CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA].7245/2019 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24924/2020Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 8198/2026Data pubblicazione 02/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellecontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidacomplessivamente in Euro 8650,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/03/2026Rosanna Angarano