CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 07450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione di legge in relazione all'eccessività della pena e alla mancata concessione dell'attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua, avendo la Corte di merito, per un verso, determinato la pena superiore al minimo in relazione alla reiterazione dei fatti, valorizzando la circostanza che l'imputato aveva ceduto cocaina in diciassette occasioni a consumatori diversi, e, per altro verso, negato l'applicazione delle circostanze attenuanti sulla base della gravità del fatto e dell'elevato allarme sociale suscitato, nonché della negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali, anche specifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente