CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 26227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23806/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dellegale rappresentant e pro tempore , domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende per legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Cesi n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e dife sa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso - controricorrente – N. 23806/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 1314/2021depositata in data 11.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania accolse parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro “l’atto di recupero credito d’imposta” per pretesa indebita compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241/1997, dell’importo di € 198.794,36; nel confermare in parte qua la sentenza di primo grado, osservò la C.T.R. che era emerso come la contribuente non avesse utilizzato a suo favore il credito d’imposta in discorso, creato illecitamente e fraudolentemente da terzi– avverso i quali la Esposito aveva proposto denuncia-querela- con la presentazione di tre Modd. F24 col suo nome, cognome ecodice fiscale, e che le iscrizioni a ruolo a nome della predetta erano state direttamente soddisfatte con sgravi o mezzi propri;tuttavia, avendo l’Agenzia dimostrato che comunque il credito d’imposta così fraudolentemente creato costituisce un “credito bloccato”, efficace sin che i relativi atti non venganoannullati con una pronuncia giurisdizionale, la C.T.R. - preso atto che la stessa Esposito aveva condiviso la richiesta dell’Ufficio di giungere all’annullamento di detta partita - conseguentemente pronunci ò, annullandoi tre Modd. F24 in discorso, con parziale accogliendo del l’appello e con compensazione delle spese; N. 23806/21 R.G. avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso ( il relativo atto, peraltro, è erroneamente intitolato come “ricorso”); consideratoche: 1.1 – preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso , per pretesa violazione dell’art. 147 c.p.c.; a parte il fatto che, contrariamente all’assunto della controricorrente, risulta che la copia del ricorso, notificata via PEC il giorno 13.9.2013 con messaggio accettato alle ore 23:45,venne ricevut a alle ore 23:46 (e quindi, entro le ore 24:00), è stato comunque affermato da questa Corte il principio – che si condivide – secondo cui “ In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzopec, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che lanotifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo leore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alleore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione pernotificante e destinatario - soluzione che consente la ‘reductio ad legitimitatem’ dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa”(Cass. n. 29584/2021); N. 23806/21 R.G. ne discende che la notificain discorso è comunque tempestiva; 2.1 -con il primo motivo d'impugnazione la ricorrent e denuncia la nullità della sentenza per motivazione mancante e contraddittoria, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4,d.lgs. n. 546/1992, non spiegando in alcun modo perché la C.T.R. abbia ritenuto di annullare le sanzioni, pur in presenza di un comportamento obiettivamente sanzionabile e non giustificato; essa è poi contraddittoria laddove si evidenzia che la Esposito ha dimostrato di non aver utilizzato a suo favore il credito d’imposta in questione, pur dando atto che l’annullamento del Modd. F24 s’era reso necessario,avendo generato un “credito bloccato” ; 2.2 –il motivo è palesemente infondato; invero, in base a quanto accertato dal giudice d’appello– e a prescindere dalle condizioni oggettive di fruibilità del credito, contabilmente bloccato– era emerso che a) i Modd. F24 erano stati creati fraudolentemente, utilizzando i dati personali della Esposito e che b) comunque questa , allo stato, non aveva minimamente utilizzato il credito e quindi non aveva fruito di tale attività illecita, che aveva anche denunciato all’A.G. imputandola alla condotta di terzi , così restando provata la sua buona fede(e quindi, nella sostanza, la sua estraneità all’occorso); pertanto, non è stato convincentemente spiegato dalla ricorrente in cosa possa consistere il dedotto deficitmotivazionale; in realtà, la motivazione della sentenza si muove su una linea coerente e logica, perché la C.T.R. ha dato conto degli elementi di fatto da cu i risultava con certezza che il credito stesso non fosse stato da lei utilizzatocon compensazioni, orizzontali o verticali che fossero (giacché i suoi carichi di ruolo erano stati estinti N. 23806/21 R.G. in parte con sgravi, in parte con pagamenti diretti), sottolineando altresì la sua buona fede (e quindi, nella sostanza, la sua estraneità alla generazione dell’inesistente credito d’imposta), emergente dall’aver presentato la denuncia contro gli autori dell’illecito; pertanto, la motivazione è esente dalle censure proposte dall’Agenzia; 3.1 – col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997, come modificato dal d.lgs. n. 158/2015, dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 471/1997 e dell’art. 1, comma 1, della legge n. 423/1995, laddove la C.T.R. ha deciso di annullare le sanzioni a carico della Esposito, avuto riguardo all’utilizzo in compensazione di crediti inesistentie alla mancata emersione della penale responsabilità dei consulenti indicati dalla stessa Espositoquali probabili autori dell’illecito; 3.2 –anche detto mezzo è palesemente infondato; la ricorrente non considera che – almeno ai fini di questo giudizio - è stato accertato (con statuizione oramai definitiva) che la Esposito è nella sostanza estranea alla creazione fraudolenta del credito, generata da fatti illeciti commessi da terzi, e che ella non ha utilizzato il credito in questione; è quindi evidente che non viene in alcun modo in rilievo né la tematica dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (su cui si rinvia, in generale, alle sentenze gemelle Cass. nn. 34443 e 34444/2021), né quella del fatto imputabile al contribuente per operato fraudolento del consulente o commercialista, né –più in generale –quella del mancato pagamento di imposte dovute, per fatto imputabile a terzi; N. 23806/21 R.G. ciò che invece rileva in questa sede è il principio della responsabilità personale e di colpevolezza, che permea anche il sistema sanzionatorio-tributario ed è espresso dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997, secondo cui “ ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa ocolposa”: pertanto, in base ad elementare principio di civiltà giuridica, nessuno può essere ritenuto responsabile per una infrazione che non ha mai commesso(o tout court commessa da altri) , fatt a salva l’ipotesi in cui debba risponderne per fatto del terzo, ma in base ad una previa valutazione generale ed astratta compiuta dal legislatore, avuto riguardo alla particolare relatio che lega i soggetti coinvolti (come, ad es., nell’ipotesi dell’art. 11 d.lgs. cit., che disciplina speciali ipotesi di solidarietà); discende da quanto sopra che, nella specie, non viene in gioco la causa di non punibilità di cui all’art. 6 d.lgs. cit., ma difetta proprio la violazione da imputare alla Esposito, con ogni conseguenza sul piano dell’assoggettamento a sanzione, correttamente valutata dalla C.T.R.; infine, quanto al profilo secondo cui la contribuente non avrebbe neppure chiesto, oltre all’annullamento dell’atto impositivo, anche l’annullamento delle sanzioni, l’Agenzia incorre nell’inammissibilità della censura per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo adeguatamente riprodotto le domande della Esposi to o, quantomeno, non avendole adeguatamente riassunte; 3.1 –in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; N. 23806/21 R.G. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 13.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori