori in Ten s.r.I., di cui sarebbe stato nominato amministratore solo tre anni dopo, ossia nel 2014.

La procura ad negotia, inoltre, cessa di aver effetti con la liquidazione, tanto è vero che nel 2010 Navarini inizia la collaborazione con Ten s.r.I., non avendo più alcun ruolo di fatto o di diritto in [OSCURATO:SOCIETA].

Alla luce della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che "cristallizza" la situazione patrimoniale dell'azienda nel momento in cui cessa ogni facoltà (anche potenziale) di Navarini, e del rilievo per cui la contabilità era stata correttamente tenuta fino alla dichiarazione di fallimento, anche qualora il ricorrente fosse stato amministratore di fatto della fallita, fino al termine dell'esercizio dei suoi poteri la conduzione della società sarebbe stata regolare, laddove la sentenza impugnata non offre alcuna risposta alla questione dell'individuazione del contributo causale di Navarini ai fatti contestati.

2.5. Il quinto motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 216 e 223

I. fall., dell'art. 2639 cod. civ. e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza e alla qualificazione delle condotte di cui all'imputazione sub B).

Quanto alla ritenuta discrasia tra il valore dei beni indicati dal liquidatore e la stime dei beni rinvenuti dall'[OSCURATO:PERSONA], il giudice di primo grado ha sovrapposto ad essa gli elementi relativi al secondo punto dell'imputazione, ossia le assente distrazioni dei beni a favore delle società Ten s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., mentre i giudici di merito non hanno valutato la consulenza della difesa, che indicava come tre macchinari fossero stati rinvenuti in un capannone di [OSCURATO:SOCIETA], ove erano stati trasferiti dalla sede Epoch di Rosate.

Quanto a ulteriori macchinari, la prova della distrazione sarebbe rappresentata dalla loro pubblicizzazione sul sito di Ten s.r.I., ma si tratta di macchinari locati per la vendita da [OSCURATO:SOCIETA]. a Ten s.r.I., come dedotto con l'atto di appello al quale la sentenza impugnata non ha dato risposta.

Analoghe considerazioni valgono per il tornio e per altre voci oggetto dell'asserita distrazione, tutti beni rinvenuti dal curatore in sede di inventario presso Mactech ovvero presso la sede di Epoch, laddove la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le censure proposte con il gravame.

Quanto alla vendita a favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., l'imputato ha spiegato in dibattimento le ragioni sottese al prezzo ritenuto incongruo, sicché risulterebbe al più configurabile il reato di bancarotta semplice ovvero, se si attribuisse a Navarini la qualifica di extraneus, quello di ricettazione prefallinnentare.

In ordine all'imputazione di bancarotta documentale, erroneamente non è stata ritenuta l'ipotesi della bancarotta semplice, in quanto la stessa sentenza rileva che moltissima documentazione era stata consegnata alla curatela, laddove sul punto rileva l'omessa considerazione dei documenti oggetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e, in particolare, del documento n. 2 consistente nella missiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. indirizzata al curatore e inerente al server contenente la documentazione di [OSCURATO:SOCIETA].

2.6. Il sesto motivo denuncia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria sanzionatoria in concreto e all'applicazione dell'istituto della continuazione.

3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., hanno fatto pervenire atti di revoca della costituzione di ciascuna delle due parti civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, nei limiti e con gli effetti di seguito indicati.

1.1. In premessa, mette conto ribadire che, in caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale e annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195).

Come si è anticipato, le parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno revocato, per il tramite dei loro procuratori speciali, la costituzione di parte civile, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti civili, con revoca delle relative statuizioni.

2. Il primo motivo non merita accoglimento.

Il ricorso denuncia la formulazione dell'imputazione attraverso due contestazioni alternative, ma del tutto consolidato è il principio di diritto che ritiene legittima la contestazione nel decreto che dispone il giudi•,:io di imputazioni alternative (Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Sacconnanni, Rv. 262121, in una fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572, in una fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta documentale).

Principio, questo, in linea con il rilievo di Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665, lì dove ha chiarito che l'art. 216

I. fall.

«contiene anche norme a più fattispecie alternative o fungibili», come nel caso delle «condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di cui al comma primo n. 1, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, in rapporto di "alternatività formale", di "alternatività di modi", nel senso cioè che le diverse condotte descritte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reato, anche se vengono poste in essere, in immediata successione cronologica, due o più di tali condotte, che, essendo omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico (integrità del patrimonio del debitore insolvente)».

Il ricorso lamenta poi la mancata indicazione dei beni oggetto della condotta contestata al primo punto e con riferimento ai rapporti con Ten s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

Le censure non colgono nel segno, in quanto, a proposito della prima contestazione, l'imputazione fa espresso riferimento non solo alla tipologia generale di beni aziendali (attrezzature e magazzino), ma anche al valore ad essi attribuito in varie "sedi" (esibizione della situazione contabile in sede di istruttoria prefallimentare; stima dell'[OSCURATO:PERSONA]; effettivo realizzo); quanto ai beni ceduti alle tre società collegate, il riferimento a queste ultime consentiva l'individuazione degli stessi, come del resto si evince dalle stesse doglianze articolate in altre parti del ricorso.

In ogni caso, nell'una e nell'altra direzione, deve ribadirsi che non vi è incertezza SIA fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090), il che è quanto si è verificato nel caso di specie alla luce del rilievo della sentenza impugnata secondo cui le condotte contestate hanno formato oggetto di un'amplissima istruttoria dibattimentale e la difesa dell'imputato proponeva un articolatissimo atto di appello che conferma la valutazione.

Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del riferimento agli atti del processo, in quanto, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741; conf.,, ex plurimis, Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772).

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico.

Il ricorso muove dalla premessa (e dal presupposto) che la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale era stata formulata, con l'atto di appello, a norma del comma 2 dell'art. 603 cod. proc. pen.

Ora, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per prova "sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado", di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., s'intende quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività d'indagine, o che viene reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successivo alla decisione. (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. :268656; conf.

Sez. 3, n. 11530 del 29/01/2013, Rv. 254991).

Tuttavia, nel corpo del motivo in esame, il ricorso si limita a richiamare i due documenti di cui si chiedeva l'acquisizione, ma, come rilevato dal Pubblico Ministero presso questa Corte, non fornisce alcuna indicazione circa le ragioni poste a fondamento della richiesta.

Nel corpo di altri motivi (il terzo, a pag. 32, e il quinto, a pag. 57) vengono richiamati i due documenti ed è indicata, sia pure in termini sommari, la valenza probatoria ad essi attribuita dall'appellante, mentre nessuna indicazione è specificamente dedotta al fine di ricondurre i due documenti nel novero della prova 'sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado' (tanto più che, con riguardo al secondo, si fa riferimento a una lettera inviata - in data non indicata - al curatore, documento che dovrebbe quindi essere stato messo nella disponibilità delle parti in uno con le relazioni del curatore stesso).

Ne consegue, che la doglianza, incentrata su detta riconducibilità, è aspecifica.

4. Il terzo e il quarto motivo vertono entrambi sulla qualifica di amministratore di fatto attribuita a Navarini con riguardo alle due società fallite.

E' opportuno, pertanto, richiamare, nei termini strettamente necessari ai fini dell'esame dei motivi di ricorso, i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema.

Come è noto, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale; di conseguenza, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540).

La presenza - e il concreto esercizio di attività gestoria da parte - di amministratori di diritto non esclude, di per sé, l'attribuibilità ad altro soggetto della qualifica di amministratore di fatto, risultando decisivo, al riguardo, il c.d. principio di effettività.

Invero, «in base al cosiddetto principio di effettività, l'amministratore di fatto di una società risponde, al pari di quelli legali, per gli atti distrattivi e gli illeciti contabili penalmente rilevanti, anche se da lui non posti in essere, in virtù della circostanza che egli, ponendosi nella stessa situazione degli amministratori legali, viene ad assumerne altresì i doveri, ivi compreso quello di controllo.

Al fine suddetto è peraltro necessario che venga puntualmente accertata la situazione che ne costituisce il presupposto e cioè la ricorrenza di reale gestione della società e del suo patrimonio, insieme agli amministratori legali ovvero in luogo di essi, gestione che non può essere limitata al compimento di taluni atti, ma deve avere carattere continuativo e implicare sistematico esercizio di poteri corrispondenti, appunto, a quelli tipici degli amministratori legali.

Al contempo va affermato che, se la gestione di un soggetto che non ricopre la qualifica di amministratore legale, viene ad essere esplicata, sia pure con stabilità, peraltro solo in un determinato ambito dell'attività sociale e con riferimento ad uno specifico nonché circoscritto compito, anche volendosi attribuire a detto soggetto con riguardo a siffatta attività la qualifica di amministratore di fatto, il principio di effettività (con la di lui conseguente responsabilità penale) potrà trovare applicazione esclusivamente in relazione ad atti inerenti al settore della sua operatività: ciò perché l'assunzione di gestione limitata non può che comportare limitata posizione di garanzia» (Sez. 5, n. 5893 del 07/12/2005, dep. 2006, Cuzzani, Rv. 233651).

In questa prospettiva, la qualifica di amministratore di l'atto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale ad negotia, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775).

5. Con riferimenti al capo A) (fallimento [OSCURATO:SOCIETA].), la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati, sicché il terzo motivo deve essere accolto.

Ai fini della conferma del giudizio sulla qualifica di amministratore di fatto in capo a Navarini, il giudice di appello ha valorizzato a) gli ampi poteri conferiti all'imputato dalla procura ad negotia allo stesso rilasciata; b) le dichiarazioni del teste Colombo, titolare di una ditta fornitrice di [OSCURATO:SOCIETA]., il quale, in estrema sintesi, ha riferito di aver associato la persona di Navarini a quella del titolare della società; c) la vicenda che vide [OSCURATO:SOCIETA]. stipulare - il 27/07/2009 - un contratto di affitto di azienda per un corrispettivo annuo di 60 mila euro con Ten s.r.I., "sponsorizzata" da Navarini nel proprio sito, società di cui nel febbraio 2013 lo stesso imputato divenne amministratore unico.

Nei termini in sintesi ora indicati, la motivazione della sentenza impugnata non è immune dalle censure del ricorrente: il riferimento all'ampia procura ad negotia - pur indubbiamente dotato di significativa valenza dimostrativa - come si è visto, non è idoneo, da solo, a dar conto della qualifica di amministratore di fatto in capo a Navarini; la testimonianza di Colombo mette in luce - offrendo un elemento conoscitivo anch'esso senz'altro significativo - la "fisionomia" con la quale la fallita si presentava gli occhi dei suoi interlocutori esterni, ma in nessun modo dà conto dello svolgimento, da parte dell'imputato, di funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale; conclusione, quest'ultima, valida anche per la vicenda coinvolgente Ten s.r.I., che dimostra un collegamento tra la società e la fallita e tra soggetti - in particolare, Navarini - che in entrambe operavano (con ruolo senz'altro di rilievo), ma non dimostra la ricorrenza di una reale gestione da parte del ricorrente della società e del suo patrimonio, insieme con l'amministratore legale.

Ne consegue, che, con riferimento al capo A), la sentenza impugnata deve essere annullata.

6. Con riferimento alle due imputazioni di cui al capo B) (fallimento Epoch s.r.I.), la sentenza impugnata è invece in linea con i principi richiamati.

In estrema sintesi, la Corte distrettuale ha valorizzato, nella prospettiva della conferma del giudizio sul ruolo di amministratore di fatto attribuito al ricorrente, plurimi, convergenti dati probatori: a) la procura ad negotia attributiva a Navarini di ampi poteri analoghi a quelli discendenti dalla procura relativa a [OSCURATO:SOCIETA].; b) le dichiarazioni di plurimi testi interni alla compagine di Epoch s.r.I.: il teste [OSCURATO:PERSONA] (dipendente della fallita fin dal 2010), ha riferito che Navarini corrispondeva gli stipendi, era costantemente presente in azienda ed era il punto di riferimento delle maestranze per qualunque problematica, impartiva «tutte le direttive in qualsiasi campo per la gestione della società», in quanto l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] non era mai presente in società; il teste Farelli ha riferito che - al di là degli aspetti più prettamente tecnici - per qualsiasi problematica l'interlocutore era Navarini (il quale gli aveva riferito che per talune decisioni si sarebbe confrontato con [OSCURATO:PERSONA], descritto come direttore generale della società), che l'imputato era costantemente presente in azienda e intratteneva direttamente i rapporti al suo interno, che erano di sua competenza le scelte in ordine alla gestione della società, che l'altro soggetto giapponese (Adachi) era subordinato al ricorrente; il curatore ha riferito che Navarini si era personalmente impegnato a consegnare la documentazione contabile della società; c) la circostanza che Navarini era amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società destinataria di alcuni dei beni distratti dalla fallita; d) la circostanza che Navarini era socio - in misura assai rilevante - della fallita.

Ciò premesso, emerge ictu ocull il diverso modularsi della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa al riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto attribuito a Navarini con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA] e in quella concernente il medesimo ruolo rispetto a Epoch.

Per quest'ultima, invero, il riferimento alla procura ad negotia è associato, come si è visto, a plurimi dati probatori dimostrativi dell'esercizio da parte di Navarini in modo concreto, continuativo e sistematico di poteri corrispondenti a quelli tipici degli amministratori legali.

Le doglianze proposte sul punto dal quarto motivo non inficiano la tenuta logico-argonnentativa della motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso insiste sul deficit probatorio in ordine al ruolo gestorio rivestito di fatto da Navarini nel periodo della liquidazione di Epoch in cui si sarebbero perfezionati i fatti di bancarotta; la doglianza non coglie nel segno, in quanto - riconosciuto in via generale quel ruolo - la responsabilità per i singoli fatti di bancarotta attiene all'esame del quinto motivo (così come quella sulla cessione a favore di [OSCURATO:SOCIETA]), tanto più che lo stesso ricorso fa leva sull'affermazione che la procura ad negotia avrebbe visto cessare i propri effetti con la messa in liquidazione di Epoch, ma la deduzione è del tutto aspecifica, richiamando plurime parti dell'atto di appello che contestavano su un piano generale il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato, laddove articolata in termini assertivi è l'affermazione che la fase della liquidazione della società poi fallita sia stata gestita effettivamente da [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle dichiarazioni dei vari testi in estrema sintesi segnalate, il ricorso ne richiama i contenuti in termini del tutto aspecifici, sottraendosi alla compiuta disamina del contributo conosciuto da esse offerto e valorizzato dalla sentenza impugnata.

Rilievo, questo, alla luce del quale le ulteriori doglianze sui "collegamenti" tra la fallita e le altre società ritenute gravitanti intorno a Navarini risultano non in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Il quarto motivo, pertanto, deve essere rigettato.

7. Il quinto motivo, che investe la decisione impugnata con riguardo sia all'imputazione di bancarotta documentale di cui al capo B), sia a quella di bancarotta patrimoniale, deve essere accolto.

7.1. In limine, mette conto ribadire che già la Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di rito rilevava che la mancanza di motivazione non deve essere intesa solo in senso materiale o grafico, ossia come «totale mancanza della parte espositiva delle ragioni della decisione», ma anche quale «mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili nel rapporto tra i temi sui quali si doveva esercitare il giudizio e il contenuto di questo».

In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha delimitato il campo in cui assume rilievo il vizio di mancanza di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. chiamando in causa, principalmente, il rapporto tra la motivazione del giudice di appello e le censure ritualmente proposte con l'impugnazione, atteggiandosi, così, a presidio del devolutum: del tutto consolidato, nella prospettiva indicata, è il principio di diritto in forza del quale sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate ccn i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; conf.

Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129), requisito, questo della decisività, inteso dalla giurisprudenza di legittimità come «potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni» rivestita dalla deduzione difensiva rispetto alla quale viene denunciata la mancanza di motivazione (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763, in motivazione).

7.2. Ciò premesso, muovendo dall'esame delle censure relative all'imputazione di bancarotta documentale, la sentenza impugnata - ricollegandosi al percorso argomentativo della sentenza di primo grado - richiama le dichiarazioni del curatore Palermo, lì dove aveva riferito della consegna parziale della contabilità e dell'inattendibilità di quella ricevuta; in particolare, il registro IVA non sarebbe stato consegnato aggiornato fino al 31/12/2010, restando quindi "scoperti" i primi due mesi del 2011 fino al fallimento, mentre il libro dei cespiti ammortizzabili è stato consegnato fino al 31/12/2009, con conseguente difficoltà di ricostruire quale fosse l'effettiva consistenza dei beni.

Il curatore aveva poi aggiunto che era stato riferito che la documentazione aggiornata era conservata presso il server di [OSCURATO:SOCIETA], ma, recatosi presso l'immobile dove era custodito, non aveva trovato traccia di contabilità e, comunque, i mastrini erano incompleti e mancavano tutte le schede di appoggio alle annotazioni nei libri sociali; riferiva inoltre il curatore di nutrire dubbi sull'attendibilità della contabilità consegnata, in ragione dello scarto - quantificabile in diverse centinaia di migliaia di euro - tra le stime del liquidatore Fukuma in sede di istruttoria prefallimentare e quanto accertato in sede di procedura concorsuale a proposito del valore delle attrezzature, del valore del magazzino e dei crediti.

Ora, come rimarcato dal motivo in esame, l'atto di appello, in sintesi, aveva articolato una serie di censure relative al capo della bancarotta documentale concernente Epoch, nelle due diverse figure contestate.

Con riferimento al server di [OSCURATO:SOCIETA] nel quale sarebbe stata inserita anche la documentazione di Epoch, l'atto di appello aveva dedotto che Navarini era rimasto estraneo alla fase (non operativa) della liquidazione e che la curatela di [OSCURATO:SOCIETA] aveva la disponibilità del server (ove anche la sentenza di primo grado riconosce che tutti i testi riferiscono era collocata la documentazione di Epoch), ma l'aveva restituito alla società di leasing, senza verificarne il contenuto (circostanza che sarebbe confermata da uno dei due documenti di cui era stata chiesta l'acquisizione per il tramite della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale).

Quanto ai mastrini, il consulente tecnico della difesa ha riferito che in presen2:a di libri contabili regolarmente compilati e di documentazione di supporto nella disponibilità della curatela, non sussiste ostacolo alla ricostruzione dell'andamento della società.

La sentenza impugnata non ha dato risposta alle specifiche deduzioni proposte con il gravame, risultando, sotto questo profilo, sussistente la lamentata mancata valutazione dei motivi di appello.

7.3. Conclusione, questa, riferibile anche alla parte della sentenza relativa all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B).

Ripresa integramente (da pag. 32 a pag. 35 la parte della decisione di primo grado relativa all'imputazione de qua), la sentenza impugnata, in estrema sintesi, richiama le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito, tra l'altro, di tre macchinari della fallita passati a Ten s.r.I., ma l'atto di appello - come dedotto dal ricorso - aveva richiamato, tra l'altro, un 'verbale d'inventario della curatela relativo al rinvenimento di macchinari dai nomi corrispondenti a quelli indicati dal teste e valutati dal giudice di appello come oggetto di distrazione; anche il tornio indicato da [OSCURATO:PERSONA] era stato esaminato dall'atto di appello, che, sul punto, aveva proposto una puntuale critica alle conclusioni della sentenza di primo grado non valutata da quello di appello.

Il teste Ceriani ha poi raccontato che una serie di macchine sponsorizzate nel sito di Navarini erano state progettate e disegnate dalla fallita, ma anche sul punto, l'atto di appello aveva articolato puntuali censure, deducendo che Navarini pubblicizzava la vendita delle macchine non distraendole da Epoch, ma in forza di un legittimo contratto siglato tra Cellitech e Ten.

Quanto alla cessione di un "centro di lavoro" da Epoch a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la Corte di appello (pagg. 38 - 39) riprende la sentenza di primo grado, sottolineando la differenza oggettiva del prezzo praticato a [OSCURATO:SOCIETA], che coincideva con il compratore, rispetto ad altri clienti; anche sul punto, l'atto di appello - richiamando, tra l'altro, le dichiarazioni dell'imputato - aveva articolato censure puntuali, non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso, così come per altri punti della sentenza di primo grado.

Ne consegue, che anche in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata.

8. Pertanto, assorbito l'ultimo motivo, agli effetti penali la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che, nei limiti del disposto annullamento in ragione delle doglianze non accolte da questa Corte, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotito, Rv. 210016), potendo procedere a un nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che i difensori del ricorrente hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e, per il ricorrente, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza deliberata in data 20/01/2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 06/03/2019 con la quale il Tribunale di Monza, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei seguenti reati: in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 27/04/2010 (capo A), e in concorso con varie persone (tra le quali l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA]), bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione della somma complessiva di 352 mila euro, versata a favore della controllata [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di contropartita; in relazione a Epoch s.r.I., dichiarata fallita il 21/02/2011 (capo B), e in concorso con varie persone (tra le quali l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA]), bancarotta fraudolenta per distrazione delle attrezzature e del magazzino (indicati nella situazione contabile esibita in sede di istruttoria prefallimentare per un valore di circa 1.754.000 euro e inventariati al valore di 170 mila euro stimati all'IVG e ulteriormente ridotti in sede di realizzo alla somma di circa 59 mila euro), per distrazione o dissipazione di risorse aziendali mediante cessione di beni della fallita (per lo più impianti, macchinari, studi di progettazione industriale) alle società collegate Ten s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avvenute gratuitamente o a prezzi incongrui, nonché bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto o occultato, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e comunque in frode ai creditori, la gran parte delle scritture contabili e, comunque, tenendo la parte rinvenuta in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; con la continuazione, Navarini è stato condannato alla pena principale di anni 5 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 5, nonché al risarcimento dei danni a favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 429 cod. proc. pen. e vizi di motivazione con riguardo alla dedotta indeterminatezza dell'imputazione sub B), che utilizza almeno due imputazioni alternative in relazione al secondo e al terzo punto della contestazione, non indica i beni oggetto della distrazione di cui al primo punto né quelli oggetto della condotta distrattiva o dissipativa concernenti i rapporti tra la fallita e le società Ten s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e non indica le scritture contabili effettivamente non rinvenute o consegnate (tipologia e annualità). Il richiamo operato dal Tribunale di Monza agli altri atti del procedimento si risolve in una clausola di stile, mentre er-oneamente la Corte di appello fa riferimento all'ampia istruttoria dibattimentale, posto che l'indeterminatezza dell'imputazione impedisce l'esercizio di tutte le facoltà difensive dell'imputato. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzata con l'atto di appello in relazione a due missive aventi natura di prove nuove, il che rende illegittima la motivazione implicita, e relative ciascuna a una delle due imputazioni, così come evidenziato dall'atto di appello. 2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 216 e 223 I. fall., dell'art. 2639 cod. civ. e vizi di motivazione in ordine all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. e al contributo causale rispetto ai fatti di cui all'imputazione sub A). I giudici di merito hanno attribuito a Navarini la qualifica di amministratore di fatto della fallita, omettendo, però, di fornire una motivazione completa e logica sul punto, anche per la mancata considerazione di elementi di prova di segno contrario. In generale, il concorso nel reato proprio fallimentare può derivare dall'esercizio di fatto delle qualifiche soggettive previste dalla legge, che presuppongono, ex art. 2639 cod. civ., l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, ovvero dall'attribuzione all'imputato del ruolo di concorrente extraneus nel reato proprio, ma, nel caso di specie, i giudici di merito hanno selezionato elementi dell'una o dell'altra fattispecie astratta, colmando le relative lacune probatorie, così motivando in modo contraddittorio la decisione di condanna. A proposito della procura ad negotia rilasciata a Navarini, dalla stessa risultano espressamente esclusi gli atti di straordinaria amministrazione, così come i poteri riguardanti le decisioni strategiche nell'ambito dei rapporti infragruppo. Inoltre, con riguardo a [OSCURATO:SOCIETA]. non è stato escusso alcun dipendente o collaboratore, ma solo [OSCURATO:PERSONA] (impiegata che ha reso solo dichiarazioni a discarico, ritenute inattendibili), e il fornitore esterno Colombo, privo di una diretta e approfondita conoscenza della realtà aziendale della fallita, sicché nel caso di specie non risulta alcun elemento tale da poter stabilire, in concreto, che Navarini abbia mai avuto a che fare con le operazioni infragruppo, con particolare riferimento ai finanziamenti. Inoltre, la difesa aveva prodotto in sede di appello (con la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di cui al secondo motivo) una missiva da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] del 22/07/2009, recante il riepilogo chiaro e attualizzato dell'esposizione fideiussoria, inclusa quella per cui erano stati disposti i versamenti di cui al capo A), documento del tutto ignorato dalla sentenza impugnata, il cui ragionamento in ordine alla procura ad negotia rilasciata al ricorrente rivela l'evidente circolarità del ragionamento seguito dai giudici di merito, avendo valo -izzato il contenuto astratto della procura, laddove i poteri sono stati attribuiti in modo solo formale e neppure è stata individuata la condotta dell'imputato che si porrebbe in rapporto di causalità diretta con la consumazione del reato, tanto più che l'assunto della sentenza collide con quanto definitivamente sl:atuito dalla Corte di cassazione a proposito dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], indicato come incontrastato dominus, formale e reale, del gruppo economico. 2.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 216 e 223 I. fall., dell'art. 2639 cod. civ. e vizi di motivazione in ordine all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. e al contributo causale rispetto ai fatti di cui all'imputazione sub B). Anche rispetto alla seconda imputazione, i giudici di merito, hanno attribuito a Navarini la qualifica di amministratore di fatto, omettendo di considerare gli argomenti devoluti anche con l'atto di appello e, in particolare, di considerare che non risulta alcun coinvolgimento diretto dell'imputato nella fase della liquidazione della società, in cui si sarebbero verificate tutte le condotte contestate al capo B) e in particolare, la distrazione/dissipazione di attrezzature e magazzino, mentre a proposito della bancarotta documentale la sentenza di primo grado afferma che la contabilità risulta tenuta sino a epoca prossima all'exitus fallimentare, laddove la vendita del macchinario a [OSCURATO:SOCIETA]. risale al 31/05/2010, poco prima della messa a liquidazione del 23/06/2010. Quanto alle dichiarazioni dei testi di accusa ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Farelli e Ceriani), gli stessi hanno riferito che amministratore di diritto ed effettivo era [OSCURATO:PERSONA], sicché è inapplicabile la responsabilità dell'amministratore di fatto tout court nei casi in cui l'amministratore di diritto non sia una mera "testa di legno", mentre per riconoscere la qualifica di amministratore di fatto occorrerebbe individuare nella decisione i poteri esercitati "in concreto", non solo "in potenza" sulla base della procura ad negotia, esercizio del potere non indicato dai giudici di merito. Neppure vi sono elementi idonei a desumere che Navarini avesse poteri gestori in Ten s.r.I., di cui sarebbe stato nominato amministratore solo tre anni dopo, ossia nel 2014. La procura ad negotia, inoltre, cessa di aver effetti con la liquidazione, tanto è vero che nel 2010 Navarini inizia la collaborazione con Ten s.r.I., non avendo più alcun ruolo di fatto o di diritto in [OSCURATO:SOCIETA]. Alla luce della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che "cristallizza" la situazione patrimoniale dell'azienda nel momento in cui cessa ogni facoltà (anche potenziale) di Navarini, e del rilievo per cui la contabilità era stata correttamente tenuta fino alla dichiarazione di fallimento, anche qualora il ricorrente fosse stato amministratore di fatto della fallita, fino al termine dell'esercizio dei suoi poteri la conduzione della società sarebbe stata regolare, laddove la sentenza impugnata non offre alcuna risposta alla questione dell'individuazione del contributo causale di Navarini ai fatti contestati. 2.5. Il quinto motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 216 e 223 I. fall., dell'art. 2639 cod. civ. e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza e alla qualificazione delle condotte di cui all'imputazione sub B). Quanto alla ritenuta discrasia tra il valore dei beni indicati dal liquidatore e la stime dei beni rinvenuti dall'[OSCURATO:PERSONA], il giudice di primo grado ha sovrapposto ad essa gli elementi relativi al secondo punto dell'imputazione, ossia le assente distrazioni dei beni a favore delle società Ten s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., mentre i giudici di merito non hanno valutato la consulenza della difesa, che indicava come tre macchinari fossero stati rinvenuti in un capannone di [OSCURATO:SOCIETA], ove erano stati trasferiti dalla sede Epoch di Rosate. Quanto a ulteriori macchinari, la prova della distrazione sarebbe rappresentata dalla loro pubblicizzazione sul sito di Ten s.r.I., ma si tratta di macchinari locati per la vendita da [OSCURATO:SOCIETA]. a Ten s.r.I., come dedotto con l'atto di appello al quale la sentenza impugnata non ha dato risposta. Analoghe considerazioni valgono per il tornio e per altre voci oggetto dell'asserita distrazione, tutti beni rinvenuti dal curatore in sede di inventario presso Mactech ovvero presso la sede di Epoch, laddove la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le censure proposte con il gravame. Quanto alla vendita a favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., l'imputato ha spiegato in dibattimento le ragioni sottese al prezzo ritenuto incongruo, sicché risulterebbe al più configurabile il reato di bancarotta semplice ovvero, se si attribuisse a Navarini la qualifica di extraneus, quello di ricettazione prefallinnentare. In ordine all'imputazione di bancarotta documentale, erroneamente non è stata ritenuta l'ipotesi della bancarotta semplice, in quanto la stessa sentenza rileva che moltissima documentazione era stata consegnata alla curatela, laddove sul punto rileva l'omessa considerazione dei documenti oggetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e, in particolare, del documento n. 2 consistente nella missiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. indirizzata al curatore e inerente al server contenente la documentazione di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.6. Il sesto motivo denuncia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria sanzionatoria in concreto e all'applicazione dell'istituto della continuazione. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., hanno fatto pervenire atti di revoca della costituzione di ciascuna delle due parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, nei limiti e con gli effetti di seguito indicati. 1.1. In premessa, mette conto ribadire che, in caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale e annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195). Come si è anticipato, le parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno revocato, per il tramite dei loro procuratori speciali, la costituzione di parte civile, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti civili, con revoca delle relative statuizioni. 2. Il primo motivo non merita accoglimento. Il ricorso denuncia la formulazione dell'imputazione attraverso due contestazioni alternative, ma del tutto consolidato è il principio di diritto che ritiene legittima la contestazione nel decreto che dispone il giudi•,:io di imputazioni alternative (Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Sacconnanni, Rv. 262121, in una fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572, in una fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta documentale). Principio, questo, in linea con il rilievo di Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665, lì dove ha chiarito che l'art. 216 I. fall. «contiene anche norme a più fattispecie alternative o fungibili», come nel caso delle «condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di cui al comma primo n. 1, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, in rapporto di "alternatività formale", di "alternatività di modi", nel senso cioè che le diverse condotte descritte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reato, anche se vengono poste in essere, in immediata successione cronologica, due o più di tali condotte, che, essendo omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico (integrità del patrimonio del debitore insolvente)». Il ricorso lamenta poi la mancata indicazione dei beni oggetto della condotta contestata al primo punto e con riferimento ai rapporti con Ten s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Le censure non colgono nel segno, in quanto, a proposito della prima contestazione, l'imputazione fa espresso riferimento non solo alla tipologia generale di beni aziendali (attrezzature e magazzino), ma anche al valore ad essi attribuito in varie "sedi" (esibizione della situazione contabile in sede di istruttoria prefallimentare; stima dell'[OSCURATO:PERSONA]; effettivo realizzo); quanto ai beni ceduti alle tre società collegate, il riferimento a queste ultime consentiva l'individuazione degli stessi, come del resto si evince dalle stesse doglianze articolate in altre parti del ricorso. In ogni caso, nell'una e nell'altra direzione, deve ribadirsi che non vi è incertezza SIA fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090), il che è quanto si è verificato nel caso di specie alla luce del rilievo della sentenza impugnata secondo cui le condotte contestate hanno formato oggetto di un'amplissima istruttoria dibattimentale e la difesa dell'imputato proponeva un articolatissimo atto di appello che conferma la valutazione. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del riferimento agli atti del processo, in quanto, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741; conf.,, ex plurimis, Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772). 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. Il ricorso muove dalla premessa (e dal presupposto) che la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale era stata formulata, con l'atto di appello, a norma del comma 2 dell'art. 603 cod. proc. pen. Ora, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per prova "sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado", di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., s'intende quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività d'indagine, o che viene reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successivo alla decisione. (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. :268656; conf. Sez. 3, n. 11530 del 29/01/2013, Rv. 254991). Tuttavia, nel corpo del motivo in esame, il ricorso si limita a richiamare i due documenti di cui si chiedeva l'acquisizione, ma, come rilevato dal Pubblico Ministero presso questa Corte, non fornisce alcuna indicazione circa le ragioni poste a fondamento della richiesta. Nel corpo di altri motivi (il terzo, a pag. 32, e il quinto, a pag. 57) vengono richiamati i due documenti ed è indicata, sia pure in termini sommari, la valenza probatoria ad essi attribuita dall'appellante, mentre nessuna indicazione è specificamente dedotta al fine di ricondurre i due documenti nel novero della prova 'sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado' (tanto più che, con riguardo al secondo, si fa riferimento a una lettera inviata - in data non indicata - al curatore, documento che dovrebbe quindi essere stato messo nella disponibilità delle parti in uno con le relazioni del curatore stesso). Ne consegue, che la doglianza, incentrata su detta riconducibilità, è aspecifica. 4. Il terzo e il quarto motivo vertono entrambi sulla qualifica di amministratore di fatto attribuita a Navarini con riguardo alle due società fallite. E' opportuno, pertanto, richiamare, nei termini strettamente necessari ai fini dell'esame dei motivi di ricorso, i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema. Come è noto, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale; di conseguenza, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540). La presenza - e il concreto esercizio di attività gestoria da parte - di amministratori di diritto non esclude, di per sé, l'attribuibilità ad altro soggetto della qualifica di amministratore di fatto, risultando decisivo, al riguardo, il c.d. principio di effettività. Invero, «in base al cosiddetto principio di effettività, l'amministratore di fatto di una società risponde, al pari di quelli legali, per gli atti distrattivi e gli illeciti contabili penalmente rilevanti, anche se da lui non posti in essere, in virtù della circostanza che egli, ponendosi nella stessa situazione degli amministratori legali, viene ad assumerne altresì i doveri, ivi compreso quello di controllo. Al fine suddetto è peraltro necessario che venga puntualmente accertata la situazione che ne costituisce il presupposto e cioè la ricorrenza di reale gestione della società e del suo patrimonio, insieme agli amministratori legali ovvero in luogo di essi, gestione che non può essere limitata al compimento di taluni atti, ma deve avere carattere continuativo e implicare sistematico esercizio di poteri corrispondenti, appunto, a quelli tipici degli amministratori legali. Al contempo va affermato che, se la gestione di un soggetto che non ricopre la qualifica di amministratore legale, viene ad essere esplicata, sia pure con stabilità, peraltro solo in un determinato ambito dell'attività sociale e con riferimento ad uno specifico nonché circoscritto compito, anche volendosi attribuire a detto soggetto con riguardo a siffatta attività la qualifica di amministratore di fatto, il principio di effettività (con la di lui conseguente responsabilità penale) potrà trovare applicazione esclusivamente in relazione ad atti inerenti al settore della sua operatività: ciò perché l'assunzione di gestione limitata non può che comportare limitata posizione di garanzia» (Sez. 5, n. 5893 del 07/12/2005, dep. 2006, Cuzzani, Rv. 233651). In questa prospettiva, la qualifica di amministratore di l'atto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale ad negotia, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775). 5. Con riferimenti al capo A) (fallimento [OSCURATO:SOCIETA].), la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati, sicché il terzo motivo deve essere accolto. Ai fini della conferma del giudizio sulla qualifica di amministratore di fatto in capo a Navarini, il giudice di appello ha valorizzato a) gli ampi poteri conferiti all'imputato dalla procura ad negotia allo stesso rilasciata; b) le dichiarazioni del teste Colombo, titolare di una ditta fornitrice di [OSCURATO:SOCIETA]., il quale, in estrema sintesi, ha riferito di aver associato la persona di Navarini a quella del titolare della società; c) la vicenda che vide [OSCURATO:SOCIETA]. stipulare - il 27/07/2009 - un contratto di affitto di azienda per un corrispettivo annuo di 60 mila euro con Ten s.r.I., "sponsorizzata" da Navarini nel proprio sito, società di cui nel febbraio 2013 lo stesso imputato divenne amministratore unico. Nei termini in sintesi ora indicati, la motivazione della sentenza impugnata non è immune dalle censure del ricorrente: il riferimento all'ampia procura ad negotia - pur indubbiamente dotato di significativa valenza dimostrativa - come si è visto, non è idoneo, da solo, a dar conto della qualifica di amministratore di fatto in capo a Navarini; la testimonianza di Colombo mette in luce - offrendo un elemento conoscitivo anch'esso senz'altro significativo - la "fisionomia" con la quale la fallita si presentava gli occhi dei suoi interlocutori esterni, ma in nessun modo dà conto dello svolgimento, da parte dell'imputato, di funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale; conclusione, quest'ultima, valida anche per la vicenda coinvolgente Ten s.r.I., che dimostra un collegamento tra la società e la fallita e tra soggetti - in particolare, Navarini - che in entrambe operavano (con ruolo senz'altro di rilievo), ma non dimostra la ricorrenza di una reale gestione da parte del ricorrente della società e del suo patrimonio, insieme con l'amministratore legale. Ne consegue, che, con riferimento al capo A), la sentenza impugnata deve essere annullata. 6. Con riferimento alle due imputazioni di cui al capo B) (fallimento Epoch s.r.I.), la sentenza impugnata è invece in linea con i principi richiamati. In estrema sintesi, la Corte distrettuale ha valorizzato, nella prospettiva della conferma del giudizio sul ruolo di amministratore di fatto attribuito al ricorrente, plurimi, convergenti dati probatori: a) la procura ad negotia attributiva a Navarini di ampi poteri analoghi a quelli discendenti dalla procura relativa a [OSCURATO:SOCIETA].; b) le dichiarazioni di plurimi testi interni alla compagine di Epoch s.r.I.: il teste [OSCURATO:PERSONA] (dipendente della fallita fin dal 2010), ha riferito che Navarini corrispondeva gli stipendi, era costantemente presente in azienda ed era il punto di riferimento delle maestranze per qualunque problematica, impartiva «tutte le direttive in qualsiasi campo per la gestione della società», in quanto l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] non era mai presente in società; il teste Farelli ha riferito che - al di là degli aspetti più prettamente tecnici - per qualsiasi problematica l'interlocutore era Navarini (il quale gli aveva riferito che per talune decisioni si sarebbe confrontato con [OSCURATO:PERSONA], descritto come direttore generale della società), che l'imputato era costantemente presente in azienda e intratteneva direttamente i rapporti al suo interno, che erano di sua competenza le scelte in ordine alla gestione della società, che l'altro soggetto giapponese (Adachi) era subordinato al ricorrente; il curatore ha riferito che Navarini si era personalmente impegnato a consegnare la documentazione contabile della società; c) la circostanza che Navarini era amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società destinataria di alcuni dei beni distratti dalla fallita; d) la circostanza che Navarini era socio - in misura assai rilevante - della fallita. Ciò premesso, emerge ictu ocull il diverso modularsi della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa al riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto attribuito a Navarini con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA] e in quella concernente il medesimo ruolo rispetto a Epoch. Per quest'ultima, invero, il riferimento alla procura ad negotia è associato, come si è visto, a plurimi dati probatori dimostrativi dell'esercizio da parte di Navarini in modo concreto, continuativo e sistematico di poteri corrispondenti a quelli tipici degli amministratori legali. Le doglianze proposte sul punto dal quarto motivo non inficiano la tenuta logico-argonnentativa della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso insiste sul deficit probatorio in ordine al ruolo gestorio rivestito di fatto da Navarini nel periodo della liquidazione di Epoch in cui si sarebbero perfezionati i fatti di bancarotta; la doglianza non coglie nel segno, in quanto - riconosciuto in via generale quel ruolo - la responsabilità per i singoli fatti di bancarotta attiene all'esame del quinto motivo (così come quella sulla cessione a favore di [OSCURATO:SOCIETA]), tanto più che lo stesso ricorso fa leva sull'affermazione che la procura ad negotia avrebbe visto cessare i propri effetti con la messa in liquidazione di Epoch, ma la deduzione è del tutto aspecifica, richiamando plurime parti dell'atto di appello che contestavano su un piano generale il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato, laddove articolata in termini assertivi è l'affermazione che la fase della liquidazione della società poi fallita sia stata gestita effettivamente da [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle dichiarazioni dei vari testi in estrema sintesi segnalate, il ricorso ne richiama i contenuti in termini del tutto aspecifici, sottraendosi alla compiuta disamina del contributo conosciuto da esse offerto e valorizzato dalla sentenza impugnata. Rilievo, questo, alla luce del quale le ulteriori doglianze sui "collegamenti" tra la fallita e le altre società ritenute gravitanti intorno a Navarini risultano non in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Il quarto motivo, pertanto, deve essere rigettato. 7. Il quinto motivo, che investe la decisione impugnata con riguardo sia all'imputazione di bancarotta documentale di cui al capo B), sia a quella di bancarotta patrimoniale, deve essere accolto. 7.1. In limine, mette conto ribadire che già la Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di rito rilevava che la mancanza di motivazione non deve essere intesa solo in senso materiale o grafico, ossia come «totale mancanza della parte espositiva delle ragioni della decisione», ma anche quale «mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili nel rapporto tra i temi sui quali si doveva esercitare il giudizio e il contenuto di questo». In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha delimitato il campo in cui assume rilievo il vizio di mancanza di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. chiamando in causa, principalmente, il rapporto tra la motivazione del giudice di appello e le censure ritualmente proposte con l'impugnazione, atteggiandosi, così, a presidio del devolutum: del tutto consolidato, nella prospettiva indicata, è il principio di diritto in forza del quale sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate ccn i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; conf. Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129), requisito, questo della decisività, inteso dalla giurisprudenza di legittimità come «potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni» rivestita dalla deduzione difensiva rispetto alla quale viene denunciata la mancanza di motivazione (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763, in motivazione). 7.2. Ciò premesso, muovendo dall'esame delle censure relative all'imputazione di bancarotta documentale, la sentenza impugnata - ricollegandosi al percorso argomentativo della sentenza di primo grado - richiama le dichiarazioni del curatore Palermo, lì dove aveva riferito della consegna parziale della contabilità e dell'inattendibilità di quella ricevuta; in particolare, il registro IVA non sarebbe stato consegnato aggiornato fino al 31/12/2010, restando quindi "scoperti" i primi due mesi del 2011 fino al fallimento, mentre il libro dei cespiti ammortizzabili è stato consegnato fino al 31/12/2009, con conseguente difficoltà di ricostruire quale fosse l'effettiva consistenza dei beni. Il curatore aveva poi aggiunto che era stato riferito che la documentazione aggiornata era conservata presso il server di [OSCURATO:SOCIETA], ma, recatosi presso l'immobile dove era custodito, non aveva trovato traccia di contabilità e, comunque, i mastrini erano incompleti e mancavano tutte le schede di appoggio alle annotazioni nei libri sociali; riferiva inoltre il curatore di nutrire dubbi sull'attendibilità della contabilità consegnata, in ragione dello scarto - quantificabile in diverse centinaia di migliaia di euro - tra le stime del liquidatore Fukuma in sede di istruttoria prefallimentare e quanto accertato in sede di procedura concorsuale a proposito del valore delle attrezzature, del valore del magazzino e dei crediti. Ora, come rimarcato dal motivo in esame, l'atto di appello, in sintesi, aveva articolato una serie di censure relative al capo della bancarotta documentale concernente Epoch, nelle due diverse figure contestate. Con riferimento al server di [OSCURATO:SOCIETA] nel quale sarebbe stata inserita anche la documentazione di Epoch, l'atto di appello aveva dedotto che Navarini era rimasto estraneo alla fase (non operativa) della liquidazione e che la curatela di [OSCURATO:SOCIETA] aveva la disponibilità del server (ove anche la sentenza di primo grado riconosce che tutti i testi riferiscono era collocata la documentazione di Epoch), ma l'aveva restituito alla società di leasing, senza verificarne il contenuto (circostanza che sarebbe confermata da uno dei due documenti di cui era stata chiesta l'acquisizione per il tramite della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale). Quanto ai mastrini, il consulente tecnico della difesa ha riferito che in presen2:a di libri contabili regolarmente compilati e di documentazione di supporto nella disponibilità della curatela, non sussiste ostacolo alla ricostruzione dell'andamento della società. La sentenza impugnata non ha dato risposta alle specifiche deduzioni proposte con il gravame, risultando, sotto questo profilo, sussistente la lamentata mancata valutazione dei motivi di appello. 7.3. Conclusione, questa, riferibile anche alla parte della sentenza relativa all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B). Ripresa integramente (da pag. 32 a pag. 35 la parte della decisione di primo grado relativa all'imputazione de qua), la sentenza impugnata, in estrema sintesi, richiama le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito, tra l'altro, di tre macchinari della fallita passati a Ten s.r.I., ma l'atto di appello - come dedotto dal ricorso - aveva richiamato, tra l'altro, un 'verbale d'inventario della curatela relativo al rinvenimento di macchinari dai nomi corrispondenti a quelli indicati dal teste e valutati dal giudice di appello come oggetto di distrazione; anche il tornio indicato da [OSCURATO:PERSONA] era stato esaminato dall'atto di appello, che, sul punto, aveva proposto una puntuale critica alle conclusioni della sentenza di primo grado non valutata da quello di appello. Il teste Ceriani ha poi raccontato che una serie di macchine sponsorizzate nel sito di Navarini erano state progettate e disegnate dalla fallita, ma anche sul punto, l'atto di appello aveva articolato puntuali censure, deducendo che Navarini pubblicizzava la vendita delle macchine non distraendole da Epoch, ma in forza di un legittimo contratto siglato tra Cellitech e Ten. Quanto alla cessione di un "centro di lavoro" da Epoch a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la Corte di appello (pagg. 38 - 39) riprende la sentenza di primo grado, sottolineando la differenza oggettiva del prezzo praticato a [OSCURATO:SOCIETA], che coincideva con il compratore, rispetto ad altri clienti; anche sul punto, l'atto di appello - richiamando, tra l'altro, le dichiarazioni dell'imputato - aveva articolato censure puntuali, non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso, così come per altri punti della sentenza di primo grado. Ne consegue, che anche in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata. 8. Pertanto, assorbito l'ultimo motivo, agli effetti penali la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che, nei limiti del disposto annullamento in ragione delle doglianze non accolte da questa Corte, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotito, Rv. 210016), potendo procedere a un nu
Decreto Cassazione n. 24898/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris