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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 1998

Cassazione n. 19017/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 043BWWB ) nata il 11/01/1998 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di Nanagt4lova Alina, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione, oltreché reiterativo, è volto a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che, invero, il giudice del merito ha correttamente evidenziato la sussistenza dell'estorsione, in tutti i suoi elementi costitutivi - si vedano le pagine 8-9 della sent. impugnata -; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata - si veda pag. 6 - che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificatamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del recesso attivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pagina 9 della sent. impugnata, ha evidenziato l'impossibilità di riconoscere la diminuente de quo in quanto nessuna condotta tesa a scongiurare l'evento dannoso è stata realizzata dalla ricorrente che, invero, ha perpetrato una condotta estorsiva e violenta (Sez. 2, n. 24551 dell'8/05/2015, Supino, Rv. 264226-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 043BWWB ) nata il 11/01/1998 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di Nanagt4lova Alina, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione, oltreché reiterativo, è volto a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che, invero, il giudice del merito ha correttamente evidenziato la sussistenza dell'estorsione, in tutti i suoi elementi costitutivi - si vedano le pagine 8-9 della sent. impugnata -; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata - si veda pag. 6 - che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificatamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del recesso attivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pagina 9 della sent. impugnata, ha evidenziato l'impossibilità di riconoscere la diminuente de quo in quanto nessuna condotta tesa a scongiurare l'evento dannoso è stata realizzata dalla ricorrente che, invero, ha perpetrato una condotta estorsiva e violenta (Sez. 2, n. 24551 dell'8/05/2015, Supino, Rv. 264226-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estenso
Sentenza Cassazione n. 19017/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris